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Lettori fissi

mercoledì 4 novembre 2009
Finalmente prendo atto che qualcuno si ricorda di me.

Da sempre sono estremamente convinto che uno dei valori imprescindibili di una società degna di essere appellata "civile" sia il valore del rispetto nella sua più ampia accezione possibile.
Qalunque sia l'oggetto della discussione -sia essa politica, religiosa o sportiva- se come me si ritiene utile la logica del confronto si deve a mio avviso esser disposti al rispetto dell'opinione altrui. Io non mi sono mai sottratto al confronto ma, spesso, su determinati argomenti mi sono trovato di fronte interlocutori molto poco disposti non dico a sposare le mie posizioni -questo non l'ho mai preteso anche perchè, per quanto seguirà, capirete che niente è più lontano dal sottoscritto della logica dell'indottrinamento- ma, quanto meno, a dirsi disponibili a rispettare le mie idee.
Sto parlando delle tante volte che, con amici, colleghi e parenti vari mi sono trovato a disquisire circa la legittimità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche.
Prima di addentrarmi sulla questione, e perchè nessuno possa pensare che le mie convinzioni in materia siano frutto di un'educazione anticlericale, mi sembra doveroso premettere che il sottoscritto, battezzato “d'imperio” dopo tre mesi dalla nascita, è stato “incentivato” dai genitori a frequentare il classico corso di catechismo propedeutico al sacramento della comunione.

Io il corso lo frequentai per intero come tutti i miei compagni ma, non avendo compreso appieno gli insegnamenti -magari per limiti intellettivi miei o, forse, per scarsa chiarezza dei precettori- decisi di non fare la comunione.

Da allora sono passati quasi quarant'anni e oggi sono ateo.

Per quanto non abbia mai inteso “sbandierare” il mio ateismo la mia esperienza personale è che, ogni volta che si entra in argomento religioso e ci si dice atei, l'interlocutore -vivendo in Italia quasi sempre cattolico- si arrocca su posizioni tali da interpretare tale convinzione come un problema personale sul quale è inutile discutere ma, soprattutto, qualora generi interessi contrastanti con i propri, non degno di essere preso in considerazione.

Tornando a commentare quanto espresso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema illiceità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche vi assicuro che, per quanto mi riguarda, non vivo la questione in termini né di stretto diritto né di mera rivalsa. Per me è molto di più.

Per me significa che anche la mia convinzione “areligiosa” è degna di quel rispetto che ho sempre richiesto limitandomi a rilevare come, a mio avviso, tutti gli alunni di qualunque religione ma anche gli atei, vanno nelle aule per studiare e, quindi, tutti hanno il diritto di esser rispettati non tanto trovando l'effige che caratterizza la propria fede ma, per rispetto di chi -purtroppo o per fortuna- non ha fede, non trovando alcuna effige.

Senza alcuna intenzione di commentare gli aspetti giuridici sottesi alla sentenza cui sopra ho accennato, non avendone per una volta nessun interesse, mi limito di seguito a riportare la nota redatta in argomento da Gesuele Bellini e tratta dal sito www.altalex.it all'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=10750


L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche comporta la violazione del dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio del servizio pubblico, in particolare nel campo dell'istruzione, violando il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto di scolari di credere o non credere.

Con queste conclusioni la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, all’unanimità dei giudici componenti, nella decisione n. 30814/06, del 3 novembre 2009, ha condannato lo Stato Italiano per la violazione dell’art. 2, del protocollo n. 1, rivisto nel combinato disposto con l’art. 9, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La vicenda ha visto protagonista una mamma che ha intrapreso una lunga battaglia contro l’esposizione del crocefisso nell’aula scolastica frequentata dai propri figli.

L’interessata, impugnando la decisione della scuola di lasciare i crocifissi nelle aule, ha sostenuto, nei diversi gradi di giudizio, la violazione del principio di laicità, ma è sempre stata soccombente. La questione era giunta anche all’attenzione della Corte Costituzionale, sollevata dal TAR del Veneto, la quale, senza entrare nel merito si è dichiarata incompetente in quanto l’oggetto dell’impugnazione riguardava un regolamento scolastico, quindi, non avente la forza di legge e, pertanto, sottratto al giudizio della stessa Corte.

Ultima strada rimasta alla mamma è stata proprio il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha deciso con la sentenza in argomento.

Il Governo italiano nel corso del giudizio si è difeso sostenendo che certamente la croce è un simbolo religioso ma ha anche altri significati, primo tra tutti quello etico, che comprende una serie di principi che possono essere condivisi al di fuori della fede cristiana, quale la non-violenza, la pari dignità di tutti gli esseri umani, la giustizia, l'importanza della libertà di scelta, la separazione della politica dalla religione, l'amore del prossimo e il perdono dei nemici.

Pertanto, ad avviso dello Stato Italiano, il messaggio di cui la croce era portatrice sarebbe un messaggio umanista, che può essere letto indipendentemente dalla sua dimensione religiosa, costituita da un insieme di principi e di valori che rappresentano la base delle nostre democrazie.

L’esposizione di un simbolo religioso nei luoghi pubblici, per il Governo, rientrerebbe nel margine di discrezionalità lasciato agli Stati in materia così complessa e delicata, strettamente legati alla cultura e alla storia.

La Corte ha, tuttavia, respinto queste argomentazioni.

Invero, i giudici europei, nel richiamare i principi giurisprudenziali in merito, hanno affermato che nelle funzioni che lo Stato assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento si deve tener conto del diritto dei genitori di rispettare le loro convinzioni religiose e filosofiche, occasione in cui la scuola non dovrebbe essere la scena di proselitismo o di predicazione, ma piuttosto un luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, dove gli studenti possono conoscere i loro pensieri e le tradizioni.

Tali premesse, secondo la Corte, sono quelle che garantiscono il pieno rispetto del dovere di neutralità e imparzialità dello Stato, e, dunque sono incompatibili con qualsiasi potere discrezionale sulla legittimità delle credenze religiose.

La Corte, comunque non nega le affermazioni del Governo Italiano secondo cui la croce avrebbe altri valori, diversi da quello prettamente religioso, tuttavia, proprio quest’ultimo ha una particolare natura e il suo impatto sugli studenti sin dalla giovane età, soprattutto se bambini, può essere condizionante, costituendo una pressione su coloro che eventualmente non praticano tale religione o che aderiscono a un'altra religione.

In definitiva, la Corte ritiene che la presenza dei crocifissi nelle aule – che ha una pluralità di significati, tra cui rappresentare dei simboli in specifici contesti sociali e storici – è tuttavia predominante come simbolo religioso, che può anche essere incoraggiante per alcuni studenti credenti, ma diventare emotivamente inquietante per gli studenti di altre religioni o per coloro che non professano alcuna religione.

Per tali motivazione la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso della mamma interessata, contestando al Governo Italiano la violazione dell’art. 2, del protocollo n.1, rivisto nel combinato disposto con l’art. 9, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e condannandolo al pagamento di un danno patrimoniale nella misura di euro 5000 da versare alla ricorrente entro tre mesi dalla presente decisione.”

martedì 29 settembre 2009

Tratto da www.pisanotizie.it

Licenziamenti, morti bianche e lavoro sommerso: tre emergenze da combattere

L'intervista di Pisanotizie agli Avvocati Giangiacomo Magni e Massimiliano Ferretti sugli effetti della crisi nei luoghi di lavoro e sulle possibilità dei lavoratori di difendersi legalmente

In queste settimane sono centinaia i lavoratori che in tutto il paese si sono mobilitati per non perdere il proprio posto, perchè gli effetti della crisi sono tanti e colpiscono aspetti diversi. Centinaia sono anche le cause legali che i lavoratori intraprendono per denunciare i comportamenti dei propri datori di lavoro e i licenziamenti senza giusta causa. Pisanotizie ha intervistato gli avvocati Giangiacomo Magni e Massimiliano Ferretti per capire come e se la crisi ha prodotto dei mutamenti anche su questo piano, a partire dalla loro concreta esperienza sul campo nelle province di Pisa e Livorno.

Dal vostro punto di osservazione quali sono i principali effetti che questa crisi sta determinando?

Avv. Ferretti: Il primo riflesso della crisi nei nostri territori si riscontra sicuramente sui livelli occupazionali con molte realtà industriali che chiudono, si trasferiscono o riconvertono la propria attività.
E' come se si fosse fatto un ulteriore passo indietro. Prima il tema di maggiore attualità, ed anche di lavoro per noi, era il precariato: il lavoro c'era ed era precario. La maggior parte delle cause riguardavano la difesa di specifici diritti che non venivano riconosciuti, per cui si trattava di verificare la situazione formale del rapporto di lavoro per poi capire se, dal punto di vista sostanziale, alcuni diritti fossero rispettati o meno. Ora il problema è quello di mantenere il posto di lavoro, cercando di preservare anche queste forme di contratto. Tanti sono i lavoratori che, per quanto precari, hanno avuto accesso al credito ed ora, perso il lavoro, si trovano nell'impossibilità di far fronte al pagamento delle rate dei mutui. Non si tratta più di tutelare i lavoratori in relazione a singoli aspetti contrattuali ma, piuttosto, di valutare la reale sussistenza o meno delle motivazioni che le aziende adducono per giustificare i licenziamenti ossia, se vi sia in concreto e realmente per l'imprenditore la necessità di prendere tali tipi di provvedimento.

C'è qualcuno che approfitta della crisi per procedere a delle riorganizzazioni aziendali?

Avv. Magni: Entrare in questo campo non è semplice. La crisi ha certamente inciso tanto, ma in alcuni casi abbiamo avuto modo di vedere processi di riorganizzazione aziendale poco chiari. Una cosa, però, è certa: il ricorso alla cassa integrazione straordinaria ed alla mobilità nell'ultimo periodo è stato veramente massiccio. Si tratta di procedure rispetto alle quali non è facile vigilare. Inoltre uno strumento come la cassa integrazione non è esteso a tutte le aziende, ed abbiamo registrato resistenze per attivare la cassa integrazione in deroga.

Tutto è reso poi più difficile dai forti processi di esternalizzazione realizzati dalle imprese, che così hanno parcellizzato il lavoro creando vere e proprie reti societarie. In questo contesto di vessazione già difficile per i precari, la crisi è stata anche usata come pretesto per intervenire ulteriormente: si sgretola l'organizzazione aziendale per avere un sistema di società controllate, con meno di 15 dipendenti, a cui revocare a piacimento e a seconda delle convenienze gli appalti. Questo ha degli effetti devastanti sulla stabilità del lavoro, ma diventa sempre più complesso anche risalire all'azienda madre e dimostrare che è questa la responsabile, ad esempio, di un procedimento illegittimo di licenziamento.

Avete quindi numerose cause di licenziamento?

Avv. Magni: Assolutamente si. Sono numerose le cause per la perdita del posto di lavoro. Ma non solo, assistiamo anche ad altri fenomeni. Nel mondo delle cooperative, al posto di procedere al licenziamento, i lavoratori vengono lasciati direttamente a casa, comunicando verbalmente la sospensione del rapporto per carenza di lavoro.

La cooperativa non ha neanche lo scrupolo di intimare per iscritto questa sospensione. Naturalmente la questione del lavoro nelle cooperative è un tema complesso e particolare, in quanto il rapporto di lavoro si inserisce sul rapporto sociale. Vi sono degli specifici regolamenti che prevedono la sospensione ma nella loro applicazione concreta non sono rispettati.

Qual è l'esito di queste cause?

Avv. Ferretti: Al riguardo c'è da rilevare che con la crisi si sta diffondendo un fenomeno particolarmente pesante. Le cause per un licenziamento illegittimo si riescono a vincere con sentenze anche molto favorevoli. Ma qui sorge il problema in quanto non si riesce a far eseguire la sentenza perchè l'azienda non ha più nulla. Ciò avviene spesso nel caso in cui siano coinvolte le cooperative. Abbiamo diverse cause vinte a livello civile, ma inapplicate in quanto la controparte è insolvente. E con gli strumenti attuali al lavoratore non resta che incorniciare al muro la sentenza.

Questo è un pesante disincentivo per i lavoratori ad avviare una causa.....

Avv. Ferretti: Certo che lo è, si tratta di una vittoria di Pirro. Il problema è che questo non è l'unico disincentivo. Se analizziamo il funzionamento della macchina della giustizia la situazione è ancora peggiore.
Per avere una sentenza di primo grado per un ricorso di lavoro occorrono in media 2 anni e mezzo. Per cui, se ipotizziamo che una causa inizia il primo gennaio 2010, si arriva al 30 giugno 2013. Se si va in appello, l'udienza in genere è fissata tre anni dopo e se il procedimento continua fino alla cassazione ci vogliono altri due anni e mezzo. Per cui per arrivare al termine di tutti e 3 i gradi di giudizio passano tra gli 8 ed i 10 anni. Si tratta di tempi lunghissimi e la causa principale di ciò è la carenza di magistrati, anche se talvolta, gli stessi magistrati, ai quali sono umanamente solidale per l'enorme mole di lavoro che svolgono, danno dei rinvii ingiustificati ed ingiustificabili.

Chi trae vantaggio da questa lentezza?

Avv. Magni: Indubbiamente il datore di lavoro, che ritiene più conveniente far andare le cose per le lunghe e rinviare il risarcimento il più lontano possibile, sperando che col passare degli anni intervengano altri fattori.

Comunque occorre tener presente che nel caso di un licenziamento senza giusta causa e dell'obbligo di reintegro da parte dell'azienda, quest'ultima può sottrarsi da questo obbligo. Mi è capitato il caso di un lavoratore che ha ottenuto il reintegro, e l'azienda non l'ha fatto rientrare in servizio, tenendolo fuori dallo stabilimento al minimo dello stipendio.

Recentemente sulla stampa è stato riportato il caso di un lavoratore della Saint-Gobain deceduto a causa di un incidente sul lavoro. A distanza di tre anni ancora non si era svolta neppure la prima udienza. Come è possibile che ciò avvenga?

Avv. Ferretti: In questo caso ci spostiamo sul penale, e qui il codice stabilisce dei tempi ben precisi per cui le indagini non possono protrarsi complessivamente più di 18 mesi. Dopo questo arco temporale o si chiede l'archiviazione o il rinvio a giudizio. In questo caso specifico occorrerebbe capire perchè, dopo i 18 mesi per le indagini preliminari, il fascicolo è rimasto sul tavolo del Pm per un altro anno e mezzo. La ragione più probabile, anche in questoi caso, è la mole di lavoro che ogni Pm deve smaltire. Bisogna anche tenere conto del modo con cui viene organizzato il lavoro. Infatti non si tiene in considerazione solo la gravità del fatto ma occorre pensare anche alla prescrizione. Carichi di lavoro, tempi della prescrizione, mancanza di mezzi determinano ritardi comunque difficili da comprendere.

La questione delle morti bianche in Italia è una vera piaga....

Avv. Magni: Per quanto riguarda la questione della sicurezza sui luoghi di lavori il lavoratore è l'ultimo anello della catena. Recentemente mi è capitato un episodio per cui un lavoratore che ha subito un danno come l'amputazione di un dito, si vede invece sottoposto ad un procedimento penale, in quanto non avrebbe rispettato le norme di sicurezza. In questo caso dovremo dimostrare che il macchinario su cui stava lavorando quell'operaio non era a norma e quindi la responsabilità è dell'azienda. In questi casi è fondamentale da parte di chi è addetto ai controlli fare una fotografia corretta e tempestiva di come si è reso possibile il verificarsi di quell'avvenimento. In questo caso, a detta del lavoratore, il macchinario su cui lavorava non era dotato dei presidi anti-infortunistici previsti, mentre chi è venuto il giorno dopo a controllare ha trovato tutto in regola. Serve quindi tempestività e correttezza nel fare questa delicata opera di verifica.

Altro tema ancora differente e forse più complesso è quello del lavoro nero?

Avv. Magni: Fino a qui abbiamo parlato di vicende che riguardano lavoratori regolarmente assunti. Se consideriamo un fenomeno come quello del lavoro sommerso gli infortuni non vengono neanche denunciati e comunque riuscire a dimostrare come sono andate le cose è ancora più complesso: non è semplice trovare testimoni in queste contesti. C'è un indubbio problema di controlli che dovrebbero essere più numerosi e approfonditi. Servirebbero degli investimenti in questo settore al fine di creare le condizioni per cui non conviene più stare in una situazione di irregolarità. Oggi non è così.

Un capitolo a parte poi meriterebbe il lavoro migrante...

Avv. Ferretti: Molto spesso mi sono trovato a difendere in sede penale migranti espulsi in quanto clandestini e/o irregolari . Nelle domande preliminari al processo mi è capitato di sentire chiedere all'imputato le generalità e l'attività svolta. A quest'ultima domanda moltissimi migranti rispondono di lavorare seppure al nero. Ciò che viene scritto è: "in cerca di occupazione". Si decide quindi di non approfondire e di non avviare dei controlli. Invece ogni volta che un giudice si trova di fronte a questa situazione dovrebbe chiedere per quale ditta quel migrante lavora ed avviare delle indagini. Così gli strumenti del controllo del lavoro sommerso diventerebbero efficaci, con conseguente disincentivo a condurre l'attività di una azienda in modo irregolare sfruttando chi non può permettersi, magari solo per ragioni formali connesse alla regolare o meno presenza sul territorio dello Stato, di tutelare i propri diritti.


sabato 1 agosto 2009
Fonte: Consiglio Regionale Trentino Alto Adige - 18 giugno 2009
Tratto dall'URL: http://www.disarmo.org/rete/a/29773.html

Questa volta ho deciso di fare un'eccezione: in questo post il diritto non c'entra niente ma la notizia, a mio modo di vedere, deve essere divulgata.
Per quanto in questo periodo il panorama politico non ci offra certo fulgidi esempi di "Statisti illuminati", la sollecitazione rivolta al Governo dal Consiglio Reginale del Trentino dimostra che gli amministratori riescono ad esprimersi interpretando al meglio le necessità dei loro rappresentati.
Se qualcuno dovesse temere per la mia sanità mentale eccependo che quanto appena riferito costituisce la regola nell'ambito della politica rappresentativa, faccio notare che l'opportunità di destinare miliardi di euro alla ricostruzione nelle terre d'Abruzzo piuttosto che all'acquisto di caccia-bombardieri è stata rilevata da amminsitratori locali allorchè si sono trovati davanti un progetto di stanziamento elaborato dal governo (la g in questo caso è volutamente minuscola) che non può certo dirsi di aver ragionato in termini di strette necessità dei propri concittadini.
Ecco quindi che, se da un lato la sollecitazione che di seguito riporterò costituisce un'encomiabile esempio di logica politico-amministrativa, dall'altro appare purtroppo come un'eccezione tale da assurgere al rango di vera e propria notizia.
Leggiamo dunque e... riflettiamo:

"Il Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige dice no all'acquisto dei 131 cacciabombardieri Joint Strike Fighter
La Mozione Voto (primo firmatario Michele Nardelli) contro l'acquisto di 131 cacciabombardieri JSF - F35 da parte dell'Italia è stata approvata a larga maggioranza
Fonte: Consiglio Regionale Trentino Alto Adige - 18 giugno 2009
Si abbandonino politiche di investimento negli armamenti per convertirli in atti economici concreti a favore della ricostruzione dell'Abruzzo e dei lavoratori colpiti dalla crisi economica
E' stata discussa nelle Commissioni Difesa di Camera e Senato la richiesta di parere, da parte del Governo, sul programma pluriennale relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter (JSF) e l'associata linea di assemblaggio finale a Cameri in provincia di Novara. Dopo le fasi di sviluppo e pre-industrializzazione il Governo chiede al Parlamento un semplice parere per passare alla fase di acquisizione di 131 cacciabombardieri JSF completi di relativi equipaggiamenti, supporto logistico iniziale e approntamento delle basi operative nazionali (4 aereoporti ed 1 portaerei). Tutto per circa 12,9 miliardi di euro nel periodo 2009-2026. A ciò va aggiunta la realizzazione sul suolo nazionale (Cameri) di un centro europeo di manutenzione, revisione, riparazione e modifica dei velivoli al costo di 605,5 milioni di euro, da consegnare entro il 2012. A queste spese va aggiunto il miliardo di euro già investito per la fase di sviluppo, arriviamo così a quasi 15 miliardi di euro. Il Joint Strike Fighter (JSF) è un aereo da combattimento monomotore, monoposto, in grado di operare alla velocità del suono, ma con velocità di crociera subsonica. E' ottimizzato per il ruolo aria terra (quindi per l'attacco) ed ha due stive interne per le bombe che possono essere anche di tipo nucleare. E' un velivolo di tipo stealth, cioè a bassa rilevabilità da parte dei sistemi radar e di altri sensori. L'aereo dovrebbe assolvere un ampio ventaglio di funzioni operative dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare, e andrà a sostituire gli AV-B della componente imbarcata della Marina e gli AM-X ed i Tornado della componente aeronautica. A questo progetto partecipano diversi paesi dove, la ditta capocommessa è l'americana Lokheed Martin Aero e l' impresa italiana maggiormente coinvolta è l'Alenia Aeronautica. Oltre alle perplessità relative all'utilizzo di un aeromobile con caratteristiche di attacco, che mal si concilia con le missioni di pace a cui partecipa il nostro paese e a cui sono chiamate le nostre forze armate, si sovrappongono le perplessità relative all'enorme costo economico in una fase economica di crisi come l'attuale. Il rilancio dell'economia non può passare attraverso investimenti come questo che non si caratterizzano certo né per sostenibilità, né tanto meno per eticità. L'idea - sostenuta dalle potenti lobby militar-industriali - che l'industria degli armamenti possa rappresentare un vettore di ripresa e di sviluppo economico e sociale fa parte dell'archeologia politica, se pensiamo a come questa strada è miseramente fallita negli Stati Uniti d'America con le conseguenze che conosciamo e oggi sotto gli occhi di tutti. Considerando che il 7 e 8 aprile 2009 le Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno approvato il piano di finanziamento pluriennale, fino al 2026, di 14,6 miliardi di euro per l'acquisizione di 131 aerei cacciabombardieri Joint Strike Fighter (JSF); Considerando che nella notte del 6 aprile 2009 un catastrofico terremoto ha sconvolto le terre d'Abruzzo e che l'emergenza ricostruzione si prevede impegni le finanze statali con fondi da reperire in un lasso di tempo più che trentennale, così come indicato nei piani d'intervento governativi; Considerando che servono molteplici e pluriennali risorse economiche da destinare a politiche attive di sostegno ai lavoratori che si trovano in condizioni a rischio di disoccupazione:
Il Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige/ Sud Tirol sollecita il Governo italiano
affinché la somma di 14, 6 miliardi di euro destinata all'acquisizione di 131 cacciabombardieri JSF sia riconsiderata e quindi sia destinata: A) per 4, 6 miliardi di euro a politiche attive di sostegno ai lavoratori che in questo periodo di crisi sono a rischio disoccupazione; B) che i restanti 10 miliardi di euro siano destinati ad interventi per la ricostruzione di strutture abitative nelle zone d' Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009."
mercoledì 8 luglio 2009
Di seguito si riporta il verbale della Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense del 25.06.2009 nell'ambito del quale si è discusso in tema di riconoscimento in Italia del titolo professionale di Avvocato conseguito all'estero.


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMMISSIONE CONSULTIVA
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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
DEL 25 GIUGNO 2009
Quesiti nn. 122 e 133 dei COA di Vicenza e Piacenza, rel. cons. Bianchi
Con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-
311/06 (Cavallera), il Consiglio vicentino chiede di conoscere:
a) quali siano i criteri da adottare per l’iscrizione degli avvocati stabiliti all’apposita sezione
speciale dell’albo;
b) se possano essere ivi iscritti cittadini italiani, con laurea in giurisprudenza italiana omologata
da altro Stato membro ed iscritti ad albi degli avvocati di tali Stati, qualora non sia previsto per
l’iscrizione un percorso formativo successivo al corso di laurea;
c) se coloro che siano stati iscritti, quali stabiliti ovvero integrati, dopo aver seguito l’iter sopra
indicato possano o debbano essere cancellati, previa convocazione, ai sensi dell’art. 16 del
R.d.l. 27 novembre 1933 n.1578.
Il Consiglio piacentino, con riferimento alla medesima sentenza, chiede di conoscere:
d) se si debba procedere alla concreta verificazione di un ‘elemento transnazionale’,
particolarmente nel caso in cui il percorso prescelto per l’iscrizione quale avvocato integrato
consista nel sostenimento della prova attitudinale di cui all’art. 23 del d.lgs. 9 novembre 2007,
n. 206.
La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente
parere:
“1. I quesiti sottoposti a questa Commissione relativi alle ricadute della più recente giurisprudenza
comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali tra diversi Stati membri dell’U.E.
posseggono grande rilevanza ed attualità.
Ferma restando, dunque, la necessità che i pronunciamenti della Commissione consultiva non
operino valutazioni tali da interferire con la funzione giurisdizionale, svolta dal plenum del
Consiglio, si ritiene opportuno supportare l’attività dei Consigli dell’Ordine tramite una sintetica
ricognizione del dato normativo e giurisprudenziale attuale in materia, sicché i Consigli stessi
possano trarne beneficio nel gestire – nella piena autonomia che loro compete – la funzione
caratteristica e qualificante della tenuta degli albi forensi.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMMISSIONE CONSULTIVA
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A ciò si aggiunge la circostanza che, come si dirà, l’attività di iscrizione negli albi di soggetti in
possesso di titoli di abilitazione professionale acquisiti in altri Paesi, presuppone lo svolgimento di
una valutazione specifica per ciascun caso, sicché vi è modo di ritenere che l’enunciazione di alcune
indicazioni di contegno non sia in effetti in grado di pregiudicare le decisione di alcuna delle
concrete fattispecie che nel prossimo futuro si potranno porre all’attenzione dei Consigli forensi.
2. Ciò premesso, va rammentato che attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali
acquisite all’estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita a mezzo
del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva
89/48/CEE, attuata in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.
Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito, per quanto qui d’interesse, sostanziali
modifiche, sicché può ritenersi che i principî enunciati dal giudice comunitario a proposito della
direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l’esame di
fattispecie concrete che ricadano sotto l’applicazione della successiva direttiva 2005/36.
In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all’interessato il sostenimento
di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la
professione nell’ambito dell’ordinamento del Paese di stabilimento. Tale facoltà è ribadita, con
particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall’art. 14,
comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell’art. 23 del d.lgs. 206/2007).
Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l’avvenuto esercizio,
effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già
ricordata sezione speciale dell’albo.
Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale
conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo
permanente con il titolo professionale d’origine, tramite l’iscrizione nella sezione speciale annessa
all’albo dedicata agli “avvocati stabiliti”, come previsto dall’art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Vi è, poi, la possibilità di ottenere l’iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di
specie quello di “avvocato”), fruendo della procedura di “integrazione” prevista dagli artt. 12 e
segg. del citato d.lgs. 96/2001.
Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di “avvocato” (stabilimento
per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo)
presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una
qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.
3. Quanto si è finora sommariamente riepilogato rappresenta il contesto nel quale si colloca la più
recente giurisprudenza comunitaria, ed in particolare la sentenza 29 gennaio 2009, nella causa C-
311/06, Cavallera.
Il caso esaminato dalla Corte riguardava la professione di ingegnere, ma l’affinità delle circostanze
dedotte in giudizio impongono di darvi considerazione anche per quanto riguarda la professione
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forense. È appena il caso di ricordare che, inoltre, trattandosi di una pronuncia a carattere
interpretativo pregiudiziale, essa ha efficacia vincolante erga omnes quanto alla corretta lettura
delle norme comunitarie ed allo spiegarsi dei relativi effetti rispetto alla legislazione nazionale.
Nel caso esaminato dalla Corte un laureato in ingegneria (laurea triennale) in Italia, una volta
chiesto il riconoscimento del titolo di studio in Spagna, otteneva altresì l’iscrizione al locale
collegio degli ingegneri, con effetto abilitante alla professione. Pochi mesi dopo lo stesso chiedeva
al Ministero della Giustizia italiano il riconoscimento del titolo professionale spagnolo, ottenendo
così la possibilità di iscriversi ed esercitare la professione senza mai aver sostenuto l’esame di Stato
previsto in Italia.
A seguito di un ricorso amministrativo contro il provvedimento di riconoscimento da parte del
Consiglio nazionale degli ingegneri e della previa rimessione della questione in via pregiudiziale da
parte del Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi circa la possibilità
che un cittadino italiano possa valersi delle procedure di riconoscimento dei titoli professionali
anche senza che egli abbia acquisito all’estero alcuna formazione aggiuntiva né vi sia stato esercizio
professionale concreto.
Nelle sue conclusioni del 28 febbraio 2008, l’avvocato generale Poiares Maduro richiamato il
consolidato principio della giurisprudenza secondo il quale “le possibilità offerte dal Trattato CEE
non possono avere l’effetto di consentire alle persone che ne fruiscono di sottrarsi abusivamente
all’applicazione delle normative nazionali e di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti
necessari per evitare tali abusi”, ha proposto alla Corte di pronunciarsi nel senso della possibilità di
negare il riconoscimento del titolo a fronte del descritto contegno, atteso che il duplice
riconoscimento in uscita e poi in entrata dall’estero rappresenta una “costruzione di puro artificio”,
che contrasta con il principio comunitario in base al quale «gli interessati non possono avvalersi
fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario». Le stesse conclusioni ricordano anche
che la direttiva in materia di riconoscimento dei titoli professionali si basa su un meccanismo
fiduciario, che non può portare all’elusione delle garanzie di preparazione e competenza che
ciascuno Stato membro vuole apprestare alle attività professionali più rilevanti.
Nella sentenza del 29 gennaio 2009 la Corte ha deliberato in senso conforme a quello poc’anzi
ricordato, dichiarando che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla
direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36) quando l’interessato non ha sostenuto nello Stato di rilascio del
titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale.
4. L’esito interpretativo della sentenza in parola va, dunque, nel senso di escludere la possibilità di
iscrivere negli albi professionali soggetti i quali, nel corso di una duplice procedura di
riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbiano in realtà aumentato la propria
formazione accademica né abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale
all’estero.
Pertanto l’esame di casi di questo tipo andrà condotto considerando in concreto l’aumento del
livello formativo o professionale dell’interessato: ove sia constatata la mancanza di qualsiasi
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sostanziale incremento di tale patrimonio nel corso delle diverse procedure di riconoscimento, si
potrà ritenere che l’utilizzo delle garanzie del diritto comunitario ha avuto l’unico scopo di eludere
il tirocinio formativo nazionale e l’esame di Stato, il quale ultimo – tra l’altro – riveste particolare
importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l’accesso alle attività
professionali.
La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, ha sottolineato che la domanda di riconoscimento
di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da
riconoscersi, mina il diritto degli Stati a prevedere forme di particolare qualificazione per l’accesso
alle attività professionali (cfr. il quinto “considerando” della direttiva 89/48 e più ampiamente
l’undicesimo “considerando” della direttiva 2005/36) , e quindi dà luogo ad un abuso del diritto.
5. Da quanto esposto emerge con chiarezza la necessità che il Consiglio dell’Ordine forense esamini
nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati
stabiliti.
Per accedere ad essa, infatti, secondo la giurisprudenza appena richiamata, è necessario possedere
una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale.
È chiaro, tuttavia, che non esiste nelle norme di diritto positivo una specifica procedura per
verificare che le domande di riconoscimento non invochino il diritto comunitario «fraudolentemente
o abusivamente»; è viceversa necessario procedere ad un giudizio analitico caso per caso,
verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e
professionale dell’interessato.
Colui che, come nel caso di cui alla sentenza C-311/06, intenda spendere il titolo straniero dopo una
procedura di trasferimento all’estero solo “burocratica” e senza documentare alcun periodo di
esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre ad un rigetto della domanda.
Viceversa, non potranno essere penalizzati i professionisti, anche se in possesso di cittadinanza
italiana o di una formazione accademica in Italia, i quali dimostrino l’effettivo svolgimento di
esperienza professionale all’estero (come è avvenuto nel caso di cui alla sentenza del CNF 20
dicembre 2008, n. 175).
Si dovrà, in ultima analisi, procedere attraverso una specifica considerazione i di elementi
eventualmente sintomatici dell’abuso di diritto, particolarmente attenta nel caso in cui,
successivamente all’iscrizione del professionista quale “stabilito”, l’integrazione avvenga attraverso
la verifica affidata alla prova attitudinale.
6. Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto
l’iscrizione negli albi, su di essa l’opinione della Commissione è tendenzialmente negativa.
Infatti la rimozione di un provvedimento d’iscrizione in via di autotutela presuppone la
dimostrazione non solo dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio nel deliberare detta
iscrizione, ma anche -e soprattutto- l’accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della
permanenza del soggetto negli albi. E’ evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai
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acquisito, col coinvolgimento dell’affidamento di terzi estranei, mediante l’assolvimento del
descritto onere probatorio e si sottolineano i connessi profili di responsabilità anche patrimoniale. Si
ritiene pertanto di escludere, in linea generale, una “revisione” degli albi con la cancellazione di
coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui.
7. Diverso è, invece, il caso delle fattispecie successive alla sentenza della Corte di Giustizia in
questione. In tali casi l’efficacia vincolante della giurisprudenza comunitaria potrà condurre a
rifiutare l’iscrizione nell’albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato
l’istante alla relativa richiesta.”
Parere 25 giugno 2009, n. 17
mercoledì 1 luglio 2009
Facendo seguito al post pubblicato il 10 giugno scorso, in cui riflettevo in merito ai doveri genitoriali, mi dedicherò oggi ad un breve commento del “Patto educativo di corresponsabilità” in quanto i due argomenti a mio avviso sono, purtroppo, correlati.
Tale istituto è previsto dall'art 3 del D.P.R.n.235 del 21 novembre del 2007 che, seguendo lo schema tipico del “Gioco dell'Oca” caratteristico della tecnica normativa in uso nel nostro Paese, è andato ad inserire l'art. 5 bis al D.P.R.. 24 giugno 1998 n.249.
In altri termini, alle norme già previste statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria è andato ad aggiungersi un quid pluris -l'art. 5 bis- la cui rubrica s'intitola “Patto educativo di corresponsabilità” ed il cui letterale tenore è il seguente: “Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”
Orbene, se le parole hanno un significato come io credo, con tale norma si è voluto espressamente prevedere l'obbligatorietà della stipulazione di un vero e proprio contratto con il quale i genitori, gli alunni e l'Istituzione scolastica si assumono reciprocamente determinati diritti e doveri a fini educativi cosa che, a mio avviso risulta criticabile per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, confermando quanto già espresso nel post del 10 giugno, ritengo frustrante che si sia avvertita la necessità di mettere per iscritto dei diritti-doveri che, vista la loro concreta identificazione (puntualità dei docenti, loro attenzione alla sicurezza degli allievi, dovere di perseguire la trasparenza dell’amministrazione nella quale sono in organico, rispetto degli studenti per i compagni, per il personale della scuola, per le diversità personali e culturali, per la sensibilità altrui, per gli ambienti, gli spazi e gli arredi della scuola) sono stati in passato pacificamente e tacitamente condivisi dagli uni e dagli altri.
Le ragioni della frustrazione cui accennavo traggono origine dal fatto che anche il sottoscritto è stato studente e, pur non essendo mai stato respinto ma per un'attitudine al “cazzeggio” mautrata nel periodo universitario, per un periodo protrattosi oltre 20 anni nell'arco dei quali -come credo molti di coloro che stanno leggendo- ha avuto insieme ai propri Insegnanti ben presenti quei diritti-doveri cui sopra accennavo senza che vi fosse alcuna necessità di un impegno scritto a futura memoria.
In altre parole era tutto molto semplice ed immediato: gli Insegnanti insegnavano (chi più chi meno, chi meglio chi peggio) e gli studenti studiavano o, diversamente, bocciavano per scarso impegno, scarsa attitduine agli studi o per scarsa attitudine al rispetto di quelle regole che nessuno ti spiegava ma che tutti sapevano quali fossero poiché si fondavano su valori condivisi inculcati nell'alunno dalla famiglia prima ancora di raggiungere l'età scolare (la Maestra ha sempre ragione, non ci si picchia se non per difendersi, non si rompono gli oggetti che siano tuoi, di altri o della Scuola, ecc. ecc.).
Il fatto che oggi si avverta la necessità di prevedere l'obbligatorietà della sottoscrizione di un “Patto educativo di corresponsabilità” induce a ritenere che oggi, putroppo, determinati valori quali quelli citati non sono certamente condivisi ma, soprattutto, che il sistema scolastico, anziché continuare a “fornire il servizio” presumendo la sussistenza e la necessità di ripetto degli stessi, si arrende all'evidenza tentando di sollecitare negli alunni e nei loro genitori una sensibilità che, evidentemente, si è irrimediabilmente persa.
Il secondo motivo per il quale non condivido la necessità di un tale istituto risiede nel fatto che, ancora una volta, si dia eccessivo peso alla funzione educativa dell'Istituzione scolastica.
Intendiamoci, io non ritengo che tale funzione non possa o non debba esser esercitata nelle aule scolastiche, penso soltanto che la Scuola in primo luogo deve Insegnare avendo ben presente la propria funzione sussidiaria in punto di educazione rispetto alla famiglia.
E' chiaro che i figli studiando maturano anche grazie alle relazioni instaurate con i loro precettori ed agli insegnamenti da questi ultimi impartiti, quello che voglio dire è che la Scuola deve perseguire innanzitutto il proprio obiettivo precipuo pretendendo un comportamento rispettoso e corretto da parte degli alunni che deve esser loro inculcato principalmente dai genitori. Qualora, per fatti addebitabili ai più svariati motivi -decadenza dei costumi, limiti soggettivi del singolo individuo e/o del suo nucleo familiare, ec. ecc.- l'alunno non raggiunga risultati soddisfacenti in termini di rendimento e/o comportamento scolastico, deve essere respinto senza che la concessione di qualsivoglia “attenuante sociologica” possa contribuire al raggiungimento di un risultato diverso anche perchè, diversamente, si farebbe indubbiamente torto a tutti coloro che, “motu proprio” o magari aiutati dal lavoro svolto a monte dai propri genitori, hanno compreso che i successi scolastici si raggiungono attraverso l'impegno ed il rispetto intesi nel senso più lato possibile.
Quanto appena detto è a mio avviso ancor più logico sol che si tenga conto che il Patto in esame è destinato agli studenti della scuola secondaria, ossia a soggetti che: I°) si presume che abbiano acquisito capcità intendere e volere tant'è vero che per il nostro codice penale risultano imputabili salvo che si provi il contrario; II°) liberi dall'obbligo scolastico, decidono comunque di proseguire negli studi approssimandosi nei futuri quatttro anni al raggiungimento della maggiore età.
Concludendo, ritengo che il diritto allo studio sia sacrosanto solo ove per questo si intenda che tutti debbono avere la possibilità di accedere agli studi. Non sono d'accordo invece nell'interpretare tale diritto nel senso che, anche chi non abbia e non dimostri di avere effettivo interesse e/o capacità di conseguire il diploma deve essere comunque incentivato o aiutato oltre misura per poterlo conseguire.
mercoledì 10 giugno 2009
Riflessioni sui doveri genitoriali conseguite alla lettura della nota a firma Federico Repetti tratta dal sito altalex.it all'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=46236

Dal momento che in questi anni non si fa altro che stigmatizzare la condotta dei minori, ritenuti sempre meno rispettosi delle regole del vivere civile, mi sembra utile riportare la nota che segue non tanto per la sua innovatività dal punto di vista giuridico nè per la significatività del fatto che ha dato origine alla sentenza della Cassazione ma, piuttosto, per riflettere sul dovere di educazione giuridicamente imposto ai genitori. Infatti, per quanto possa sembrare strano che l'ordinamento imponga un dovere che dovrebbe essere in primo luogo morale, mai come oggi tale dovere giuridicamente imposto appare fondamentale a fronte dell'inerzia genitoriale.
A mio avviso infatti le responsabilità per gli atteggiamenti dei figli conseguono nella maggior parte dei casi alla mancata "sensibilizzazione" -rectius, educazione- dei figli in merito a valori quali, ad esempio, il rispetto (delle regole, dell'individuo), l'impegno (nello studio, nel lavoro), la tolleranza (del "diverso", straniero o portatore di handicap che esso sia), la solidarietà (con i più deboli, con i più sfortunati). A ciò si aggiunga poi che, partendo dal presupposto secondo cui la miglior forma di autorità (morale o materiale che essa sia) è l'esempio, in caso di mancata condivisione di tali valori da parte dei genitori i figli non potranno che essere "lo specchio dei padri".

A seguire la sentenza e la nota redatta da Federico Repetti.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 22 aprile 2009, n. 9556
Svolgimento del processo
1. - Con sentenza del 16 marzo 2005, la Corte di appello di Potenza, su appello di N.S. e L.A. e sull'appello incidentale di M.P., B.D. M., M.V., M.D. e N.V., appellati, accoglieva il terzo motivo dell'appello principale, nonchè per quanto di ragione il quarto e quinto motivo dell'appello dei N., inerente al quantum dei danni morali, accordato ai congiunti della vittima e ai relativi accessori . 2. - In punto di fatto, con atto di citazione notificato il 9 maggio 1991, M.P. e B.D.M. (quali genitori di M.R.) e M.V. e M.D. (quali germani di M.R.) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Potenza N.V. ed i suo genitori - N.S. e L.A. - chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale in cui aveva perso la vita il loro figlio M.R..
L'incidente mortale si era verificato il ****, mentre alla guida del proprio ciclomotore e, percorrendo la strada provinciale ****, M.R. si scontrava con la vespa Piaggio cc. 50 condotta da N.V. all'epoca minore e con a bordo Lo.Vi..
A seguito dello scontro il N. e il Lo. riportavano gravi lesioni.
Il Lo. era ricoverato in stato di coma e riprendeva conoscenza solo dieci giorni dopo l'accaduto, mentre M.R. decedeva il 12 agosto successivo.
Si costituivano i convenuti che contestavano la pretesa attorea ed asserivano che colpa esclusiva del sinistro era da attribuirsi a M.R.M..
All'esito della relativa istruttoria, con sentenza del 29 agosto 2002, il G.O.A. di Potenza accoglieva per quanto di ragione la domanda risarcitoria e, affermata la responsabilità di N. V. nella causazione del sinistro nella percentuale del 70%, condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni morali spettanti jure proprio, nonchè delle spese sostenute dagli attori a titolo di esborsi conseguenti a detto incidente, oltre interessi nella misura del 4% sulle somme originariamente dovute e via via rivalutate dalla data del **** al deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese di lite, previamente compensato il residuo 50%. 3. - Con atto di appello del 12 novembre 2002 N.S. e L.A.L., impugnavano la decisione con cinque motivi.
Si costituivano, resistendo al gravame M.P., B. D.M., M.V.M. e M.D., che proponevano appello incidentale inteso ad ottenere l'affermazione di responsabilità esclusiva di N.V. e, per l'effetto, la rideterminazione proporzionale del risarcimento.
Si costituiva N.V. che faceva proprie le doglianze degli appellanti principali e spiegava appello incidentale del medesimo tenore di quello principale.
All'esito della istruttoria la Corte emetteva la sentenza indicata in epigrafe.
Contro questa sentenza insorgono N.S. e L. A., con ricorso affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso M.P., B.D. M., M.D..
Non si è costituito N.V..
I resistenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1. - In ordine logico ritiene il Collegio di dover esaminare per primo il secondo motivo.
2. - Con esso i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., in quanto la dichiarazione del teste Lo.Vi., unico presente al fatto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, era credibile e avrebbe, se ritenuta tale, escluso ogni responsabilità di N.V. e, quindi, ogni responsabilità in vigilando dei suoi genitori, perchè a dire del Lo., il N.V., in occasione del sinistro, procedeva sulla destra.
La testimonianza del Lo. sarebbe stata sempre lineare e lo stesso non sarebbe mai stato sottoposto, in virtù di essa ,a procedimento per falsa testimonianza.
La censura propone una ricostruzione del fatto che, come è noto, è di competenza del giudice del merito e che, nella specie, è stata operata sulla base dei documenti in atti (v.p.5 sentenza impugnata) e, quindi, va respinta.
3. - Con il primo motivo sostanzialmente i ricorrenti deducono di non essere affatto responsabili ex art. 2048 c.c., dei danni pretesi dalle controparti e si dolgono del fatto che in sede di appello avevano chiesto l'ammissione di alcuni capitoli di prova, tendenti a dimostrare l'adempimento da parte loro in modo compiuto e irreprensibile degli obblighi ex art. 147 c.c., nei confronti del loro figlio, ma questi capitoli di prova sarebbero stati dichiarati inammissibili dal giudice di appello con motivazione o difettosa o insufficiente.
A loro avviso, inoltre, la Corte d'appello non avrebbe considerato che il N.V., quando è accaduto l'incidente - il ****, era prossimo a diventare maggiorenne, essendo nato il **** e, quindi, aveva quasi tutti, se non tutti, gli elementi per agire e per rispondere da solo.
Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, il giudice di appello si è fatto carico di esaminare analiticamente i capitoli prospettati e correttamente ha ritenuti inammissibili i primi due perchè non erano diretti a provare qualcosa, quanto ad esprimere giudizio.
Questi capitoli di prova, oltre che inammissibili, sono stati ritenuti, correttamente, inidonei a fornire adeguatamente la prova liberatoria prevista dall'art. 2048 c.c..
Come è noto, questa prova consiste nella positiva dimostrazione da parte dei genitori del minore autore di un illecito aquiliano, come quello in esame, di aver osservato l'obbligo di cui all'art. 147 c.c., a parte la considerazione che al momento del sinistro il N.V. e il Lo.Vi., suo passeggero, non avevano il casco.
Il che conferma la inidoneità del capitolo di prova, stante la palmare evidenza dell'omessa vigilanza, ai fini educativi, sul comportamento del figlio da parte di essi genitori (v.p.3-4 sentenza impugnata).
I genitori dovevano dimostrare che era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità (Cass. n. 7459/97).
La valutazione della positività o meno della dimostrazione offerta è stata operata dal giudice del merito con una motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, come tale, si rivela insindacabile (Cass. n. 4945/97).
Nè rileva il fatto che il figlio abbia avuto due esperienze di lavoro "presso un fabbro e una autocarrozzeria", perchè se ciò può valere ad escludere la presunzione di "culpa in vigilando", non è sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della "culpa in educando".
Nè, tanto meno, assurge a rilievo il fatto che il figlio fosse quasi diciottenne al momento del sinistro, in quanto l'art. 2048 c.c., comma 1, si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale i doveri di cui all'art. 147 c.c., sono di natura inderogabile e finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito Peraltro, lo stato di (im)maturità, il temperamento e l'educazione del minore - come sottolinea il giudice di appello, che richiama decisioni di questa Corte (p. 4 sentenza impugnata), da cui non vi è motivo per discostarsi-possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco, aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne.
Si tratta di elementi decisivi che avrebbero dovuto indurre i genitori, data l'età del minore, a dare una prova decisiva della efficacia del loro impegno educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al grave fatto illecito, che cagionò la morte di M. R..
Il che non solo non si rinviene nella linea difensiva svolta avanti ai giudici del merito, ma nemmeno si allega nell'attuale impugnazione, la quale, onde corroborare il fondamento della censure finisce per confondere l'obbligo educativo con l'obbligo di vigilanza.
Questo ultimo obbligo, secondo la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c., può coesistere con l'obbligo educativo, ma può anche non esserci e, comunque, diventa rilevante solo se si rinviene, anche dal fatto illecito determinatosi, la sussistenza (o non se ne da efficace prova liberatoria) della culpa in educando.
Il motivo, quindi, va respinto.
4. - Con il terzo motivo - "in ogni caso" - i ricorrenti, che hanno in grado di appello impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi in ordine all'an e con quattro motivi in ordine al quantum, pur essendo riusciti in parte vittoriosi per l'accoglimento di alcuni di essi sono stati, invece, condannati alle spese di lite, le quali avrebbero, a loro avviso, quanto meno dovute essere compensate.
In realtà, va detto che essi sono rimasti sostanzialmente soccombenti, avendo visto respinti tutti i motivi in ordine alla loro, asserita, estraneità, con l'altrettanto asserita responsabilità del M.R., essendosi l'accoglimento dell'appello limitato a una più equa, in relazione alla complessità della vicenda, ripartizione del carico risarcitorio.
Quindi, è pienamente corretta la decisione sulle spese.
In conclusione, il ricorso va respinto e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese di Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Deve ritenersi presunta la culpa in educando dei genitori qualora il fatto illecito commesso dal figlio minore sia di tale gravità da rendere evidente la sua incapacità di percepire il disvalore della propria condotta.
La Corte di Cassazione conferma il ben noto principio per cui i genitori di un figlio minorenne con essi convivente possono sottrarsi alla responsabilità ex art. 2048 cod. civ. solo nel caso in cui dimostrino l’assenza di una loro culpa in educando e in vigilando, con la precisazione, però, che in talune fattispecie è possibile ritenere in re ipsa la culpa in educando e pertanto non è sufficiente limitarsi ad una allegazione generica bensì è necessario fornire una prova specifica e rigorosa sulla correttezza dell’educazione impartita.
Il caso di specie riguardava un sinistro stradale in cui un ragazzo aveva perso la vita a seguito dello scontro con un ciclomotore condotto da un minorenne, poi sopravvissuto.
I genitori e i fratelli del ragazzo deceduto avevano citato in giudizio il conducente del ciclomotore ed i suoi genitori per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro e sia nel primo che nel secondo grado del giudizio i genitori convenuti erano stati condannati ai sensi dell’art. 2048 cod. civ..
Veniva dunque proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza argomentando, tra l’altro, che alcuni dei capitoli di prova dedotti non erano stati ammessi in sede d’appello nonostante essi fossero determinanti, a dire dei ricorrenti, per provare il loro adempimento agli obblighi ex art. 147 cod. civ. (obbligo di mantenimento, istruzione, educazione della prole alla luce delle capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione dei figli). Essi rilevavano inoltre che loro figlio, al momento del sinistro, era quasi diciottenne e che dunque lui soltanto avrebbe dovuto rispondere dei danni cagionati.
Innanzitutto la Corte precisa che la circostanza che il figlio fosse quasi maggiorenne non vale ad escludere la responsabilità dei genitori conviventi, posto che l’art. 2048 c.c. si riferisce al figlio comunque minorenne, verso il quale gli obblighi di cui all’art. 147 c.c. sono da considerarsi inderogabili e diretti a formare una personalità equilibrata e consapevole nelle relazioni interpersonali.
I giudici di legittimità, inoltre, ritengono che la valutazione di inammissibilità e di inidoneità dei capitoli di prova dedotti fosse stata analiticamente motivata dai giudici dell’appello, in quanto dalle circostanze del sinistro emergeva palesemente l’omessa vigilanza sul figlio a fini educativi da parte dei genitori. Lo stato di immaturità del figlio, infatti, secondo i giudici di appello e quelli di legittimità, poteva desumersi anche dalle stesse modalità di svolgimento del fatto, essendo pacifico in causa che il minore non indossasse il casco al momento del sinistro e che avesse già maturato una certa dimestichezza nella conduzione dei veicoli, pur essendo molto giovane. Tali circostanze sono state quindi ritenute da sole decisive al fine di giudicare sussistente una colpa dei genitori nell’educazione del figlio e pertanto, a fronte di ciò, essi avrebbero dovuto fornire una prova rigorosa ed articolata sull’efficacia del loro impegno educativo, cosa che non era avvenuta.
La difesa dei genitori aveva anche evidenziato come il figlio avesse già avuto esperienze lavorative presso un fabbro e una autocarrozzeria ma tale circostanza non viene ritenuta comunque sufficiente ad escludere una loro responsabilità, poichè il fatto che il figlio fosse già stato avviato ad un mestiere, se può valere ad escludere la presunzione di culpa in vigilando, non è comunque idonea a fornire la prova liberatoria della presunzione della culpa in educando, per la quale serve un’allegazione esaustiva sull’impartizione di una educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione del figlio in rapporto al suo ambiente, alla sua personalità, alle sue abitudini (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 11/08/1997, n. 7459). (Altalex, 8 giugno 2009. Nota di Federico Repetti)
mercoledì 27 maggio 2009
A seguito delle molteplici e ravvicinate sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale pare utile segnalare il recentissimo D.P.R. 37/2009.
Di fatto, una volta interpretata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui non si mette in discussione la risarcibilità del danno extrapatrimoniale, con il D.P.R. in parola si procede alla specificazione dei criteri da adottare al fine di poter pervenire alla quantificazione dello stesso.
Da una prima lettura mi pare di poter dire che sia cambiato veramente poco rispetto al passato con buona pace della recentissima giurisprudenza.
Di seguito si riporta il testo del D.P.R. 37/2009 ed una nota di Luigi Viola.


Dopo il poker di sentenze a Sezioni Unite, è intervenuto il legislatore con il D.P.R. 37/2009 a sancire che il danno biologico è diverso da quello morale, così che quest’ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005).
Tale normativa, seppur inerente il riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, si pone sul solco di quanto già affermato di recente (VIOLA,
Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico): il danno morale non è per nulla stato espunto dall’architettura della responsabilità civile e neanche può ritenersi interamente assorbito in quello biologico c.d. omnicomprensivo, tanto più che quest’ultimo riguarderebbe la salute (nel senso di malattia nel corpo e/o nella mente), ex art. 32 Cost., mentre il primo la dignità umana, ex artt. 2-3 Cost.
Recita, a conferma di quanto detto, l’art. 5 del suddetto D.P.R. 37/2009:
Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente
Per l'accertamento delle percentualidi invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Il danno morale dovrebbe essere calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

Nota di Luigi Viola

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giovedì 21 maggio 2009
Ogni attività lavorativa è presunta a titolo oneroso salvo che si dimostri la sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa e fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici.
Questa la decisione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 26 gennaio 2009, n. 1833.
La questione ha riguardato due persone, presumibilmente legate da una relazione sentimentale, di cui una prestava attività lavorativa per l’altra, la quale in un secondo momento ha proposto ricorso per vedersi riconoscere le differenze retributive spettanti per il rapporto di lavoro subordinato. Ricorso che, dopo l’accoglimento in primo e secondo grado, giunge all’esame della Corte di Cassazione.
L’interessante sentenza di che trattasi, pone in rilievo l’ipotesi della configurabilità del lavoro prestato per “affectionis vel benevolentiae causa”.
Com’è noto, nel nostro ordinamento la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato, oltre agli estremi della collaborazione e della subordinazione, è caratterizzata anche dell'onerosità e, pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia eseguita con spirito di subordinazione, né in vista di adeguata retribuzione, ma appunto per "affectionis vel benevolentiae causa" ovvero in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si speri di trarre dall'esercizio dell'attività stessa.
Questi ultimi sono dei casi in cui la prestazione viene resa dal lavoratore senza controprestazione, in quanto il lavoratore è motivato da un rapporto di affetto verso il fruitore della prestazione, di familiarità, da un vincolo caritativo o filantropico, ovvero ideale o religioso.
In pratica, quella dell’onerosità è la regola, mentre la gratuità rappresenta l'eccezione, nella quale si esclude la causa tipica di scambio tra lavoro e retribuzione.
Riguardo quest’ultimo aspetto e in modo particolare riguardo il lavoro prestato nell'ambito familiare la giurisprudenza (Cass. 28 novembre 2003, n. 18284) ritiene che lo stesso può presumersi a titolo gratuito per il solo fatto che il fruitore sia uno stretto congiunto (es. il marito rispetto alla moglie, tenendo conto dei confini imposti dal legislatore con la legge n. 175 del 1975 sull'impresa familiare) – anche se in principio non può escludersi del tutto la configurabilità dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi (Cass. 9 agosto 1996, n. 7378; Cass. 29 maggio 1991, n. 6083) – mentre, al di fuori della sfera familiare, quando il rapporto si assuma gratuito per la presenza di un vincolo politico, ideale, religioso e simili, la prova deve essere positivamente fornita da chi eccepisce la prestazione "affectionis vel benevolentiae causa" e rigorosa.
La giurisprudenza (Cass. 7 novembre 2003, n. 16774), altresì, è dell’avviso che la configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36 cost. e artt. 2094, 2099, 2113 e 2126 c.c.) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata.
Nella fattispecie relativa alla sentenza in argomento, elementi ritenuti decisivi che hanno propeso per la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato sono stati la mancanza di continuità nella convivenza tra i due soggetti, che veniva spesso interrotta e soprattutto il difetto di condivisione di un tenore di vita comune in relazione ai redditi dell'attività commerciale.
In pratica, non è stata provata una comunanza economica e spirituale, simile a quella che si instaura tra i coniugi, dunque, con anche un’equa partecipazione alle risorse.
Le uniche prove che invece sono risultate sono solo alcune elargizioni (uso gratuito di un appartamento, pagamento di qualche debito, prelevamento gratuito di merce - abiti - dal negozio), le quali comunque non sono state ritenute sufficienti a dimostrare un rapporto di solidarietà tra le due persone e, per tali motivi, la Corte ha rigettato il ricorso.
(Altalex, 21 maggio 2009. Nota di Gesuele Bellini).

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mercoledì 20 maggio 2009
La proposta d'acquisto è un "pre-preliminare" non vincolante per la compravendita immobiliare

Anche se le trattative si trovano nello stato avanzato della «puntuazione», con l'offerta le parti si impegnano solo a concludere in futuro un contratto con effetti obbligatori che a sua volta le vincolerà a stipulare in seguito il negozio definitivoLa proposta sarà pure irrevocabile, ma non scatta automaticamente il dovere di acquistare l'immobile. Quando le parti sono in trattativa per la compravendita e l'aspirante compratore formalizza un'offerta (senza passaggio di denaro), la "puntuazione" che ne scaturisce è soltanto il preliminare del contratto preliminare e non ha effetti vincolanti. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 8038/09, emessa dalla seconda sezione civile (e qui leggibile come documento correlato). Obblighi esclusi. Niente da fare per il venditore e l'agenzia immobiliare: il primo non otterrà la somma indicata dalla proposta irrevocabile d'acquisto come futura caparra, il secondo dovrà rinunciare a provvigione e rimborso spese. Dopo l'accettazione della proposta i due trascinano in tribunale la firmataria della scrittura contenente l'offerta, deducendone l'inadempienza e chiedendo la risoluzione del contratto. Oggi, a quasi un quarto di secolo da quella firma, la Suprema corte mette la parola fine alla vicenda. E conferma che le parti con l'atto "incriminato" non volevano concludere un contratto preliminare (e tantomeno il negozio definitivo) ma solo un "pre-preliminare" non vincolante. Né si può configurare in quella fase una clausola penale sulla caparra.Potenza e atto. Tra preliminare e contratto definitivo - spiegano gli "ermellini" - c'è un collegamento strumentale destinato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti (cfr. Cassazione 25185/08, 10394/08 e 9970/08 negli arretrati 28 ottobre, 16 maggio e 22 aprile 2008). Invece non ha senso - osservano - promettere oggi di promettere ancora qualcosa in seguito, anziché farlo subito. Fra le funzioni del preliminare, insomma, non può essere riconosciuta quella di "obbligarsi ad obbligarsi" a ottenere quel determinato effetto: il risultato sarebbe un'inutile superfetazione non legittimata da alcun interesse degno di tutela. Nella specie le trattative erano sì in una fase avanzata, ma la scrittura firmata era solo una puntuazione senza effetti obbligatori destinata solo a fissare il contenuto del negozio successivo, vale a dire il contratto preliminare (Cassazione 2561/09, arretrato 13 febbraio 2009). (d.f.)

Tratto dal sito http://giuffre.it/
all'URL http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=54&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_id_news=22838&NEWS.p_tipo=5&NEWS.p_livello=D&p_data=20090417
martedì 19 maggio 2009
Giusto per iniziare la discussione su temi giuridici e considerata l'attualità della gestione della politica dell'immigrazione nel nostro Paese, mi sembra più che mai utile sottoporre all'attenzione di tutti coloro che stanno discutendo in tema di legittimità o meno della pratica dei "respingimenti" i principi enuicleati nella "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo"

CARTA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Firmata a Parigi il 10/12/1948


Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
considerato il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà della parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra Nazioni;
considerato che i popoli delle Nazioni unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni:

L'ASSEMBLEA GENERALE
Proclama
La presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
ARTICOLO 2
A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.
ARTICOLO 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto a una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto a un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa che gli venga rivolta.
ARTICOLO 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
ARTICOLO 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto a lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare al proprio paese.
ARTICOLO 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni unite.
ARTICOLO 15
Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
ARTICOLO 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o di religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.
ARTICOLO 17
Ogni individuo ha il diritto di avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
ARTICOLO 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
ARTICOLO 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
ARTICOLO 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
ARTICOLO 24
Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
ARTICOLO 25
Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini nati nel Matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
ARTICOLO 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
ARTICOLO 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale dell'umanità, a godere della arti e a partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurarsi il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni unite.
ARTICOLO 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.


A questo punto, lascio a Voi giudicare quale sia la posizione maggiormente condivisibile tra quelle espresse dal nostro Governo e dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati