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mercoledì 27 maggio 2009
08:24 | Pubblicato da
Massimiliano Ferretti |
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A seguito delle molteplici e ravvicinate sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale pare utile segnalare il recentissimo D.P.R. 37/2009.
Di fatto, una volta interpretata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui non si mette in discussione la risarcibilità del danno extrapatrimoniale, con il D.P.R. in parola si procede alla specificazione dei criteri da adottare al fine di poter pervenire alla quantificazione dello stesso.
Da una prima lettura mi pare di poter dire che sia cambiato veramente poco rispetto al passato con buona pace della recentissima giurisprudenza.
Di seguito si riporta il testo del D.P.R. 37/2009 ed una nota di Luigi Viola.
Dopo il poker di sentenze a Sezioni Unite, è intervenuto il legislatore con il D.P.R. 37/2009 a sancire che il danno biologico è diverso da quello morale, così che quest’ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005).
Tale normativa, seppur inerente il riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, si pone sul solco di quanto già affermato di recente (VIOLA, Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico): il danno morale non è per nulla stato espunto dall’architettura della responsabilità civile e neanche può ritenersi interamente assorbito in quello biologico c.d. omnicomprensivo, tanto più che quest’ultimo riguarderebbe la salute (nel senso di malattia nel corpo e/o nella mente), ex art. 32 Cost., mentre il primo la dignità umana, ex artt. 2-3 Cost.
Recita, a conferma di quanto detto, l’art. 5 del suddetto D.P.R. 37/2009:
Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente
Per l'accertamento delle percentualidi invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Il danno morale dovrebbe essere calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.
Nota di Luigi Viola
Tratto dal sito http://www.altalex.com/ all'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=45795
Di fatto, una volta interpretata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui non si mette in discussione la risarcibilità del danno extrapatrimoniale, con il D.P.R. in parola si procede alla specificazione dei criteri da adottare al fine di poter pervenire alla quantificazione dello stesso.
Da una prima lettura mi pare di poter dire che sia cambiato veramente poco rispetto al passato con buona pace della recentissima giurisprudenza.
Di seguito si riporta il testo del D.P.R. 37/2009 ed una nota di Luigi Viola.
Dopo il poker di sentenze a Sezioni Unite, è intervenuto il legislatore con il D.P.R. 37/2009 a sancire che il danno biologico è diverso da quello morale, così che quest’ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005).
Tale normativa, seppur inerente il riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, si pone sul solco di quanto già affermato di recente (VIOLA, Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico): il danno morale non è per nulla stato espunto dall’architettura della responsabilità civile e neanche può ritenersi interamente assorbito in quello biologico c.d. omnicomprensivo, tanto più che quest’ultimo riguarderebbe la salute (nel senso di malattia nel corpo e/o nella mente), ex art. 32 Cost., mentre il primo la dignità umana, ex artt. 2-3 Cost.
Recita, a conferma di quanto detto, l’art. 5 del suddetto D.P.R. 37/2009:
Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente
Per l'accertamento delle percentualidi invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Il danno morale dovrebbe essere calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.
Nota di Luigi Viola
Tratto dal sito http://www.altalex.com/ all'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=45795
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