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lunedì 1 marzo 2010
Talvolta nell'esercizio della professione che svolgo ho avuto modo di assistere clienti che, per quanto formalmente indagati e/o imputati per fatti compiuti in danno di appartenenti delle Forze dell'Ordine, sono stati poi assolti a seguito dell'accertamento delle condotte arbitrarie subite proprio da quei “servitori dello Stato” che, originariamente, rivestivano la qualifica di presunte persone offese.
Ad onor del vero fattispecie quali quelle cui sopra accennavo sono senza dubbio numericamente assai minori rispetto a quelle in cui ho potuto riscontrare la fondatezza delle accuse mosse ai miei rappresentati ma, poiché ritengo che la stima ed il rispetto dovuto agli appartenenti delle Forze dell'Ordine sia direttamente proporzionale al loro spirito di abnegazione ed al rispetto che essi stessi dimostrano nei confronti dei cittadini, sono convinto che ogni singolo caso di prevaricazione debba esser segnalato e stigmatizzato per un duplice ordine di motivi: in primo luogo per dimostrare in maniera inconfutabile che determinati episodi purtroppo accadono e, secondariamente, per far sì che, una volta resi noti determinati fatti, nessuno possa reiterarli sentendosi al di sopra della legge.
A questo proposito, dal momento che ho avuto modo di esaminare una sentenza della Corte di Cassazione che si è occupata di un episodio di vero e proprio abuso perpretato da un maresciallo dei Carabinieri, ritengo utile condividere i principi espressi dalla Suprema Corte e gli istituti giuridici connessi anche perchè, essendosi trattato di una perquisizione domicilare del tutto illegittima, può essere utile per tutti capire come, quando e perchè le Forze dell'Ordine possono introdursi nelle abitazioni senza che vi sia alla base un provvedimento del Giudice.
Di seguito, quindi, riporto la sentenza n°48552 pronunciata dalla Sez. Sesta della Corte di Cassazione il 18 dicembre del 2009; gli articoli 13 e 14 della Costituzione e l'art. 41 del
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 (c.d. Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza)


Corte di Cassazione Sez. Sesta - Sent. del 18.12.2009, n. 48552

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza 18.10.2005, con cui il Tribunale di Como aveva condannato il P. alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e per quello (aggravato ex art. 61 c.p., n. 2, e, perciò, procedibile d’ufficio) di lesioni personali nei confronti di un maresciallo dei Carabinieri e di due carabinieri della Stazione CC. di Pognana Lario.

2. Risulta dalla sentenza impugnata che l’ufficiale giudiziario S.A., recatosi presso l’indirizzo di P.G. per notificargli una citazione per convalida di sfratto, aveva, tramite citofono, comunicato lo scopo della visita, ricevendone il rifiuto di aprire il portone d’ingresso e l’invito ad andare via, con espressioni anche volgari.

Intervenuto a seguito di telefonata del S., il maresciallo dei CC. G.G.B. (in borghese, accompagnato da altri due carabinieri in divisa) saliva al piano d’abitazione del P., bussava, si qualificava e invitava ad aprire la porta, ottenendo dalle persone che erano in casa un rifiuto e la dichiarazione che la porta sarebbe stata aperta su mandato di un magistrato.

“Alla fine, il m.llo G., che nel frattempo aveva chiesto rinforzi, aveva intimato, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 (T.U.L.P.S.), di aprire la porta entro un certo tempo, altrimenti l’avrebbe sfondata per la ricerca di armi. La porta era restata chiusa, ma, dopo poche spallate, aveva ceduto ed i Carabinieri si erano trovati di fronte un uomo, con le braccia in alto, che gridava come un forsennato: andate via, non potete far questo, lei chi è, come si permette di accedere nel mio appartamento, lei non sa chi sono io, la faccio trasferire, le faccio perdere la Tenenza del comando”, o qualcosa del genere; poi vicino all’altro Carabiniere, che era in divisa, Lei si metta sugli attenti, mi saluti, perchè io sono un suo superiore”.

Escusso a dibattimento ex art. 210 c.p.p., (essendo intervenuta archiviazione della denuncia penale proposta dal P.), il maresciallo G. - secondo quanto scrivono i giudici d’appello - aveva precisato di avere “sospettato la perpetrazione di qualche reato e si era assunta la responsabilità di vedere che vi fosse in casa, anche sfondandone la porta d’ingresso; aveva comunicato che intendeva procedere alla perquisizione per la ricerca di armi e aveva avvisato il P. della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, ma lui si era puntellato tra noi e il resto dell’appartamento e, non appena qualcuno aveva cercato di entrare in contatto con lui, aveva cominciato a sferrare gomitate ed anche calci su di noi”.

Il teste aggiunse che “la confusione era tale che a fatica l’uomo era stato ammanettato”.

3. Avverso la sentenza ricorre il difensore dell’imputato, deducendo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4, per avere i giudici di merito escluso la sussistenza della causa di non punibilità della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5. Il R.D. n. 773 del 1931, art. 41, richiamato dall’art. 225 delle norme di coordinamento c.p.p., attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di perquisizione “in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione” soltanto allorché “abbiano notizia, anche se per indizio, dell’esistenza di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute”.

Osserva il Collegio che tale norma, al di là delle intenzioni del legislatore che l’introdusse nell’ordinamento giuridico, non ha mai conferito alla polizia giudiziaria un potere senza limiti e, tanto meno, un potere ad libitum dell’agente che procede, bensì il dovere di immediata attivazione in presenza di un determinato presupposto: la notizia, anche se per indizio, dell’esistenza di armi.

Tale avvertenza va sottolineata, a maggior ragione nello Stato costituzionale di diritto, introdotto dalla Costituzione repubblicana, in cui l’inviolabilità del domicilio privato è presidiata da garanzia costituzionale come diritto fondamentale della persona, con espresso divieto di eseguire perquisizione domiciliare “se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale” (art. 14 Cost., comma 2).

Pur considerando che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell’art. 14 Cost., e tenendo in conto l’innegabile esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per loro stessa natura, a esporre a grave pericolo la sicurezza e l’ordine sociale, va evidenziato che la previsione costituzionale, nell’introdurre la riserva di legge per derogare alla regola dell’inviolabilità del domicilio, in stretto collegamento con la libertà personale, impone all’interprete un’interpretazione rigorosa dell’art. 41 R.D. cit., da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l’esistenza di un dato oggettivo che costituisca “notizia, anche per indizio”, il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro (v. Corte Cost., in particolare le sentenze nn. 173/1974 e 261/83 e l’ordinanza n. 332/2001).

Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell’indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico.

6. Nel caso in esame, non soltanto mancava qualsiasi oggettivo indizio di notizia che, in casa del P., esistessero abusivamente armi, come chiaramente emerge dalla narrazione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata, in cui si riferisce dei “sospetti” del pubblico ufficiale, ma l’evocazione dell’art. 41, citato T.U.L.P.S. si appalesa, all’evidenza, come un mero pretesto, utilizzato dal maresciallo G., per sfondare la porta senza che esistessero i presupposti di legalità per esercitare, per di più con modalità violente, il potere di perquisizione, conferito dall’ordinamento a tutela dell’incolumità pubblica, e non certo allo scopo di riaffermare una primazia di potere di fronte al legittimo, per quanto pervicace e testardo, diniego opposto dal P. non soltanto all’ufficiale giudiziario, ma anche al maresciallo del Carabinieri.

Mette conto, peraltro, sottolineare che già prima dello sfondamento della porta l’azione dell’ufficiale giudiziario e dei carabinieri intervenuti in suo ausilio appare eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta del P.

La reiterata insistenza dell’ufficiale giudiziario nel pretendere di consegnare materialmente la citazione per convalida di sfratto nelle mani proprie del destinatario, nonostante il rifiuto da lui opposto, non trova fondamento giuridico (e tanto meno legittimava in alcun modo l’intervento della polizia giudiziaria), essendo espressamente previsto, in tema di notificazione di atti, che “se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne da atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie” (art. 138 c.p.c., comma 2).

7. Ritiene, pertanto, il Collegio che la condotta del P., contestata come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), fu causata dal comportamento arbitrario tenuto dell’ufficiale di polizia giudiziaria, eccedente dai limiti delle attribuzioni istituzionali, perchè caratterizzato da un macroscopico sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse per il quale è dall’ordinamento previsto l’esercizio di poteri autoritativi, sicché deve trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dalla L. 15 giugno 2009, n. 94, art. 1, comma 9, che ha reintrodotto, sotto l’art. 393 bis c.p., la causa di non punibilità già prevista dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4.

In linea con quanto questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, una perquisizione, che incide sull’inviolabilità del domicilio, presidiata da garanzia costituzionale, ove sia eseguita pretestuosamente, e quindi consapevolmente, effettuata ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., in mancanza di oggettivo indizio di esistenza di armi, costituisce, oggettivamente per offensività e soggettivamente per vessatorietà, atto arbitrario del pubblico ufficiale (v. Cass. n. 5564/1996, Perrone).

8. Per il delitto di lesioni personali le parti offese non hanno presentato querela e si proceduto d’ufficio in forza della previsione di cui all’art. 582 c.p.p., comma 2, art. 585 c.p.p., comma 1, e art, 576 c.p.p., comma 1, n. 1, essendo stata contestata l’aggravante del nesso teleologico (art. 61 c.p., n. 2).

Trattasi di aggravante di natura soggettiva, che si fonda sulla maggiore pericolosità di chi, pur di attuare il suo intento criminoso, non esita a compiere un reato mezzo per eseguirne un altro. Detta circostanza deve essere conosciuta dall’agente e deve rientrare nella rappresentazione dell’evento. Per la sua sussistenza è necessaria la prova che la volontà dell’agente, al momento della commissione del reato-mezzo (nella specie lesioni personali) era diretta alfine di commettere il reato-scopo (resistenza a pubblico ufficiale), scopo che deve essere già presente nella mente dell’agente con chiarezza tale da consentire l’identificazione della sua fisionomia giuridica (cfr. Cass. n. 4751/1989, Costa).

Rileva il Collegio che nel caso di specie tale prova manca del tutto, apparendo invece che nel P. mancava sia la volontà sia la rappresentazione dell’aggravante, mirando il suo intento e la sua condotta unicamente a reagire a quello che, soggettivamente, egli considerava un intollerabile sopruso e, oggettivamente, costituì un atto arbitrario.

Esclusa, perciò, la contestata aggravante, va constatata l’improcedibilità dell’azione per difetto di querela.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell’art. 393 bis c.p., e, con riferimento al delitto di lesioni personali, esclusa la contestata aggravante, per difetto di querela.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009


Articolo 13 Costituzione
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalid.a nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.


Articolo 14 Costituzione
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.


Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
 
Art. 41: Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
mercoledì 13 gennaio 2010
Qualche mese fa ho avuto modo di leggere una sentenza che mi è rimasta in testa e che, nel tempo, mi ha portato a sviluppare alcune considerazioni su di un argomento assai delicato -rapporti tra coniugi separati allorchè gli stessi abbiano comunque in comune figli minori- che intendo condividere.
Si tratta della sentenza n°27995 pronunciata dalla Corte di Cassazione l'8 luglio 2009 in cui si sancisce la penale responsabilità del genitore il quale, nominato affidatario del minore, si oppone al mantenimento dei rapporti di quest'ultimo con l'altro genitore.
Per quanto la decisione in oggetto sia senza dubbio apprezzabile, mi chiedo tuttavia se la stessa possa costituire il massimo della tutela giurisdizionale accordata ai minori o se, diversamente, si potrebbe e si dovrebbe fare di più.
Mi spiego meglio.
Se da un lato la Suprema Corte ha riconosciuto l'essenzialità della figura materna e paterna per il corretto sviluppo psico-fisico del minore, dall'altro, la penale responsabilità del genitore affidatario è stata dichiarata in relazione alla figura di reato di cui all'art. 388 c.p. ossia, per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice.
In buona sostanza quindi, a fronte della lesione di un diritto estremamente importante del minore quale quello a vedersi garantito un corretto sviluppo della personalità grazie all'intervento di entrambi i genitori, il genitore affidatario è stato condannato unicamente per non aver ottemperato ad una disposizione impartita dall'Autorità Giudiziaria.
Se questo è il quadro dei fatti ritengo che il tutto sia assolutamente insufficiente a fornire efficace ed effettiva tutela dei diritti dei minori.
Come si può reagire alla lesione di un diritto della persona ricorrendo ad una norma inserita nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia e che, per di più, prevede la pena alternativa della reclusione fino a tre anni (e quindi si va da un minimo di quindici giorni a tre anni) o della multa da 103,00 a 1.032,00 euro? Quale può essere la portata specialpreventiva di una norma del genere a fronte della indubbia ostinazione palesata da coniugi il cui unico interesse è quello di ferire ad ogni costo il proprio ex partner ricorrendo alla strumentalizzazione dei minori senza alcuno scrupolo?
Può dirsi sufficiente la tutela dei minori accordata in sede civile dall'Art. 709 ter c.p.p.?
A questo punto, considerato che l'istituto della separazione compirà proprio quest'anno i suoi primi quarant'anni e che ormai si può affermare con sufficente certezza l'assoluta incidenza dello stesso al mutamento radicale della società in genere e della famiglia in particolare, ritengo che, se si vuole fornire piena ed effettiva tutela dei diritti dei figli minori di genitori separati è necessario procedere ad una riforma che, per quanto difficile e delicata, possa giungere all'introduzione di una specifica figura di reato di pericolo il cui bene giuridico tutelato sia costituito al contempo dal corretto sviluppo della personalità del minore e dalla tutela della figura genitoriale e la cui sanzione sia fissata in limiti edittali capaci di far riflettere anche i genitori più riottosi.
Non che quanto sto prospettando sia semplice ma, certamente, è a mio avviso necessario.
D'altronde, se si considera che solo tredici anni orsono il legislatore è riuscito a “trasferire” gli abusi sessuali dalla sfera dei reati contro la morale nell'alveo dei reati contro la persona, mi chiedo quanto tempo ancora sarà necessario per maturare la consapevolezza di dover intervenire con la massima efficacia su di un aspetto di così ampia portata.
Di seguito, tratta dall'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=48508, riporto il testo letterale della sentenza da cui ha tratto spunto questo mio post.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 8 luglio 2009, n. 27995
Fatto e diritto
1 - Il Tribunale di Agrigento - sezione di Canicattì -, con sentenza 22/3/2005, dichiarava L. F. colpevole del reato di cui all’art. 388 c.p. (per avere eluso il provvedimento del giudice civile in ordine all’affidamento del figlio minore A., impedendo al padre, G. L., di tenerlo con sé nel periodo stabilito) e la assolveva dal reato di tentata violenza privata (per avere tentato di costringere il marito, con la minaccia di non fargli vedere il figlio, a corrispondergli l’assegno mensile stabilito in sede di separazione) perché il fatto non sussiste.
2 - La Corte d’Appello di Palermo, investita dai gravami dell’imputata e del P.G., con sentenza 23/11/2005, riformando in parte la decisione di primo grado, dichiarava la F. colpevole anche di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), cosi qualificata l’originaria imputazione ex artt. 56-610 c.p., unificava i due reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, in giorni venti di reclusione, sostituiti con euro 760,00 di multa, e confermava nel resto la pronuncia impugnata.
3 - Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, lamentando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione: a) quanto al reato di cui all’art. 388 c.p., ha stigmatizzato lo scarso interesse del L. ad intrattenere rapporti significativi col figlio, tanto che quest’ultimo, a lei affidato, non aveva dimostrato alcuna disponibilità ad allontanarsi, nel mese di ( …) dal suo ambiente abituale, sicché la scelta da lei fatta era stata determinata dalla sola ragione di evitare un trauma al bambino; b) quanto al reato di cui agli artt. 56-393 c.p., nessuna prova affidabile era stata acquisita.
Il ricorso non è fondato.
Rileva la Corte, in ordine alla prima doglianza, che l’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo. “Eludere”, infatti, significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nella specie, è consistita nel rifiuto della F., alla quale era affidato il bambino, di far sì che lo stesso trascorresse col padre il periodo di vacanza prestabilito. L’asserito esercizio del diritto-dovere di avere agito esclusivamente nell’interesse del minore, che avrebbe manifestato indisponibilità ad allontanarsi, sia pure temporaneamente, dal suo ambiente abituale, è rimasto indimostrato. Non va, peraltro, sottaciuto che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l’altro genitore, e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. L’ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo.
Non risulta che la F. si sia mossa nella direzione che il suo dovere di madre, a prescindere da spinte egoistiche, le imponeva a tutela della posizione del figlio, né risulta una situazione che rendeva impraticabile l’affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre, situazione che, peraltro, se reale, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria per gli opportuni provvedimenti.
La seconda censura è assolutamente generica e non idonea a porre in crisi gli argomenti che il Giudice a quo ha posto a base del ritenuto reato di cui agli artt. 56-393 c.p., provato dalla precisa e attendibile testimonianza del L., destinatario della telefonata ricattatoria da parte della moglie, che, per indurlo a rispettare più puntualmente i suoi obblighi di natura economica, aveva minacciato di ostacolare in ogni modo gli incontri tra padre e figlio, circostanza quest’ultima che rappresenta - tra l’altro - una ulteriore conferma della fondatezza del primo capo d’accusa.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue, di diritto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
mercoledì 4 novembre 2009
Finalmente prendo atto che qualcuno si ricorda di me.

Da sempre sono estremamente convinto che uno dei valori imprescindibili di una società degna di essere appellata "civile" sia il valore del rispetto nella sua più ampia accezione possibile.
Qalunque sia l'oggetto della discussione -sia essa politica, religiosa o sportiva- se come me si ritiene utile la logica del confronto si deve a mio avviso esser disposti al rispetto dell'opinione altrui. Io non mi sono mai sottratto al confronto ma, spesso, su determinati argomenti mi sono trovato di fronte interlocutori molto poco disposti non dico a sposare le mie posizioni -questo non l'ho mai preteso anche perchè, per quanto seguirà, capirete che niente è più lontano dal sottoscritto della logica dell'indottrinamento- ma, quanto meno, a dirsi disponibili a rispettare le mie idee.
Sto parlando delle tante volte che, con amici, colleghi e parenti vari mi sono trovato a disquisire circa la legittimità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche.
Prima di addentrarmi sulla questione, e perchè nessuno possa pensare che le mie convinzioni in materia siano frutto di un'educazione anticlericale, mi sembra doveroso premettere che il sottoscritto, battezzato “d'imperio” dopo tre mesi dalla nascita, è stato “incentivato” dai genitori a frequentare il classico corso di catechismo propedeutico al sacramento della comunione.

Io il corso lo frequentai per intero come tutti i miei compagni ma, non avendo compreso appieno gli insegnamenti -magari per limiti intellettivi miei o, forse, per scarsa chiarezza dei precettori- decisi di non fare la comunione.

Da allora sono passati quasi quarant'anni e oggi sono ateo.

Per quanto non abbia mai inteso “sbandierare” il mio ateismo la mia esperienza personale è che, ogni volta che si entra in argomento religioso e ci si dice atei, l'interlocutore -vivendo in Italia quasi sempre cattolico- si arrocca su posizioni tali da interpretare tale convinzione come un problema personale sul quale è inutile discutere ma, soprattutto, qualora generi interessi contrastanti con i propri, non degno di essere preso in considerazione.

Tornando a commentare quanto espresso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema illiceità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche vi assicuro che, per quanto mi riguarda, non vivo la questione in termini né di stretto diritto né di mera rivalsa. Per me è molto di più.

Per me significa che anche la mia convinzione “areligiosa” è degna di quel rispetto che ho sempre richiesto limitandomi a rilevare come, a mio avviso, tutti gli alunni di qualunque religione ma anche gli atei, vanno nelle aule per studiare e, quindi, tutti hanno il diritto di esser rispettati non tanto trovando l'effige che caratterizza la propria fede ma, per rispetto di chi -purtroppo o per fortuna- non ha fede, non trovando alcuna effige.

Senza alcuna intenzione di commentare gli aspetti giuridici sottesi alla sentenza cui sopra ho accennato, non avendone per una volta nessun interesse, mi limito di seguito a riportare la nota redatta in argomento da Gesuele Bellini e tratta dal sito www.altalex.it all'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=10750


“L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche comporta la violazione del dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio del servizio pubblico, in particolare nel campo dell'istruzione, violando il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto di scolari di credere o non credere.

Con queste conclusioni la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, all’unanimità dei giudici componenti, nella decisione n. 30814/06, del 3 novembre 2009, ha condannato lo Stato Italiano per la violazione dell’art. 2, del protocollo n. 1, rivisto nel combinato disposto con l’art. 9, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La vicenda ha visto protagonista una mamma che ha intrapreso una lunga battaglia contro l’esposizione del crocefisso nell’aula scolastica frequentata dai propri figli.

L’interessata, impugnando la decisione della scuola di lasciare i crocifissi nelle aule, ha sostenuto, nei diversi gradi di giudizio, la violazione del principio di laicità, ma è sempre stata soccombente. La questione era giunta anche all’attenzione della Corte Costituzionale, sollevata dal TAR del Veneto, la quale, senza entrare nel merito si è dichiarata incompetente in quanto l’oggetto dell’impugnazione riguardava un regolamento scolastico, quindi, non avente la forza di legge e, pertanto, sottratto al giudizio della stessa Corte.

Ultima strada rimasta alla mamma è stata proprio il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha deciso con la sentenza in argomento.

Il Governo italiano nel corso del giudizio si è difeso sostenendo che certamente la croce è un simbolo religioso ma ha anche altri significati, primo tra tutti quello etico, che comprende una serie di principi che possono essere condivisi al di fuori della fede cristiana, quale la non-violenza, la pari dignità di tutti gli esseri umani, la giustizia, l'importanza della libertà di scelta, la separazione della politica dalla religione, l'amore del prossimo e il perdono dei nemici.

Pertanto, ad avviso dello Stato Italiano, il messaggio di cui la croce era portatrice sarebbe un messaggio umanista, che può essere letto indipendentemente dalla sua dimensione religiosa, costituita da un insieme di principi e di valori che rappresentano la base delle nostre democrazie.

L’esposizione di un simbolo religioso nei luoghi pubblici, per il Governo, rientrerebbe nel margine di discrezionalità lasciato agli Stati in materia così complessa e delicata, strettamente legati alla cultura e alla storia.

La Corte ha, tuttavia, respinto queste argomentazioni.

Invero, i giudici europei, nel richiamare i principi giurisprudenziali in merito, hanno affermato che nelle funzioni che lo Stato assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento si deve tener conto del diritto dei genitori di rispettare le loro convinzioni religiose e filosofiche, occasione in cui la scuola non dovrebbe essere la scena di proselitismo o di predicazione, ma piuttosto un luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, dove gli studenti possono conoscere i loro pensieri e le tradizioni.

Tali premesse, secondo la Corte, sono quelle che garantiscono il pieno rispetto del dovere di neutralità e imparzialità dello Stato, e, dunque sono incompatibili con qualsiasi potere discrezionale sulla legittimità delle credenze religiose.

La Corte, comunque non nega le affermazioni del Governo Italiano secondo cui la croce avrebbe altri valori, diversi da quello prettamente religioso, tuttavia, proprio quest’ultimo ha una particolare natura e il suo impatto sugli studenti sin dalla giovane età, soprattutto se bambini, può essere condizionante, costituendo una pressione su coloro che eventualmente non praticano tale religione o che aderiscono a un'altra religione.

In definitiva, la Corte ritiene che la presenza dei crocifissi nelle aule – che ha una pluralità di significati, tra cui rappresentare dei simboli in specifici contesti sociali e storici – è tuttavia predominante come simbolo religioso, che può anche essere incoraggiante per alcuni studenti credenti, ma diventare emotivamente inquietante per gli studenti di altre religioni o per coloro che non professano alcuna religione.

Per tali motivazione la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso della mamma interessata, contestando al Governo Italiano la violazione dell’art. 2, del protocollo n.1, rivisto nel combinato disposto con l’art. 9, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e condannandolo al pagamento di un danno patrimoniale nella misura di euro 5000 da versare alla ricorrente entro tre mesi dalla presente decisione.”

martedì 29 settembre 2009

Tratto da www.pisanotizie.it

Licenziamenti, morti bianche e lavoro sommerso: tre emergenze da combattere

L'intervista di Pisanotizie agli Avvocati Giangiacomo Magni e Massimiliano Ferretti sugli effetti della crisi nei luoghi di lavoro e sulle possibilità dei lavoratori di difendersi legalmente

In queste settimane sono centinaia i lavoratori che in tutto il paese si sono mobilitati per non perdere il proprio posto, perchè gli effetti della crisi sono tanti e colpiscono aspetti diversi. Centinaia sono anche le cause legali che i lavoratori intraprendono per denunciare i comportamenti dei propri datori di lavoro e i licenziamenti senza giusta causa. Pisanotizie ha intervistato gli avvocati Giangiacomo Magni e Massimiliano Ferretti per capire come e se la crisi ha prodotto dei mutamenti anche su questo piano, a partire dalla loro concreta esperienza sul campo nelle province di Pisa e Livorno.

Dal vostro punto di osservazione quali sono i principali effetti che questa crisi sta determinando?

Avv. Ferretti: Il primo riflesso della crisi nei nostri territori si riscontra sicuramente sui livelli occupazionali con molte realtà industriali che chiudono, si trasferiscono o riconvertono la propria attività.
E' come se si fosse fatto un ulteriore passo indietro. Prima il tema di maggiore attualità, ed anche di lavoro per noi, era il precariato: il lavoro c'era ed era precario. La maggior parte delle cause riguardavano la difesa di specifici diritti che non venivano riconosciuti, per cui si trattava di verificare la situazione formale del rapporto di lavoro per poi capire se, dal punto di vista sostanziale, alcuni diritti fossero rispettati o meno. Ora il problema è quello di mantenere il posto di lavoro, cercando di preservare anche queste forme di contratto. Tanti sono i lavoratori che, per quanto precari, hanno avuto accesso al credito ed ora, perso il lavoro, si trovano nell'impossibilità di far fronte al pagamento delle rate dei mutui. Non si tratta più di tutelare i lavoratori in relazione a singoli aspetti contrattuali ma, piuttosto, di valutare la reale sussistenza o meno delle motivazioni che le aziende adducono per giustificare i licenziamenti ossia, se vi sia in concreto e realmente per l'imprenditore la necessità di prendere tali tipi di provvedimento.

C'è qualcuno che approfitta della crisi per procedere a delle riorganizzazioni aziendali?

Avv. Magni: Entrare in questo campo non è semplice. La crisi ha certamente inciso tanto, ma in alcuni casi abbiamo avuto modo di vedere processi di riorganizzazione aziendale poco chiari. Una cosa, però, è certa: il ricorso alla cassa integrazione straordinaria ed alla mobilità nell'ultimo periodo è stato veramente massiccio. Si tratta di procedure rispetto alle quali non è facile vigilare. Inoltre uno strumento come la cassa integrazione non è esteso a tutte le aziende, ed abbiamo registrato resistenze per attivare la cassa integrazione in deroga.

Tutto è reso poi più difficile dai forti processi di esternalizzazione realizzati dalle imprese, che così hanno parcellizzato il lavoro creando vere e proprie reti societarie. In questo contesto di vessazione già difficile per i precari, la crisi è stata anche usata come pretesto per intervenire ulteriormente: si sgretola l'organizzazione aziendale per avere un sistema di società controllate, con meno di 15 dipendenti, a cui revocare a piacimento e a seconda delle convenienze gli appalti. Questo ha degli effetti devastanti sulla stabilità del lavoro, ma diventa sempre più complesso anche risalire all'azienda madre e dimostrare che è questa la responsabile, ad esempio, di un procedimento illegittimo di licenziamento.

Avete quindi numerose cause di licenziamento?

Avv. Magni: Assolutamente si. Sono numerose le cause per la perdita del posto di lavoro. Ma non solo, assistiamo anche ad altri fenomeni. Nel mondo delle cooperative, al posto di procedere al licenziamento, i lavoratori vengono lasciati direttamente a casa, comunicando verbalmente la sospensione del rapporto per carenza di lavoro.

La cooperativa non ha neanche lo scrupolo di intimare per iscritto questa sospensione. Naturalmente la questione del lavoro nelle cooperative è un tema complesso e particolare, in quanto il rapporto di lavoro si inserisce sul rapporto sociale. Vi sono degli specifici regolamenti che prevedono la sospensione ma nella loro applicazione concreta non sono rispettati.

Qual è l'esito di queste cause?

Avv. Ferretti: Al riguardo c'è da rilevare che con la crisi si sta diffondendo un fenomeno particolarmente pesante. Le cause per un licenziamento illegittimo si riescono a vincere con sentenze anche molto favorevoli. Ma qui sorge il problema in quanto non si riesce a far eseguire la sentenza perchè l'azienda non ha più nulla. Ciò avviene spesso nel caso in cui siano coinvolte le cooperative. Abbiamo diverse cause vinte a livello civile, ma inapplicate in quanto la controparte è insolvente. E con gli strumenti attuali al lavoratore non resta che incorniciare al muro la sentenza.

Questo è un pesante disincentivo per i lavoratori ad avviare una causa.....

Avv. Ferretti: Certo che lo è, si tratta di una vittoria di Pirro. Il problema è che questo non è l'unico disincentivo. Se analizziamo il funzionamento della macchina della giustizia la situazione è ancora peggiore.
Per avere una sentenza di primo grado per un ricorso di lavoro occorrono in media 2 anni e mezzo. Per cui, se ipotizziamo che una causa inizia il primo gennaio 2010, si arriva al 30 giugno 2013. Se si va in appello, l'udienza in genere è fissata tre anni dopo e se il procedimento continua fino alla cassazione ci vogliono altri due anni e mezzo. Per cui per arrivare al termine di tutti e 3 i gradi di giudizio passano tra gli 8 ed i 10 anni. Si tratta di tempi lunghissimi e la causa principale di ciò è la carenza di magistrati, anche se talvolta, gli stessi magistrati, ai quali sono umanamente solidale per l'enorme mole di lavoro che svolgono, danno dei rinvii ingiustificati ed ingiustificabili.

Chi trae vantaggio da questa lentezza?

Avv. Magni: Indubbiamente il datore di lavoro, che ritiene più conveniente far andare le cose per le lunghe e rinviare il risarcimento il più lontano possibile, sperando che col passare degli anni intervengano altri fattori.

Comunque occorre tener presente che nel caso di un licenziamento senza giusta causa e dell'obbligo di reintegro da parte dell'azienda, quest'ultima può sottrarsi da questo obbligo. Mi è capitato il caso di un lavoratore che ha ottenuto il reintegro, e l'azienda non l'ha fatto rientrare in servizio, tenendolo fuori dallo stabilimento al minimo dello stipendio.

Recentemente sulla stampa è stato riportato il caso di un lavoratore della Saint-Gobain deceduto a causa di un incidente sul lavoro. A distanza di tre anni ancora non si era svolta neppure la prima udienza. Come è possibile che ciò avvenga?

Avv. Ferretti: In questo caso ci spostiamo sul penale, e qui il codice stabilisce dei tempi ben precisi per cui le indagini non possono protrarsi complessivamente più di 18 mesi. Dopo questo arco temporale o si chiede l'archiviazione o il rinvio a giudizio. In questo caso specifico occorrerebbe capire perchè, dopo i 18 mesi per le indagini preliminari, il fascicolo è rimasto sul tavolo del Pm per un altro anno e mezzo. La ragione più probabile, anche in questoi caso, è la mole di lavoro che ogni Pm deve smaltire. Bisogna anche tenere conto del modo con cui viene organizzato il lavoro. Infatti non si tiene in considerazione solo la gravità del fatto ma occorre pensare anche alla prescrizione. Carichi di lavoro, tempi della prescrizione, mancanza di mezzi determinano ritardi comunque difficili da comprendere.

La questione delle morti bianche in Italia è una vera piaga....

Avv. Magni: Per quanto riguarda la questione della sicurezza sui luoghi di lavori il lavoratore è l'ultimo anello della catena. Recentemente mi è capitato un episodio per cui un lavoratore che ha subito un danno come l'amputazione di un dito, si vede invece sottoposto ad un procedimento penale, in quanto non avrebbe rispettato le norme di sicurezza. In questo caso dovremo dimostrare che il macchinario su cui stava lavorando quell'operaio non era a norma e quindi la responsabilità è dell'azienda. In questi casi è fondamentale da parte di chi è addetto ai controlli fare una fotografia corretta e tempestiva di come si è reso possibile il verificarsi di quell'avvenimento. In questo caso, a detta del lavoratore, il macchinario su cui lavorava non era dotato dei presidi anti-infortunistici previsti, mentre chi è venuto il giorno dopo a controllare ha trovato tutto in regola. Serve quindi tempestività e correttezza nel fare questa delicata opera di verifica.

Altro tema ancora differente e forse più complesso è quello del lavoro nero?

Avv. Magni: Fino a qui abbiamo parlato di vicende che riguardano lavoratori regolarmente assunti. Se consideriamo un fenomeno come quello del lavoro sommerso gli infortuni non vengono neanche denunciati e comunque riuscire a dimostrare come sono andate le cose è ancora più complesso: non è semplice trovare testimoni in queste contesti. C'è un indubbio problema di controlli che dovrebbero essere più numerosi e approfonditi. Servirebbero degli investimenti in questo settore al fine di creare le condizioni per cui non conviene più stare in una situazione di irregolarità. Oggi non è così.

Un capitolo a parte poi meriterebbe il lavoro migrante...

Avv. Ferretti: Molto spesso mi sono trovato a difendere in sede penale migranti espulsi in quanto clandestini e/o irregolari . Nelle domande preliminari al processo mi è capitato di sentire chiedere all'imputato le generalità e l'attività svolta. A quest'ultima domanda moltissimi migranti rispondono di lavorare seppure al nero. Ciò che viene scritto è: "in cerca di occupazione". Si decide quindi di non approfondire e di non avviare dei controlli. Invece ogni volta che un giudice si trova di fronte a questa situazione dovrebbe chiedere per quale ditta quel migrante lavora ed avviare delle indagini. Così gli strumenti del controllo del lavoro sommerso diventerebbero efficaci, con conseguente disincentivo a condurre l'attività di una azienda in modo irregolare sfruttando chi non può permettersi, magari solo per ragioni formali connesse alla regolare o meno presenza sul territorio dello Stato, di tutelare i propri diritti.


sabato 1 agosto 2009
Fonte: Consiglio Regionale Trentino Alto Adige - 18 giugno 2009
Tratto dall'URL: http://www.disarmo.org/rete/a/29773.html

Questa volta ho deciso di fare un'eccezione: in questo post il diritto non c'entra niente ma la notizia, a mio modo di vedere, deve essere divulgata.
Per quanto in questo periodo il panorama politico non ci offra certo fulgidi esempi di "Statisti illuminati", la sollecitazione rivolta al Governo dal Consiglio Reginale del Trentino dimostra che gli amministratori riescono ad esprimersi interpretando al meglio le necessità dei loro rappresentati.
Se qualcuno dovesse temere per la mia sanità mentale eccependo che quanto appena riferito costituisce la regola nell'ambito della politica rappresentativa, faccio notare che l'opportunità di destinare miliardi di euro alla ricostruzione nelle terre d'Abruzzo piuttosto che all'acquisto di caccia-bombardieri è stata rilevata da amminsitratori locali allorchè si sono trovati davanti un progetto di stanziamento elaborato dal governo (la g in questo caso è volutamente minuscola) che non può certo dirsi di aver ragionato in termini di strette necessità dei propri concittadini.
Ecco quindi che, se da un lato la sollecitazione che di seguito riporterò costituisce un'encomiabile esempio di logica politico-amministrativa, dall'altro appare purtroppo come un'eccezione tale da assurgere al rango di vera e propria notizia.
Leggiamo dunque e... riflettiamo:

"Il Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige dice no all'acquisto dei 131 cacciabombardieri Joint Strike Fighter
La Mozione Voto (primo firmatario Michele Nardelli) contro l'acquisto di 131 cacciabombardieri JSF - F35 da parte dell'Italia è stata approvata a larga maggioranza
Fonte: Consiglio Regionale Trentino Alto Adige - 18 giugno 2009
Si abbandonino politiche di investimento negli armamenti per convertirli in atti economici concreti a favore della ricostruzione dell'Abruzzo e dei lavoratori colpiti dalla crisi economica
E' stata discussa nelle Commissioni Difesa di Camera e Senato la richiesta di parere, da parte del Governo, sul programma pluriennale relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter (JSF) e l'associata linea di assemblaggio finale a Cameri in provincia di Novara. Dopo le fasi di sviluppo e pre-industrializzazione il Governo chiede al Parlamento un semplice parere per passare alla fase di acquisizione di 131 cacciabombardieri JSF completi di relativi equipaggiamenti, supporto logistico iniziale e approntamento delle basi operative nazionali (4 aereoporti ed 1 portaerei). Tutto per circa 12,9 miliardi di euro nel periodo 2009-2026. A ciò va aggiunta la realizzazione sul suolo nazionale (Cameri) di un centro europeo di manutenzione, revisione, riparazione e modifica dei velivoli al costo di 605,5 milioni di euro, da consegnare entro il 2012. A queste spese va aggiunto il miliardo di euro già investito per la fase di sviluppo, arriviamo così a quasi 15 miliardi di euro. Il Joint Strike Fighter (JSF) è un aereo da combattimento monomotore, monoposto, in grado di operare alla velocità del suono, ma con velocità di crociera subsonica. E' ottimizzato per il ruolo aria terra (quindi per l'attacco) ed ha due stive interne per le bombe che possono essere anche di tipo nucleare. E' un velivolo di tipo stealth, cioè a bassa rilevabilità da parte dei sistemi radar e di altri sensori. L'aereo dovrebbe assolvere un ampio ventaglio di funzioni operative dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare, e andrà a sostituire gli AV-B della componente imbarcata della Marina e gli AM-X ed i Tornado della componente aeronautica. A questo progetto partecipano diversi paesi dove, la ditta capocommessa è l'americana Lokheed Martin Aero e l' impresa italiana maggiormente coinvolta è l'Alenia Aeronautica. Oltre alle perplessità relative all'utilizzo di un aeromobile con caratteristiche di attacco, che mal si concilia con le missioni di pace a cui partecipa il nostro paese e a cui sono chiamate le nostre forze armate, si sovrappongono le perplessità relative all'enorme costo economico in una fase economica di crisi come l'attuale. Il rilancio dell'economia non può passare attraverso investimenti come questo che non si caratterizzano certo né per sostenibilità, né tanto meno per eticità. L'idea - sostenuta dalle potenti lobby militar-industriali - che l'industria degli armamenti possa rappresentare un vettore di ripresa e di sviluppo economico e sociale fa parte dell'archeologia politica, se pensiamo a come questa strada è miseramente fallita negli Stati Uniti d'America con le conseguenze che conosciamo e oggi sotto gli occhi di tutti. Considerando che il 7 e 8 aprile 2009 le Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno approvato il piano di finanziamento pluriennale, fino al 2026, di 14,6 miliardi di euro per l'acquisizione di 131 aerei cacciabombardieri Joint Strike Fighter (JSF); Considerando che nella notte del 6 aprile 2009 un catastrofico terremoto ha sconvolto le terre d'Abruzzo e che l'emergenza ricostruzione si prevede impegni le finanze statali con fondi da reperire in un lasso di tempo più che trentennale, così come indicato nei piani d'intervento governativi; Considerando che servono molteplici e pluriennali risorse economiche da destinare a politiche attive di sostegno ai lavoratori che si trovano in condizioni a rischio di disoccupazione:
Il Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige/ Sud Tirol sollecita il Governo italiano
affinché la somma di 14, 6 miliardi di euro destinata all'acquisizione di 131 cacciabombardieri JSF sia riconsiderata e quindi sia destinata: A) per 4, 6 miliardi di euro a politiche attive di sostegno ai lavoratori che in questo periodo di crisi sono a rischio disoccupazione; B) che i restanti 10 miliardi di euro siano destinati ad interventi per la ricostruzione di strutture abitative nelle zone d' Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009."
mercoledì 8 luglio 2009
Di seguito si riporta il verbale della Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense del 25.06.2009 nell'ambito del quale si è discusso in tema di riconoscimento in Italia del titolo professionale di Avvocato conseguito all'estero.


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
DEL 25 GIUGNO 2009
Quesiti nn. 122 e 133 dei COA di Vicenza e Piacenza, rel. cons. Bianchi
Con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-
311/06 (Cavallera), il Consiglio vicentino chiede di conoscere:
a) quali siano i criteri da adottare per l’iscrizione degli avvocati stabiliti all’apposita sezione
speciale dell’albo;
b) se possano essere ivi iscritti cittadini italiani, con laurea in giurisprudenza italiana omologata
da altro Stato membro ed iscritti ad albi degli avvocati di tali Stati, qualora non sia previsto per
l’iscrizione un percorso formativo successivo al corso di laurea;
c) se coloro che siano stati iscritti, quali stabiliti ovvero integrati, dopo aver seguito l’iter sopra
indicato possano o debbano essere cancellati, previa convocazione, ai sensi dell’art. 16 del
R.d.l. 27 novembre 1933 n.1578.
Il Consiglio piacentino, con riferimento alla medesima sentenza, chiede di conoscere:
d) se si debba procedere alla concreta verificazione di un ‘elemento transnazionale’,
particolarmente nel caso in cui il percorso prescelto per l’iscrizione quale avvocato integrato
consista nel sostenimento della prova attitudinale di cui all’art. 23 del d.lgs. 9 novembre 2007,
n. 206.
La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente
parere:
“1. I quesiti sottoposti a questa Commissione relativi alle ricadute della più recente giurisprudenza
comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali tra diversi Stati membri dell’U.E.
posseggono grande rilevanza ed attualità.
Ferma restando, dunque, la necessità che i pronunciamenti della Commissione consultiva non
operino valutazioni tali da interferire con la funzione giurisdizionale, svolta dal plenum del
Consiglio, si ritiene opportuno supportare l’attività dei Consigli dell’Ordine tramite una sintetica
ricognizione del dato normativo e giurisprudenziale attuale in materia, sicché i Consigli stessi
possano trarne beneficio nel gestire – nella piena autonomia che loro compete – la funzione
caratteristica e qualificante della tenuta degli albi forensi.
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A ciò si aggiunge la circostanza che, come si dirà, l’attività di iscrizione negli albi di soggetti in
possesso di titoli di abilitazione professionale acquisiti in altri Paesi, presuppone lo svolgimento di
una valutazione specifica per ciascun caso, sicché vi è modo di ritenere che l’enunciazione di alcune
indicazioni di contegno non sia in effetti in grado di pregiudicare le decisione di alcuna delle
concrete fattispecie che nel prossimo futuro si potranno porre all’attenzione dei Consigli forensi.
2. Ciò premesso, va rammentato che attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali
acquisite all’estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita a mezzo
del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva
89/48/CEE, attuata in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.
Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito, per quanto qui d’interesse, sostanziali
modifiche, sicché può ritenersi che i principî enunciati dal giudice comunitario a proposito della
direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l’esame di
fattispecie concrete che ricadano sotto l’applicazione della successiva direttiva 2005/36.
In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all’interessato il sostenimento
di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la
professione nell’ambito dell’ordinamento del Paese di stabilimento. Tale facoltà è ribadita, con
particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall’art. 14,
comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell’art. 23 del d.lgs. 206/2007).
Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l’avvenuto esercizio,
effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già
ricordata sezione speciale dell’albo.
Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale
conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo
permanente con il titolo professionale d’origine, tramite l’iscrizione nella sezione speciale annessa
all’albo dedicata agli “avvocati stabiliti”, come previsto dall’art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Vi è, poi, la possibilità di ottenere l’iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di
specie quello di “avvocato”), fruendo della procedura di “integrazione” prevista dagli artt. 12 e
segg. del citato d.lgs. 96/2001.
Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di “avvocato” (stabilimento
per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo)
presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una
qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.
3. Quanto si è finora sommariamente riepilogato rappresenta il contesto nel quale si colloca la più
recente giurisprudenza comunitaria, ed in particolare la sentenza 29 gennaio 2009, nella causa C-
311/06, Cavallera.
Il caso esaminato dalla Corte riguardava la professione di ingegnere, ma l’affinità delle circostanze
dedotte in giudizio impongono di darvi considerazione anche per quanto riguarda la professione
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forense. È appena il caso di ricordare che, inoltre, trattandosi di una pronuncia a carattere
interpretativo pregiudiziale, essa ha efficacia vincolante erga omnes quanto alla corretta lettura
delle norme comunitarie ed allo spiegarsi dei relativi effetti rispetto alla legislazione nazionale.
Nel caso esaminato dalla Corte un laureato in ingegneria (laurea triennale) in Italia, una volta
chiesto il riconoscimento del titolo di studio in Spagna, otteneva altresì l’iscrizione al locale
collegio degli ingegneri, con effetto abilitante alla professione. Pochi mesi dopo lo stesso chiedeva
al Ministero della Giustizia italiano il riconoscimento del titolo professionale spagnolo, ottenendo
così la possibilità di iscriversi ed esercitare la professione senza mai aver sostenuto l’esame di Stato
previsto in Italia.
A seguito di un ricorso amministrativo contro il provvedimento di riconoscimento da parte del
Consiglio nazionale degli ingegneri e della previa rimessione della questione in via pregiudiziale da
parte del Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi circa la possibilità
che un cittadino italiano possa valersi delle procedure di riconoscimento dei titoli professionali
anche senza che egli abbia acquisito all’estero alcuna formazione aggiuntiva né vi sia stato esercizio
professionale concreto.
Nelle sue conclusioni del 28 febbraio 2008, l’avvocato generale Poiares Maduro richiamato il
consolidato principio della giurisprudenza secondo il quale “le possibilità offerte dal Trattato CEE
non possono avere l’effetto di consentire alle persone che ne fruiscono di sottrarsi abusivamente
all’applicazione delle normative nazionali e di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti
necessari per evitare tali abusi”, ha proposto alla Corte di pronunciarsi nel senso della possibilità di
negare il riconoscimento del titolo a fronte del descritto contegno, atteso che il duplice
riconoscimento in uscita e poi in entrata dall’estero rappresenta una “costruzione di puro artificio”,
che contrasta con il principio comunitario in base al quale «gli interessati non possono avvalersi
fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario». Le stesse conclusioni ricordano anche
che la direttiva in materia di riconoscimento dei titoli professionali si basa su un meccanismo
fiduciario, che non può portare all’elusione delle garanzie di preparazione e competenza che
ciascuno Stato membro vuole apprestare alle attività professionali più rilevanti.
Nella sentenza del 29 gennaio 2009 la Corte ha deliberato in senso conforme a quello poc’anzi
ricordato, dichiarando che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla
direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36) quando l’interessato non ha sostenuto nello Stato di rilascio del
titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale.
4. L’esito interpretativo della sentenza in parola va, dunque, nel senso di escludere la possibilità di
iscrivere negli albi professionali soggetti i quali, nel corso di una duplice procedura di
riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbiano in realtà aumentato la propria
formazione accademica né abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale
all’estero.
Pertanto l’esame di casi di questo tipo andrà condotto considerando in concreto l’aumento del
livello formativo o professionale dell’interessato: ove sia constatata la mancanza di qualsiasi
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sostanziale incremento di tale patrimonio nel corso delle diverse procedure di riconoscimento, si
potrà ritenere che l’utilizzo delle garanzie del diritto comunitario ha avuto l’unico scopo di eludere
il tirocinio formativo nazionale e l’esame di Stato, il quale ultimo – tra l’altro – riveste particolare
importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l’accesso alle attività
professionali.
La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, ha sottolineato che la domanda di riconoscimento
di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da
riconoscersi, mina il diritto degli Stati a prevedere forme di particolare qualificazione per l’accesso
alle attività professionali (cfr. il quinto “considerando” della direttiva 89/48 e più ampiamente
l’undicesimo “considerando” della direttiva 2005/36) , e quindi dà luogo ad un abuso del diritto.
5. Da quanto esposto emerge con chiarezza la necessità che il Consiglio dell’Ordine forense esamini
nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati
stabiliti.
Per accedere ad essa, infatti, secondo la giurisprudenza appena richiamata, è necessario possedere
una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale.
È chiaro, tuttavia, che non esiste nelle norme di diritto positivo una specifica procedura per
verificare che le domande di riconoscimento non invochino il diritto comunitario «fraudolentemente
o abusivamente»; è viceversa necessario procedere ad un giudizio analitico caso per caso,
verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e
professionale dell’interessato.
Colui che, come nel caso di cui alla sentenza C-311/06, intenda spendere il titolo straniero dopo una
procedura di trasferimento all’estero solo “burocratica” e senza documentare alcun periodo di
esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre ad un rigetto della domanda.
Viceversa, non potranno essere penalizzati i professionisti, anche se in possesso di cittadinanza
italiana o di una formazione accademica in Italia, i quali dimostrino l’effettivo svolgimento di
esperienza professionale all’estero (come è avvenuto nel caso di cui alla sentenza del CNF 20
dicembre 2008, n. 175).
Si dovrà, in ultima analisi, procedere attraverso una specifica considerazione i di elementi
eventualmente sintomatici dell’abuso di diritto, particolarmente attenta nel caso in cui,
successivamente all’iscrizione del professionista quale “stabilito”, l’integrazione avvenga attraverso
la verifica affidata alla prova attitudinale.
6. Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto
l’iscrizione negli albi, su di essa l’opinione della Commissione è tendenzialmente negativa.
Infatti la rimozione di un provvedimento d’iscrizione in via di autotutela presuppone la
dimostrazione non solo dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio nel deliberare detta
iscrizione, ma anche -e soprattutto- l’accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della
permanenza del soggetto negli albi. E’ evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai
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acquisito, col coinvolgimento dell’affidamento di terzi estranei, mediante l’assolvimento del
descritto onere probatorio e si sottolineano i connessi profili di responsabilità anche patrimoniale. Si
ritiene pertanto di escludere, in linea generale, una “revisione” degli albi con la cancellazione di
coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui.
7. Diverso è, invece, il caso delle fattispecie successive alla sentenza della Corte di Giustizia in
questione. In tali casi l’efficacia vincolante della giurisprudenza comunitaria potrà condurre a
rifiutare l’iscrizione nell’albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato
l’istante alla relativa richiesta.”
Parere 25 giugno 2009, n. 17
mercoledì 1 luglio 2009
Facendo seguito al post pubblicato il 10 giugno scorso, in cui riflettevo in merito ai doveri genitoriali, mi dedicherò oggi ad un breve commento del “Patto educativo di corresponsabilità” in quanto i due argomenti a mio avviso sono, purtroppo, correlati.
Tale istituto è previsto dall'art 3 del D.P.R.n.235 del 21 novembre del 2007 che, seguendo lo schema tipico del “Gioco dell'Oca” caratteristico della tecnica normativa in uso nel nostro Paese, è andato ad inserire l'art. 5 bis al D.P.R.. 24 giugno 1998 n.249.
In altri termini, alle norme già previste statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria è andato ad aggiungersi un quid pluris -l'art. 5 bis- la cui rubrica s'intitola “Patto educativo di corresponsabilità” ed il cui letterale tenore è il seguente: “Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”
Orbene, se le parole hanno un significato come io credo, con tale norma si è voluto espressamente prevedere l'obbligatorietà della stipulazione di un vero e proprio contratto con il quale i genitori, gli alunni e l'Istituzione scolastica si assumono reciprocamente determinati diritti e doveri a fini educativi cosa che, a mio avviso risulta criticabile per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, confermando quanto già espresso nel post del 10 giugno, ritengo frustrante che si sia avvertita la necessità di mettere per iscritto dei diritti-doveri che, vista la loro concreta identificazione (puntualità dei docenti, loro attenzione alla sicurezza degli allievi, dovere di perseguire la trasparenza dell’amministrazione nella quale sono in organico, rispetto degli studenti per i compagni, per il personale della scuola, per le diversità personali e culturali, per la sensibilità altrui, per gli ambienti, gli spazi e gli arredi della scuola) sono stati in passato pacificamente e tacitamente condivisi dagli uni e dagli altri.
Le ragioni della frustrazione cui accennavo traggono origine dal fatto che anche il sottoscritto è stato studente e, pur non essendo mai stato respinto ma per un'attitudine al “cazzeggio” mautrata nel periodo universitario, per un periodo protrattosi oltre 20 anni nell'arco dei quali -come credo molti di coloro che stanno leggendo- ha avuto insieme ai propri Insegnanti ben presenti quei diritti-doveri cui sopra accennavo senza che vi fosse alcuna necessità di un impegno scritto a futura memoria.
In altre parole era tutto molto semplice ed immediato: gli Insegnanti insegnavano (chi più chi meno, chi meglio chi peggio) e gli studenti studiavano o, diversamente, bocciavano per scarso impegno, scarsa attitduine agli studi o per scarsa attitudine al rispetto di quelle regole che nessuno ti spiegava ma che tutti sapevano quali fossero poiché si fondavano su valori condivisi inculcati nell'alunno dalla famiglia prima ancora di raggiungere l'età scolare (la Maestra ha sempre ragione, non ci si picchia se non per difendersi, non si rompono gli oggetti che siano tuoi, di altri o della Scuola, ecc. ecc.).
Il fatto che oggi si avverta la necessità di prevedere l'obbligatorietà della sottoscrizione di un “Patto educativo di corresponsabilità” induce a ritenere che oggi, putroppo, determinati valori quali quelli citati non sono certamente condivisi ma, soprattutto, che il sistema scolastico, anziché continuare a “fornire il servizio” presumendo la sussistenza e la necessità di ripetto degli stessi, si arrende all'evidenza tentando di sollecitare negli alunni e nei loro genitori una sensibilità che, evidentemente, si è irrimediabilmente persa.
Il secondo motivo per il quale non condivido la necessità di un tale istituto risiede nel fatto che, ancora una volta, si dia eccessivo peso alla funzione educativa dell'Istituzione scolastica.
Intendiamoci, io non ritengo che tale funzione non possa o non debba esser esercitata nelle aule scolastiche, penso soltanto che la Scuola in primo luogo deve Insegnare avendo ben presente la propria funzione sussidiaria in punto di educazione rispetto alla famiglia.
E' chiaro che i figli studiando maturano anche grazie alle relazioni instaurate con i loro precettori ed agli insegnamenti da questi ultimi impartiti, quello che voglio dire è che la Scuola deve perseguire innanzitutto il proprio obiettivo precipuo pretendendo un comportamento rispettoso e corretto da parte degli alunni che deve esser loro inculcato principalmente dai genitori. Qualora, per fatti addebitabili ai più svariati motivi -decadenza dei costumi, limiti soggettivi del singolo individuo e/o del suo nucleo familiare, ec. ecc.- l'alunno non raggiunga risultati soddisfacenti in termini di rendimento e/o comportamento scolastico, deve essere respinto senza che la concessione di qualsivoglia “attenuante sociologica” possa contribuire al raggiungimento di un risultato diverso anche perchè, diversamente, si farebbe indubbiamente torto a tutti coloro che, “motu proprio” o magari aiutati dal lavoro svolto a monte dai propri genitori, hanno compreso che i successi scolastici si raggiungono attraverso l'impegno ed il rispetto intesi nel senso più lato possibile.
Quanto appena detto è a mio avviso ancor più logico sol che si tenga conto che il Patto in esame è destinato agli studenti della scuola secondaria, ossia a soggetti che: I°) si presume che abbiano acquisito capcità intendere e volere tant'è vero che per il nostro codice penale risultano imputabili salvo che si provi il contrario; II°) liberi dall'obbligo scolastico, decidono comunque di proseguire negli studi approssimandosi nei futuri quatttro anni al raggiungimento della maggiore età.
Concludendo, ritengo che il diritto allo studio sia sacrosanto solo ove per questo si intenda che tutti debbono avere la possibilità di accedere agli studi. Non sono d'accordo invece nell'interpretare tale diritto nel senso che, anche chi non abbia e non dimostri di avere effettivo interesse e/o capacità di conseguire il diploma deve essere comunque incentivato o aiutato oltre misura per poterlo conseguire.