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mercoledì 13 gennaio 2010
Qualche mese fa ho avuto modo di leggere una sentenza che mi è rimasta in testa e che, nel tempo, mi ha portato a sviluppare alcune considerazioni su di un argomento assai delicato -rapporti tra coniugi separati allorchè gli stessi abbiano comunque in comune figli minori- che intendo condividere.
Si tratta della sentenza n°27995 pronunciata dalla Corte di Cassazione l'8 luglio 2009 in cui si sancisce la penale responsabilità del genitore il quale, nominato affidatario del minore, si oppone al mantenimento dei rapporti di quest'ultimo con l'altro genitore.
Per quanto la decisione in oggetto sia senza dubbio apprezzabile, mi chiedo tuttavia se la stessa possa costituire il massimo della tutela giurisdizionale accordata ai minori o se, diversamente, si potrebbe e si dovrebbe fare di più.
Mi spiego meglio.
Se da un lato la Suprema Corte ha riconosciuto l'essenzialità della figura materna e paterna per il corretto sviluppo psico-fisico del minore, dall'altro, la penale responsabilità del genitore affidatario è stata dichiarata in relazione alla figura di reato di cui all'art. 388 c.p. ossia, per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice.
In buona sostanza quindi, a fronte della lesione di un diritto estremamente importante del minore quale quello a vedersi garantito un corretto sviluppo della personalità grazie all'intervento di entrambi i genitori, il genitore affidatario è stato condannato unicamente per non aver ottemperato ad una disposizione impartita dall'Autorità Giudiziaria.
Se questo è il quadro dei fatti ritengo che il tutto sia assolutamente insufficiente a fornire efficace ed effettiva tutela dei diritti dei minori.
Come si può reagire alla lesione di un diritto della persona ricorrendo ad una norma inserita nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia e che, per di più, prevede la pena alternativa della reclusione fino a tre anni (e quindi si va da un minimo di quindici giorni a tre anni) o della multa da 103,00 a 1.032,00 euro? Quale può essere la portata specialpreventiva di una norma del genere a fronte della indubbia ostinazione palesata da coniugi il cui unico interesse è quello di ferire ad ogni costo il proprio ex partner ricorrendo alla strumentalizzazione dei minori senza alcuno scrupolo?
Può dirsi sufficiente la tutela dei minori accordata in sede civile dall'Art. 709 ter c.p.p.?
A questo punto, considerato che l'istituto della separazione compirà proprio quest'anno i suoi primi quarant'anni e che ormai si può affermare con sufficente certezza l'assoluta incidenza dello stesso al mutamento radicale della società in genere e della famiglia in particolare, ritengo che, se si vuole fornire piena ed effettiva tutela dei diritti dei figli minori di genitori separati è necessario procedere ad una riforma che, per quanto difficile e delicata, possa giungere all'introduzione di una specifica figura di reato di pericolo il cui bene giuridico tutelato sia costituito al contempo dal corretto sviluppo della personalità del minore e dalla tutela della figura genitoriale e la cui sanzione sia fissata in limiti edittali capaci di far riflettere anche i genitori più riottosi.
Non che quanto sto prospettando sia semplice ma, certamente, è a mio avviso necessario.
D'altronde, se si considera che solo tredici anni orsono il legislatore è riuscito a “trasferire” gli abusi sessuali dalla sfera dei reati contro la morale nell'alveo dei reati contro la persona, mi chiedo quanto tempo ancora sarà necessario per maturare la consapevolezza di dover intervenire con la massima efficacia su di un aspetto di così ampia portata.
Di seguito, tratta dall'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=48508, riporto il testo letterale della sentenza da cui ha tratto spunto questo mio post.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 8 luglio 2009, n. 27995
Fatto e diritto
1 - Il Tribunale di Agrigento - sezione di Canicattì -, con sentenza 22/3/2005, dichiarava L. F. colpevole del reato di cui all’art. 388 c.p. (per avere eluso il provvedimento del giudice civile in ordine all’affidamento del figlio minore A., impedendo al padre, G. L., di tenerlo con sé nel periodo stabilito) e la assolveva dal reato di tentata violenza privata (per avere tentato di costringere il marito, con la minaccia di non fargli vedere il figlio, a corrispondergli l’assegno mensile stabilito in sede di separazione) perché il fatto non sussiste.
2 - La Corte d’Appello di Palermo, investita dai gravami dell’imputata e del P.G., con sentenza 23/11/2005, riformando in parte la decisione di primo grado, dichiarava la F. colpevole anche di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), cosi qualificata l’originaria imputazione ex artt. 56-610 c.p., unificava i due reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, in giorni venti di reclusione, sostituiti con euro 760,00 di multa, e confermava nel resto la pronuncia impugnata.
3 - Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, lamentando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione: a) quanto al reato di cui all’art. 388 c.p., ha stigmatizzato lo scarso interesse del L. ad intrattenere rapporti significativi col figlio, tanto che quest’ultimo, a lei affidato, non aveva dimostrato alcuna disponibilità ad allontanarsi, nel mese di ( …) dal suo ambiente abituale, sicché la scelta da lei fatta era stata determinata dalla sola ragione di evitare un trauma al bambino; b) quanto al reato di cui agli artt. 56-393 c.p., nessuna prova affidabile era stata acquisita.
Il ricorso non è fondato.
Rileva la Corte, in ordine alla prima doglianza, che l’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo. “Eludere”, infatti, significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nella specie, è consistita nel rifiuto della F., alla quale era affidato il bambino, di far sì che lo stesso trascorresse col padre il periodo di vacanza prestabilito. L’asserito esercizio del diritto-dovere di avere agito esclusivamente nell’interesse del minore, che avrebbe manifestato indisponibilità ad allontanarsi, sia pure temporaneamente, dal suo ambiente abituale, è rimasto indimostrato. Non va, peraltro, sottaciuto che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l’altro genitore, e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. L’ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo.
Non risulta che la F. si sia mossa nella direzione che il suo dovere di madre, a prescindere da spinte egoistiche, le imponeva a tutela della posizione del figlio, né risulta una situazione che rendeva impraticabile l’affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre, situazione che, peraltro, se reale, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria per gli opportuni provvedimenti.
La seconda censura è assolutamente generica e non idonea a porre in crisi gli argomenti che il Giudice a quo ha posto a base del ritenuto reato di cui agli artt. 56-393 c.p., provato dalla precisa e attendibile testimonianza del L., destinatario della telefonata ricattatoria da parte della moglie, che, per indurlo a rispettare più puntualmente i suoi obblighi di natura economica, aveva minacciato di ostacolare in ogni modo gli incontri tra padre e figlio, circostanza quest’ultima che rappresenta - tra l’altro - una ulteriore conferma della fondatezza del primo capo d’accusa.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue, di diritto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
martedì 29 settembre 2009

Tratto da www.pisanotizie.it

Licenziamenti, morti bianche e lavoro sommerso: tre emergenze da combattere

L'intervista di Pisanotizie agli Avvocati Giangiacomo Magni e Massimiliano Ferretti sugli effetti della crisi nei luoghi di lavoro e sulle possibilità dei lavoratori di difendersi legalmente

In queste settimane sono centinaia i lavoratori che in tutto il paese si sono mobilitati per non perdere il proprio posto, perchè gli effetti della crisi sono tanti e colpiscono aspetti diversi. Centinaia sono anche le cause legali che i lavoratori intraprendono per denunciare i comportamenti dei propri datori di lavoro e i licenziamenti senza giusta causa. Pisanotizie ha intervistato gli avvocati Giangiacomo Magni e Massimiliano Ferretti per capire come e se la crisi ha prodotto dei mutamenti anche su questo piano, a partire dalla loro concreta esperienza sul campo nelle province di Pisa e Livorno.

Dal vostro punto di osservazione quali sono i principali effetti che questa crisi sta determinando?

Avv. Ferretti: Il primo riflesso della crisi nei nostri territori si riscontra sicuramente sui livelli occupazionali con molte realtà industriali che chiudono, si trasferiscono o riconvertono la propria attività.
E' come se si fosse fatto un ulteriore passo indietro. Prima il tema di maggiore attualità, ed anche di lavoro per noi, era il precariato: il lavoro c'era ed era precario. La maggior parte delle cause riguardavano la difesa di specifici diritti che non venivano riconosciuti, per cui si trattava di verificare la situazione formale del rapporto di lavoro per poi capire se, dal punto di vista sostanziale, alcuni diritti fossero rispettati o meno. Ora il problema è quello di mantenere il posto di lavoro, cercando di preservare anche queste forme di contratto. Tanti sono i lavoratori che, per quanto precari, hanno avuto accesso al credito ed ora, perso il lavoro, si trovano nell'impossibilità di far fronte al pagamento delle rate dei mutui. Non si tratta più di tutelare i lavoratori in relazione a singoli aspetti contrattuali ma, piuttosto, di valutare la reale sussistenza o meno delle motivazioni che le aziende adducono per giustificare i licenziamenti ossia, se vi sia in concreto e realmente per l'imprenditore la necessità di prendere tali tipi di provvedimento.

C'è qualcuno che approfitta della crisi per procedere a delle riorganizzazioni aziendali?

Avv. Magni: Entrare in questo campo non è semplice. La crisi ha certamente inciso tanto, ma in alcuni casi abbiamo avuto modo di vedere processi di riorganizzazione aziendale poco chiari. Una cosa, però, è certa: il ricorso alla cassa integrazione straordinaria ed alla mobilità nell'ultimo periodo è stato veramente massiccio. Si tratta di procedure rispetto alle quali non è facile vigilare. Inoltre uno strumento come la cassa integrazione non è esteso a tutte le aziende, ed abbiamo registrato resistenze per attivare la cassa integrazione in deroga.

Tutto è reso poi più difficile dai forti processi di esternalizzazione realizzati dalle imprese, che così hanno parcellizzato il lavoro creando vere e proprie reti societarie. In questo contesto di vessazione già difficile per i precari, la crisi è stata anche usata come pretesto per intervenire ulteriormente: si sgretola l'organizzazione aziendale per avere un sistema di società controllate, con meno di 15 dipendenti, a cui revocare a piacimento e a seconda delle convenienze gli appalti. Questo ha degli effetti devastanti sulla stabilità del lavoro, ma diventa sempre più complesso anche risalire all'azienda madre e dimostrare che è questa la responsabile, ad esempio, di un procedimento illegittimo di licenziamento.

Avete quindi numerose cause di licenziamento?

Avv. Magni: Assolutamente si. Sono numerose le cause per la perdita del posto di lavoro. Ma non solo, assistiamo anche ad altri fenomeni. Nel mondo delle cooperative, al posto di procedere al licenziamento, i lavoratori vengono lasciati direttamente a casa, comunicando verbalmente la sospensione del rapporto per carenza di lavoro.

La cooperativa non ha neanche lo scrupolo di intimare per iscritto questa sospensione. Naturalmente la questione del lavoro nelle cooperative è un tema complesso e particolare, in quanto il rapporto di lavoro si inserisce sul rapporto sociale. Vi sono degli specifici regolamenti che prevedono la sospensione ma nella loro applicazione concreta non sono rispettati.

Qual è l'esito di queste cause?

Avv. Ferretti: Al riguardo c'è da rilevare che con la crisi si sta diffondendo un fenomeno particolarmente pesante. Le cause per un licenziamento illegittimo si riescono a vincere con sentenze anche molto favorevoli. Ma qui sorge il problema in quanto non si riesce a far eseguire la sentenza perchè l'azienda non ha più nulla. Ciò avviene spesso nel caso in cui siano coinvolte le cooperative. Abbiamo diverse cause vinte a livello civile, ma inapplicate in quanto la controparte è insolvente. E con gli strumenti attuali al lavoratore non resta che incorniciare al muro la sentenza.

Questo è un pesante disincentivo per i lavoratori ad avviare una causa.....

Avv. Ferretti: Certo che lo è, si tratta di una vittoria di Pirro. Il problema è che questo non è l'unico disincentivo. Se analizziamo il funzionamento della macchina della giustizia la situazione è ancora peggiore.
Per avere una sentenza di primo grado per un ricorso di lavoro occorrono in media 2 anni e mezzo. Per cui, se ipotizziamo che una causa inizia il primo gennaio 2010, si arriva al 30 giugno 2013. Se si va in appello, l'udienza in genere è fissata tre anni dopo e se il procedimento continua fino alla cassazione ci vogliono altri due anni e mezzo. Per cui per arrivare al termine di tutti e 3 i gradi di giudizio passano tra gli 8 ed i 10 anni. Si tratta di tempi lunghissimi e la causa principale di ciò è la carenza di magistrati, anche se talvolta, gli stessi magistrati, ai quali sono umanamente solidale per l'enorme mole di lavoro che svolgono, danno dei rinvii ingiustificati ed ingiustificabili.

Chi trae vantaggio da questa lentezza?

Avv. Magni: Indubbiamente il datore di lavoro, che ritiene più conveniente far andare le cose per le lunghe e rinviare il risarcimento il più lontano possibile, sperando che col passare degli anni intervengano altri fattori.

Comunque occorre tener presente che nel caso di un licenziamento senza giusta causa e dell'obbligo di reintegro da parte dell'azienda, quest'ultima può sottrarsi da questo obbligo. Mi è capitato il caso di un lavoratore che ha ottenuto il reintegro, e l'azienda non l'ha fatto rientrare in servizio, tenendolo fuori dallo stabilimento al minimo dello stipendio.

Recentemente sulla stampa è stato riportato il caso di un lavoratore della Saint-Gobain deceduto a causa di un incidente sul lavoro. A distanza di tre anni ancora non si era svolta neppure la prima udienza. Come è possibile che ciò avvenga?

Avv. Ferretti: In questo caso ci spostiamo sul penale, e qui il codice stabilisce dei tempi ben precisi per cui le indagini non possono protrarsi complessivamente più di 18 mesi. Dopo questo arco temporale o si chiede l'archiviazione o il rinvio a giudizio. In questo caso specifico occorrerebbe capire perchè, dopo i 18 mesi per le indagini preliminari, il fascicolo è rimasto sul tavolo del Pm per un altro anno e mezzo. La ragione più probabile, anche in questoi caso, è la mole di lavoro che ogni Pm deve smaltire. Bisogna anche tenere conto del modo con cui viene organizzato il lavoro. Infatti non si tiene in considerazione solo la gravità del fatto ma occorre pensare anche alla prescrizione. Carichi di lavoro, tempi della prescrizione, mancanza di mezzi determinano ritardi comunque difficili da comprendere.

La questione delle morti bianche in Italia è una vera piaga....

Avv. Magni: Per quanto riguarda la questione della sicurezza sui luoghi di lavori il lavoratore è l'ultimo anello della catena. Recentemente mi è capitato un episodio per cui un lavoratore che ha subito un danno come l'amputazione di un dito, si vede invece sottoposto ad un procedimento penale, in quanto non avrebbe rispettato le norme di sicurezza. In questo caso dovremo dimostrare che il macchinario su cui stava lavorando quell'operaio non era a norma e quindi la responsabilità è dell'azienda. In questi casi è fondamentale da parte di chi è addetto ai controlli fare una fotografia corretta e tempestiva di come si è reso possibile il verificarsi di quell'avvenimento. In questo caso, a detta del lavoratore, il macchinario su cui lavorava non era dotato dei presidi anti-infortunistici previsti, mentre chi è venuto il giorno dopo a controllare ha trovato tutto in regola. Serve quindi tempestività e correttezza nel fare questa delicata opera di verifica.

Altro tema ancora differente e forse più complesso è quello del lavoro nero?

Avv. Magni: Fino a qui abbiamo parlato di vicende che riguardano lavoratori regolarmente assunti. Se consideriamo un fenomeno come quello del lavoro sommerso gli infortuni non vengono neanche denunciati e comunque riuscire a dimostrare come sono andate le cose è ancora più complesso: non è semplice trovare testimoni in queste contesti. C'è un indubbio problema di controlli che dovrebbero essere più numerosi e approfonditi. Servirebbero degli investimenti in questo settore al fine di creare le condizioni per cui non conviene più stare in una situazione di irregolarità. Oggi non è così.

Un capitolo a parte poi meriterebbe il lavoro migrante...

Avv. Ferretti: Molto spesso mi sono trovato a difendere in sede penale migranti espulsi in quanto clandestini e/o irregolari . Nelle domande preliminari al processo mi è capitato di sentire chiedere all'imputato le generalità e l'attività svolta. A quest'ultima domanda moltissimi migranti rispondono di lavorare seppure al nero. Ciò che viene scritto è: "in cerca di occupazione". Si decide quindi di non approfondire e di non avviare dei controlli. Invece ogni volta che un giudice si trova di fronte a questa situazione dovrebbe chiedere per quale ditta quel migrante lavora ed avviare delle indagini. Così gli strumenti del controllo del lavoro sommerso diventerebbero efficaci, con conseguente disincentivo a condurre l'attività di una azienda in modo irregolare sfruttando chi non può permettersi, magari solo per ragioni formali connesse alla regolare o meno presenza sul territorio dello Stato, di tutelare i propri diritti.


martedì 19 maggio 2009
Giusto per iniziare la discussione su temi giuridici e considerata l'attualità della gestione della politica dell'immigrazione nel nostro Paese, mi sembra più che mai utile sottoporre all'attenzione di tutti coloro che stanno discutendo in tema di legittimità o meno della pratica dei "respingimenti" i principi enuicleati nella "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo"

CARTA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Firmata a Parigi il 10/12/1948


Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
considerato il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà della parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra Nazioni;
considerato che i popoli delle Nazioni unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni:

L'ASSEMBLEA GENERALE
Proclama
La presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
ARTICOLO 2
A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.
ARTICOLO 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto a una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto a un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa che gli venga rivolta.
ARTICOLO 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
ARTICOLO 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto a lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare al proprio paese.
ARTICOLO 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni unite.
ARTICOLO 15
Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
ARTICOLO 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o di religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.
ARTICOLO 17
Ogni individuo ha il diritto di avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
ARTICOLO 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
ARTICOLO 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
ARTICOLO 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
ARTICOLO 24
Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
ARTICOLO 25
Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini nati nel Matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
ARTICOLO 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
ARTICOLO 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale dell'umanità, a godere della arti e a partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurarsi il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni unite.
ARTICOLO 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.


A questo punto, lascio a Voi giudicare quale sia la posizione maggiormente condivisibile tra quelle espresse dal nostro Governo e dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati