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mercoledì 10 giugno 2009
08:17 | Pubblicato da
Massimiliano Ferretti |
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Riflessioni sui doveri genitoriali conseguite alla lettura della nota a firma Federico Repetti tratta dal sito altalex.it all'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=46236
Dal momento che in questi anni non si fa altro che stigmatizzare la condotta dei minori, ritenuti sempre meno rispettosi delle regole del vivere civile, mi sembra utile riportare la nota che segue non tanto per la sua innovatività dal punto di vista giuridico nè per la significatività del fatto che ha dato origine alla sentenza della Cassazione ma, piuttosto, per riflettere sul dovere di educazione giuridicamente imposto ai genitori. Infatti, per quanto possa sembrare strano che l'ordinamento imponga un dovere che dovrebbe essere in primo luogo morale, mai come oggi tale dovere giuridicamente imposto appare fondamentale a fronte dell'inerzia genitoriale.
A mio avviso infatti le responsabilità per gli atteggiamenti dei figli conseguono nella maggior parte dei casi alla mancata "sensibilizzazione" -rectius, educazione- dei figli in merito a valori quali, ad esempio, il rispetto (delle regole, dell'individuo), l'impegno (nello studio, nel lavoro), la tolleranza (del "diverso", straniero o portatore di handicap che esso sia), la solidarietà (con i più deboli, con i più sfortunati). A ciò si aggiunga poi che, partendo dal presupposto secondo cui la miglior forma di autorità (morale o materiale che essa sia) è l'esempio, in caso di mancata condivisione di tali valori da parte dei genitori i figli non potranno che essere "lo specchio dei padri".
A seguire la sentenza e la nota redatta da Federico Repetti.
Dal momento che in questi anni non si fa altro che stigmatizzare la condotta dei minori, ritenuti sempre meno rispettosi delle regole del vivere civile, mi sembra utile riportare la nota che segue non tanto per la sua innovatività dal punto di vista giuridico nè per la significatività del fatto che ha dato origine alla sentenza della Cassazione ma, piuttosto, per riflettere sul dovere di educazione giuridicamente imposto ai genitori. Infatti, per quanto possa sembrare strano che l'ordinamento imponga un dovere che dovrebbe essere in primo luogo morale, mai come oggi tale dovere giuridicamente imposto appare fondamentale a fronte dell'inerzia genitoriale.
A mio avviso infatti le responsabilità per gli atteggiamenti dei figli conseguono nella maggior parte dei casi alla mancata "sensibilizzazione" -rectius, educazione- dei figli in merito a valori quali, ad esempio, il rispetto (delle regole, dell'individuo), l'impegno (nello studio, nel lavoro), la tolleranza (del "diverso", straniero o portatore di handicap che esso sia), la solidarietà (con i più deboli, con i più sfortunati). A ciò si aggiunga poi che, partendo dal presupposto secondo cui la miglior forma di autorità (morale o materiale che essa sia) è l'esempio, in caso di mancata condivisione di tali valori da parte dei genitori i figli non potranno che essere "lo specchio dei padri".
A seguire la sentenza e la nota redatta da Federico Repetti.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 22 aprile 2009, n. 9556
Svolgimento del processo
1. - Con sentenza del 16 marzo 2005, la Corte di appello di Potenza, su appello di N.S. e L.A. e sull'appello incidentale di M.P., B.D. M., M.V., M.D. e N.V., appellati, accoglieva il terzo motivo dell'appello principale, nonchè per quanto di ragione il quarto e quinto motivo dell'appello dei N., inerente al quantum dei danni morali, accordato ai congiunti della vittima e ai relativi accessori . 2. - In punto di fatto, con atto di citazione notificato il 9 maggio 1991, M.P. e B.D.M. (quali genitori di M.R.) e M.V. e M.D. (quali germani di M.R.) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Potenza N.V. ed i suo genitori - N.S. e L.A. - chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale in cui aveva perso la vita il loro figlio M.R..
L'incidente mortale si era verificato il ****, mentre alla guida del proprio ciclomotore e, percorrendo la strada provinciale ****, M.R. si scontrava con la vespa Piaggio cc. 50 condotta da N.V. all'epoca minore e con a bordo Lo.Vi..
A seguito dello scontro il N. e il Lo. riportavano gravi lesioni.
Il Lo. era ricoverato in stato di coma e riprendeva conoscenza solo dieci giorni dopo l'accaduto, mentre M.R. decedeva il 12 agosto successivo.
Si costituivano i convenuti che contestavano la pretesa attorea ed asserivano che colpa esclusiva del sinistro era da attribuirsi a M.R.M..
All'esito della relativa istruttoria, con sentenza del 29 agosto 2002, il G.O.A. di Potenza accoglieva per quanto di ragione la domanda risarcitoria e, affermata la responsabilità di N. V. nella causazione del sinistro nella percentuale del 70%, condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni morali spettanti jure proprio, nonchè delle spese sostenute dagli attori a titolo di esborsi conseguenti a detto incidente, oltre interessi nella misura del 4% sulle somme originariamente dovute e via via rivalutate dalla data del **** al deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese di lite, previamente compensato il residuo 50%. 3. - Con atto di appello del 12 novembre 2002 N.S. e L.A.L., impugnavano la decisione con cinque motivi.
Si costituivano, resistendo al gravame M.P., B. D.M., M.V.M. e M.D., che proponevano appello incidentale inteso ad ottenere l'affermazione di responsabilità esclusiva di N.V. e, per l'effetto, la rideterminazione proporzionale del risarcimento.
Si costituiva N.V. che faceva proprie le doglianze degli appellanti principali e spiegava appello incidentale del medesimo tenore di quello principale.
All'esito della istruttoria la Corte emetteva la sentenza indicata in epigrafe.
Contro questa sentenza insorgono N.S. e L. A., con ricorso affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso M.P., B.D. M., M.D..
Non si è costituito N.V..
I resistenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1. - In ordine logico ritiene il Collegio di dover esaminare per primo il secondo motivo.
2. - Con esso i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., in quanto la dichiarazione del teste Lo.Vi., unico presente al fatto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, era credibile e avrebbe, se ritenuta tale, escluso ogni responsabilità di N.V. e, quindi, ogni responsabilità in vigilando dei suoi genitori, perchè a dire del Lo., il N.V., in occasione del sinistro, procedeva sulla destra.
La testimonianza del Lo. sarebbe stata sempre lineare e lo stesso non sarebbe mai stato sottoposto, in virtù di essa ,a procedimento per falsa testimonianza.
La censura propone una ricostruzione del fatto che, come è noto, è di competenza del giudice del merito e che, nella specie, è stata operata sulla base dei documenti in atti (v.p.5 sentenza impugnata) e, quindi, va respinta.
3. - Con il primo motivo sostanzialmente i ricorrenti deducono di non essere affatto responsabili ex art. 2048 c.c., dei danni pretesi dalle controparti e si dolgono del fatto che in sede di appello avevano chiesto l'ammissione di alcuni capitoli di prova, tendenti a dimostrare l'adempimento da parte loro in modo compiuto e irreprensibile degli obblighi ex art. 147 c.c., nei confronti del loro figlio, ma questi capitoli di prova sarebbero stati dichiarati inammissibili dal giudice di appello con motivazione o difettosa o insufficiente.
A loro avviso, inoltre, la Corte d'appello non avrebbe considerato che il N.V., quando è accaduto l'incidente - il ****, era prossimo a diventare maggiorenne, essendo nato il **** e, quindi, aveva quasi tutti, se non tutti, gli elementi per agire e per rispondere da solo.
Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, il giudice di appello si è fatto carico di esaminare analiticamente i capitoli prospettati e correttamente ha ritenuti inammissibili i primi due perchè non erano diretti a provare qualcosa, quanto ad esprimere giudizio.
Questi capitoli di prova, oltre che inammissibili, sono stati ritenuti, correttamente, inidonei a fornire adeguatamente la prova liberatoria prevista dall'art. 2048 c.c..
Come è noto, questa prova consiste nella positiva dimostrazione da parte dei genitori del minore autore di un illecito aquiliano, come quello in esame, di aver osservato l'obbligo di cui all'art. 147 c.c., a parte la considerazione che al momento del sinistro il N.V. e il Lo.Vi., suo passeggero, non avevano il casco.
Il che conferma la inidoneità del capitolo di prova, stante la palmare evidenza dell'omessa vigilanza, ai fini educativi, sul comportamento del figlio da parte di essi genitori (v.p.3-4 sentenza impugnata).
I genitori dovevano dimostrare che era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità (Cass. n. 7459/97).
La valutazione della positività o meno della dimostrazione offerta è stata operata dal giudice del merito con una motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, come tale, si rivela insindacabile (Cass. n. 4945/97).
Nè rileva il fatto che il figlio abbia avuto due esperienze di lavoro "presso un fabbro e una autocarrozzeria", perchè se ciò può valere ad escludere la presunzione di "culpa in vigilando", non è sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della "culpa in educando".
Nè, tanto meno, assurge a rilievo il fatto che il figlio fosse quasi diciottenne al momento del sinistro, in quanto l'art. 2048 c.c., comma 1, si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale i doveri di cui all'art. 147 c.c., sono di natura inderogabile e finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito Peraltro, lo stato di (im)maturità, il temperamento e l'educazione del minore - come sottolinea il giudice di appello, che richiama decisioni di questa Corte (p. 4 sentenza impugnata), da cui non vi è motivo per discostarsi-possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco, aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne.
Si tratta di elementi decisivi che avrebbero dovuto indurre i genitori, data l'età del minore, a dare una prova decisiva della efficacia del loro impegno educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al grave fatto illecito, che cagionò la morte di M. R..
Il che non solo non si rinviene nella linea difensiva svolta avanti ai giudici del merito, ma nemmeno si allega nell'attuale impugnazione, la quale, onde corroborare il fondamento della censure finisce per confondere l'obbligo educativo con l'obbligo di vigilanza.
Questo ultimo obbligo, secondo la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c., può coesistere con l'obbligo educativo, ma può anche non esserci e, comunque, diventa rilevante solo se si rinviene, anche dal fatto illecito determinatosi, la sussistenza (o non se ne da efficace prova liberatoria) della culpa in educando.
Il motivo, quindi, va respinto.
4. - Con il terzo motivo - "in ogni caso" - i ricorrenti, che hanno in grado di appello impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi in ordine all'an e con quattro motivi in ordine al quantum, pur essendo riusciti in parte vittoriosi per l'accoglimento di alcuni di essi sono stati, invece, condannati alle spese di lite, le quali avrebbero, a loro avviso, quanto meno dovute essere compensate.
In realtà, va detto che essi sono rimasti sostanzialmente soccombenti, avendo visto respinti tutti i motivi in ordine alla loro, asserita, estraneità, con l'altrettanto asserita responsabilità del M.R., essendosi l'accoglimento dell'appello limitato a una più equa, in relazione alla complessità della vicenda, ripartizione del carico risarcitorio.
Quindi, è pienamente corretta la decisione sulle spese.
In conclusione, il ricorso va respinto e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese di Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 22 aprile 2009, n. 9556
Svolgimento del processo
1. - Con sentenza del 16 marzo 2005, la Corte di appello di Potenza, su appello di N.S. e L.A. e sull'appello incidentale di M.P., B.D. M., M.V., M.D. e N.V., appellati, accoglieva il terzo motivo dell'appello principale, nonchè per quanto di ragione il quarto e quinto motivo dell'appello dei N., inerente al quantum dei danni morali, accordato ai congiunti della vittima e ai relativi accessori . 2. - In punto di fatto, con atto di citazione notificato il 9 maggio 1991, M.P. e B.D.M. (quali genitori di M.R.) e M.V. e M.D. (quali germani di M.R.) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Potenza N.V. ed i suo genitori - N.S. e L.A. - chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale in cui aveva perso la vita il loro figlio M.R..
L'incidente mortale si era verificato il ****, mentre alla guida del proprio ciclomotore e, percorrendo la strada provinciale ****, M.R. si scontrava con la vespa Piaggio cc. 50 condotta da N.V. all'epoca minore e con a bordo Lo.Vi..
A seguito dello scontro il N. e il Lo. riportavano gravi lesioni.
Il Lo. era ricoverato in stato di coma e riprendeva conoscenza solo dieci giorni dopo l'accaduto, mentre M.R. decedeva il 12 agosto successivo.
Si costituivano i convenuti che contestavano la pretesa attorea ed asserivano che colpa esclusiva del sinistro era da attribuirsi a M.R.M..
All'esito della relativa istruttoria, con sentenza del 29 agosto 2002, il G.O.A. di Potenza accoglieva per quanto di ragione la domanda risarcitoria e, affermata la responsabilità di N. V. nella causazione del sinistro nella percentuale del 70%, condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni morali spettanti jure proprio, nonchè delle spese sostenute dagli attori a titolo di esborsi conseguenti a detto incidente, oltre interessi nella misura del 4% sulle somme originariamente dovute e via via rivalutate dalla data del **** al deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese di lite, previamente compensato il residuo 50%. 3. - Con atto di appello del 12 novembre 2002 N.S. e L.A.L., impugnavano la decisione con cinque motivi.
Si costituivano, resistendo al gravame M.P., B. D.M., M.V.M. e M.D., che proponevano appello incidentale inteso ad ottenere l'affermazione di responsabilità esclusiva di N.V. e, per l'effetto, la rideterminazione proporzionale del risarcimento.
Si costituiva N.V. che faceva proprie le doglianze degli appellanti principali e spiegava appello incidentale del medesimo tenore di quello principale.
All'esito della istruttoria la Corte emetteva la sentenza indicata in epigrafe.
Contro questa sentenza insorgono N.S. e L. A., con ricorso affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso M.P., B.D. M., M.D..
Non si è costituito N.V..
I resistenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1. - In ordine logico ritiene il Collegio di dover esaminare per primo il secondo motivo.
2. - Con esso i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., in quanto la dichiarazione del teste Lo.Vi., unico presente al fatto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, era credibile e avrebbe, se ritenuta tale, escluso ogni responsabilità di N.V. e, quindi, ogni responsabilità in vigilando dei suoi genitori, perchè a dire del Lo., il N.V., in occasione del sinistro, procedeva sulla destra.
La testimonianza del Lo. sarebbe stata sempre lineare e lo stesso non sarebbe mai stato sottoposto, in virtù di essa ,a procedimento per falsa testimonianza.
La censura propone una ricostruzione del fatto che, come è noto, è di competenza del giudice del merito e che, nella specie, è stata operata sulla base dei documenti in atti (v.p.5 sentenza impugnata) e, quindi, va respinta.
3. - Con il primo motivo sostanzialmente i ricorrenti deducono di non essere affatto responsabili ex art. 2048 c.c., dei danni pretesi dalle controparti e si dolgono del fatto che in sede di appello avevano chiesto l'ammissione di alcuni capitoli di prova, tendenti a dimostrare l'adempimento da parte loro in modo compiuto e irreprensibile degli obblighi ex art. 147 c.c., nei confronti del loro figlio, ma questi capitoli di prova sarebbero stati dichiarati inammissibili dal giudice di appello con motivazione o difettosa o insufficiente.
A loro avviso, inoltre, la Corte d'appello non avrebbe considerato che il N.V., quando è accaduto l'incidente - il ****, era prossimo a diventare maggiorenne, essendo nato il **** e, quindi, aveva quasi tutti, se non tutti, gli elementi per agire e per rispondere da solo.
Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, il giudice di appello si è fatto carico di esaminare analiticamente i capitoli prospettati e correttamente ha ritenuti inammissibili i primi due perchè non erano diretti a provare qualcosa, quanto ad esprimere giudizio.
Questi capitoli di prova, oltre che inammissibili, sono stati ritenuti, correttamente, inidonei a fornire adeguatamente la prova liberatoria prevista dall'art. 2048 c.c..
Come è noto, questa prova consiste nella positiva dimostrazione da parte dei genitori del minore autore di un illecito aquiliano, come quello in esame, di aver osservato l'obbligo di cui all'art. 147 c.c., a parte la considerazione che al momento del sinistro il N.V. e il Lo.Vi., suo passeggero, non avevano il casco.
Il che conferma la inidoneità del capitolo di prova, stante la palmare evidenza dell'omessa vigilanza, ai fini educativi, sul comportamento del figlio da parte di essi genitori (v.p.3-4 sentenza impugnata).
I genitori dovevano dimostrare che era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità (Cass. n. 7459/97).
La valutazione della positività o meno della dimostrazione offerta è stata operata dal giudice del merito con una motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, come tale, si rivela insindacabile (Cass. n. 4945/97).
Nè rileva il fatto che il figlio abbia avuto due esperienze di lavoro "presso un fabbro e una autocarrozzeria", perchè se ciò può valere ad escludere la presunzione di "culpa in vigilando", non è sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della "culpa in educando".
Nè, tanto meno, assurge a rilievo il fatto che il figlio fosse quasi diciottenne al momento del sinistro, in quanto l'art. 2048 c.c., comma 1, si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale i doveri di cui all'art. 147 c.c., sono di natura inderogabile e finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito Peraltro, lo stato di (im)maturità, il temperamento e l'educazione del minore - come sottolinea il giudice di appello, che richiama decisioni di questa Corte (p. 4 sentenza impugnata), da cui non vi è motivo per discostarsi-possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco, aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne.
Si tratta di elementi decisivi che avrebbero dovuto indurre i genitori, data l'età del minore, a dare una prova decisiva della efficacia del loro impegno educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al grave fatto illecito, che cagionò la morte di M. R..
Il che non solo non si rinviene nella linea difensiva svolta avanti ai giudici del merito, ma nemmeno si allega nell'attuale impugnazione, la quale, onde corroborare il fondamento della censure finisce per confondere l'obbligo educativo con l'obbligo di vigilanza.
Questo ultimo obbligo, secondo la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c., può coesistere con l'obbligo educativo, ma può anche non esserci e, comunque, diventa rilevante solo se si rinviene, anche dal fatto illecito determinatosi, la sussistenza (o non se ne da efficace prova liberatoria) della culpa in educando.
Il motivo, quindi, va respinto.
4. - Con il terzo motivo - "in ogni caso" - i ricorrenti, che hanno in grado di appello impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi in ordine all'an e con quattro motivi in ordine al quantum, pur essendo riusciti in parte vittoriosi per l'accoglimento di alcuni di essi sono stati, invece, condannati alle spese di lite, le quali avrebbero, a loro avviso, quanto meno dovute essere compensate.
In realtà, va detto che essi sono rimasti sostanzialmente soccombenti, avendo visto respinti tutti i motivi in ordine alla loro, asserita, estraneità, con l'altrettanto asserita responsabilità del M.R., essendosi l'accoglimento dell'appello limitato a una più equa, in relazione alla complessità della vicenda, ripartizione del carico risarcitorio.
Quindi, è pienamente corretta la decisione sulle spese.
In conclusione, il ricorso va respinto e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese di Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Deve ritenersi presunta la culpa in educando dei genitori qualora il fatto illecito commesso dal figlio minore sia di tale gravità da rendere evidente la sua incapacità di percepire il disvalore della propria condotta.
La Corte di Cassazione conferma il ben noto principio per cui i genitori di un figlio minorenne con essi convivente possono sottrarsi alla responsabilità ex art. 2048 cod. civ. solo nel caso in cui dimostrino l’assenza di una loro culpa in educando e in vigilando, con la precisazione, però, che in talune fattispecie è possibile ritenere in re ipsa la culpa in educando e pertanto non è sufficiente limitarsi ad una allegazione generica bensì è necessario fornire una prova specifica e rigorosa sulla correttezza dell’educazione impartita.
Il caso di specie riguardava un sinistro stradale in cui un ragazzo aveva perso la vita a seguito dello scontro con un ciclomotore condotto da un minorenne, poi sopravvissuto.
I genitori e i fratelli del ragazzo deceduto avevano citato in giudizio il conducente del ciclomotore ed i suoi genitori per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro e sia nel primo che nel secondo grado del giudizio i genitori convenuti erano stati condannati ai sensi dell’art. 2048 cod. civ..
Veniva dunque proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza argomentando, tra l’altro, che alcuni dei capitoli di prova dedotti non erano stati ammessi in sede d’appello nonostante essi fossero determinanti, a dire dei ricorrenti, per provare il loro adempimento agli obblighi ex art. 147 cod. civ. (obbligo di mantenimento, istruzione, educazione della prole alla luce delle capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione dei figli). Essi rilevavano inoltre che loro figlio, al momento del sinistro, era quasi diciottenne e che dunque lui soltanto avrebbe dovuto rispondere dei danni cagionati.
Innanzitutto la Corte precisa che la circostanza che il figlio fosse quasi maggiorenne non vale ad escludere la responsabilità dei genitori conviventi, posto che l’art. 2048 c.c. si riferisce al figlio comunque minorenne, verso il quale gli obblighi di cui all’art. 147 c.c. sono da considerarsi inderogabili e diretti a formare una personalità equilibrata e consapevole nelle relazioni interpersonali.
I giudici di legittimità, inoltre, ritengono che la valutazione di inammissibilità e di inidoneità dei capitoli di prova dedotti fosse stata analiticamente motivata dai giudici dell’appello, in quanto dalle circostanze del sinistro emergeva palesemente l’omessa vigilanza sul figlio a fini educativi da parte dei genitori. Lo stato di immaturità del figlio, infatti, secondo i giudici di appello e quelli di legittimità, poteva desumersi anche dalle stesse modalità di svolgimento del fatto, essendo pacifico in causa che il minore non indossasse il casco al momento del sinistro e che avesse già maturato una certa dimestichezza nella conduzione dei veicoli, pur essendo molto giovane. Tali circostanze sono state quindi ritenute da sole decisive al fine di giudicare sussistente una colpa dei genitori nell’educazione del figlio e pertanto, a fronte di ciò, essi avrebbero dovuto fornire una prova rigorosa ed articolata sull’efficacia del loro impegno educativo, cosa che non era avvenuta.
La difesa dei genitori aveva anche evidenziato come il figlio avesse già avuto esperienze lavorative presso un fabbro e una autocarrozzeria ma tale circostanza non viene ritenuta comunque sufficiente ad escludere una loro responsabilità, poichè il fatto che il figlio fosse già stato avviato ad un mestiere, se può valere ad escludere la presunzione di culpa in vigilando, non è comunque idonea a fornire la prova liberatoria della presunzione della culpa in educando, per la quale serve un’allegazione esaustiva sull’impartizione di una educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione del figlio in rapporto al suo ambiente, alla sua personalità, alle sue abitudini (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 11/08/1997, n. 7459). (Altalex, 8 giugno 2009. Nota di Federico Repetti)
La Corte di Cassazione conferma il ben noto principio per cui i genitori di un figlio minorenne con essi convivente possono sottrarsi alla responsabilità ex art. 2048 cod. civ. solo nel caso in cui dimostrino l’assenza di una loro culpa in educando e in vigilando, con la precisazione, però, che in talune fattispecie è possibile ritenere in re ipsa la culpa in educando e pertanto non è sufficiente limitarsi ad una allegazione generica bensì è necessario fornire una prova specifica e rigorosa sulla correttezza dell’educazione impartita.
Il caso di specie riguardava un sinistro stradale in cui un ragazzo aveva perso la vita a seguito dello scontro con un ciclomotore condotto da un minorenne, poi sopravvissuto.
I genitori e i fratelli del ragazzo deceduto avevano citato in giudizio il conducente del ciclomotore ed i suoi genitori per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro e sia nel primo che nel secondo grado del giudizio i genitori convenuti erano stati condannati ai sensi dell’art. 2048 cod. civ..
Veniva dunque proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza argomentando, tra l’altro, che alcuni dei capitoli di prova dedotti non erano stati ammessi in sede d’appello nonostante essi fossero determinanti, a dire dei ricorrenti, per provare il loro adempimento agli obblighi ex art. 147 cod. civ. (obbligo di mantenimento, istruzione, educazione della prole alla luce delle capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione dei figli). Essi rilevavano inoltre che loro figlio, al momento del sinistro, era quasi diciottenne e che dunque lui soltanto avrebbe dovuto rispondere dei danni cagionati.
Innanzitutto la Corte precisa che la circostanza che il figlio fosse quasi maggiorenne non vale ad escludere la responsabilità dei genitori conviventi, posto che l’art. 2048 c.c. si riferisce al figlio comunque minorenne, verso il quale gli obblighi di cui all’art. 147 c.c. sono da considerarsi inderogabili e diretti a formare una personalità equilibrata e consapevole nelle relazioni interpersonali.
I giudici di legittimità, inoltre, ritengono che la valutazione di inammissibilità e di inidoneità dei capitoli di prova dedotti fosse stata analiticamente motivata dai giudici dell’appello, in quanto dalle circostanze del sinistro emergeva palesemente l’omessa vigilanza sul figlio a fini educativi da parte dei genitori. Lo stato di immaturità del figlio, infatti, secondo i giudici di appello e quelli di legittimità, poteva desumersi anche dalle stesse modalità di svolgimento del fatto, essendo pacifico in causa che il minore non indossasse il casco al momento del sinistro e che avesse già maturato una certa dimestichezza nella conduzione dei veicoli, pur essendo molto giovane. Tali circostanze sono state quindi ritenute da sole decisive al fine di giudicare sussistente una colpa dei genitori nell’educazione del figlio e pertanto, a fronte di ciò, essi avrebbero dovuto fornire una prova rigorosa ed articolata sull’efficacia del loro impegno educativo, cosa che non era avvenuta.
La difesa dei genitori aveva anche evidenziato come il figlio avesse già avuto esperienze lavorative presso un fabbro e una autocarrozzeria ma tale circostanza non viene ritenuta comunque sufficiente ad escludere una loro responsabilità, poichè il fatto che il figlio fosse già stato avviato ad un mestiere, se può valere ad escludere la presunzione di culpa in vigilando, non è comunque idonea a fornire la prova liberatoria della presunzione della culpa in educando, per la quale serve un’allegazione esaustiva sull’impartizione di una educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione del figlio in rapporto al suo ambiente, alla sua personalità, alle sue abitudini (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 11/08/1997, n. 7459). (Altalex, 8 giugno 2009. Nota di Federico Repetti)
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mercoledì 27 maggio 2009
08:24 | Pubblicato da
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A seguito delle molteplici e ravvicinate sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale pare utile segnalare il recentissimo D.P.R. 37/2009.
Di fatto, una volta interpretata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui non si mette in discussione la risarcibilità del danno extrapatrimoniale, con il D.P.R. in parola si procede alla specificazione dei criteri da adottare al fine di poter pervenire alla quantificazione dello stesso.
Da una prima lettura mi pare di poter dire che sia cambiato veramente poco rispetto al passato con buona pace della recentissima giurisprudenza.
Di seguito si riporta il testo del D.P.R. 37/2009 ed una nota di Luigi Viola.
Dopo il poker di sentenze a Sezioni Unite, è intervenuto il legislatore con il D.P.R. 37/2009 a sancire che il danno biologico è diverso da quello morale, così che quest’ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005).
Tale normativa, seppur inerente il riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, si pone sul solco di quanto già affermato di recente (VIOLA, Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico): il danno morale non è per nulla stato espunto dall’architettura della responsabilità civile e neanche può ritenersi interamente assorbito in quello biologico c.d. omnicomprensivo, tanto più che quest’ultimo riguarderebbe la salute (nel senso di malattia nel corpo e/o nella mente), ex art. 32 Cost., mentre il primo la dignità umana, ex artt. 2-3 Cost.
Recita, a conferma di quanto detto, l’art. 5 del suddetto D.P.R. 37/2009:
Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente
Per l'accertamento delle percentualidi invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Il danno morale dovrebbe essere calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.
Nota di Luigi Viola
Tratto dal sito http://www.altalex.com/ all'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=45795
Di fatto, una volta interpretata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui non si mette in discussione la risarcibilità del danno extrapatrimoniale, con il D.P.R. in parola si procede alla specificazione dei criteri da adottare al fine di poter pervenire alla quantificazione dello stesso.
Da una prima lettura mi pare di poter dire che sia cambiato veramente poco rispetto al passato con buona pace della recentissima giurisprudenza.
Di seguito si riporta il testo del D.P.R. 37/2009 ed una nota di Luigi Viola.
Dopo il poker di sentenze a Sezioni Unite, è intervenuto il legislatore con il D.P.R. 37/2009 a sancire che il danno biologico è diverso da quello morale, così che quest’ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005).
Tale normativa, seppur inerente il riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, si pone sul solco di quanto già affermato di recente (VIOLA, Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico): il danno morale non è per nulla stato espunto dall’architettura della responsabilità civile e neanche può ritenersi interamente assorbito in quello biologico c.d. omnicomprensivo, tanto più che quest’ultimo riguarderebbe la salute (nel senso di malattia nel corpo e/o nella mente), ex art. 32 Cost., mentre il primo la dignità umana, ex artt. 2-3 Cost.
Recita, a conferma di quanto detto, l’art. 5 del suddetto D.P.R. 37/2009:
Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente
Per l'accertamento delle percentualidi invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Il danno morale dovrebbe essere calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.
Nota di Luigi Viola
Tratto dal sito http://www.altalex.com/ all'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=45795
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giovedì 21 maggio 2009
14:54 | Pubblicato da
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Ogni attività lavorativa è presunta a titolo oneroso salvo che si dimostri la sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa e fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici.
Questa la decisione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 26 gennaio 2009, n. 1833.
La questione ha riguardato due persone, presumibilmente legate da una relazione sentimentale, di cui una prestava attività lavorativa per l’altra, la quale in un secondo momento ha proposto ricorso per vedersi riconoscere le differenze retributive spettanti per il rapporto di lavoro subordinato. Ricorso che, dopo l’accoglimento in primo e secondo grado, giunge all’esame della Corte di Cassazione.
L’interessante sentenza di che trattasi, pone in rilievo l’ipotesi della configurabilità del lavoro prestato per “affectionis vel benevolentiae causa”.
Com’è noto, nel nostro ordinamento la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato, oltre agli estremi della collaborazione e della subordinazione, è caratterizzata anche dell'onerosità e, pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia eseguita con spirito di subordinazione, né in vista di adeguata retribuzione, ma appunto per "affectionis vel benevolentiae causa" ovvero in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si speri di trarre dall'esercizio dell'attività stessa.
Questi ultimi sono dei casi in cui la prestazione viene resa dal lavoratore senza controprestazione, in quanto il lavoratore è motivato da un rapporto di affetto verso il fruitore della prestazione, di familiarità, da un vincolo caritativo o filantropico, ovvero ideale o religioso.
In pratica, quella dell’onerosità è la regola, mentre la gratuità rappresenta l'eccezione, nella quale si esclude la causa tipica di scambio tra lavoro e retribuzione.
Riguardo quest’ultimo aspetto e in modo particolare riguardo il lavoro prestato nell'ambito familiare la giurisprudenza (Cass. 28 novembre 2003, n. 18284) ritiene che lo stesso può presumersi a titolo gratuito per il solo fatto che il fruitore sia uno stretto congiunto (es. il marito rispetto alla moglie, tenendo conto dei confini imposti dal legislatore con la legge n. 175 del 1975 sull'impresa familiare) – anche se in principio non può escludersi del tutto la configurabilità dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi (Cass. 9 agosto 1996, n. 7378; Cass. 29 maggio 1991, n. 6083) – mentre, al di fuori della sfera familiare, quando il rapporto si assuma gratuito per la presenza di un vincolo politico, ideale, religioso e simili, la prova deve essere positivamente fornita da chi eccepisce la prestazione "affectionis vel benevolentiae causa" e rigorosa.
La giurisprudenza (Cass. 7 novembre 2003, n. 16774), altresì, è dell’avviso che la configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36 cost. e artt. 2094, 2099, 2113 e 2126 c.c.) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata.
Nella fattispecie relativa alla sentenza in argomento, elementi ritenuti decisivi che hanno propeso per la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato sono stati la mancanza di continuità nella convivenza tra i due soggetti, che veniva spesso interrotta e soprattutto il difetto di condivisione di un tenore di vita comune in relazione ai redditi dell'attività commerciale.
In pratica, non è stata provata una comunanza economica e spirituale, simile a quella che si instaura tra i coniugi, dunque, con anche un’equa partecipazione alle risorse.
Le uniche prove che invece sono risultate sono solo alcune elargizioni (uso gratuito di un appartamento, pagamento di qualche debito, prelevamento gratuito di merce - abiti - dal negozio), le quali comunque non sono state ritenute sufficienti a dimostrare un rapporto di solidarietà tra le due persone e, per tali motivi, la Corte ha rigettato il ricorso.
(Altalex, 21 maggio 2009. Nota di Gesuele Bellini).
Tratto dal sito www.altalex.com all'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=46095
Questa la decisione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 26 gennaio 2009, n. 1833.
La questione ha riguardato due persone, presumibilmente legate da una relazione sentimentale, di cui una prestava attività lavorativa per l’altra, la quale in un secondo momento ha proposto ricorso per vedersi riconoscere le differenze retributive spettanti per il rapporto di lavoro subordinato. Ricorso che, dopo l’accoglimento in primo e secondo grado, giunge all’esame della Corte di Cassazione.
L’interessante sentenza di che trattasi, pone in rilievo l’ipotesi della configurabilità del lavoro prestato per “affectionis vel benevolentiae causa”.
Com’è noto, nel nostro ordinamento la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato, oltre agli estremi della collaborazione e della subordinazione, è caratterizzata anche dell'onerosità e, pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia eseguita con spirito di subordinazione, né in vista di adeguata retribuzione, ma appunto per "affectionis vel benevolentiae causa" ovvero in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si speri di trarre dall'esercizio dell'attività stessa.
Questi ultimi sono dei casi in cui la prestazione viene resa dal lavoratore senza controprestazione, in quanto il lavoratore è motivato da un rapporto di affetto verso il fruitore della prestazione, di familiarità, da un vincolo caritativo o filantropico, ovvero ideale o religioso.
In pratica, quella dell’onerosità è la regola, mentre la gratuità rappresenta l'eccezione, nella quale si esclude la causa tipica di scambio tra lavoro e retribuzione.
Riguardo quest’ultimo aspetto e in modo particolare riguardo il lavoro prestato nell'ambito familiare la giurisprudenza (Cass. 28 novembre 2003, n. 18284) ritiene che lo stesso può presumersi a titolo gratuito per il solo fatto che il fruitore sia uno stretto congiunto (es. il marito rispetto alla moglie, tenendo conto dei confini imposti dal legislatore con la legge n. 175 del 1975 sull'impresa familiare) – anche se in principio non può escludersi del tutto la configurabilità dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi (Cass. 9 agosto 1996, n. 7378; Cass. 29 maggio 1991, n. 6083) – mentre, al di fuori della sfera familiare, quando il rapporto si assuma gratuito per la presenza di un vincolo politico, ideale, religioso e simili, la prova deve essere positivamente fornita da chi eccepisce la prestazione "affectionis vel benevolentiae causa" e rigorosa.
La giurisprudenza (Cass. 7 novembre 2003, n. 16774), altresì, è dell’avviso che la configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36 cost. e artt. 2094, 2099, 2113 e 2126 c.c.) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata.
Nella fattispecie relativa alla sentenza in argomento, elementi ritenuti decisivi che hanno propeso per la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato sono stati la mancanza di continuità nella convivenza tra i due soggetti, che veniva spesso interrotta e soprattutto il difetto di condivisione di un tenore di vita comune in relazione ai redditi dell'attività commerciale.
In pratica, non è stata provata una comunanza economica e spirituale, simile a quella che si instaura tra i coniugi, dunque, con anche un’equa partecipazione alle risorse.
Le uniche prove che invece sono risultate sono solo alcune elargizioni (uso gratuito di un appartamento, pagamento di qualche debito, prelevamento gratuito di merce - abiti - dal negozio), le quali comunque non sono state ritenute sufficienti a dimostrare un rapporto di solidarietà tra le due persone e, per tali motivi, la Corte ha rigettato il ricorso.
(Altalex, 21 maggio 2009. Nota di Gesuele Bellini).
Tratto dal sito www.altalex.com all'URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=46095
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mercoledì 20 maggio 2009
11:13 | Pubblicato da
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La proposta d'acquisto è un "pre-preliminare" non vincolante per la compravendita immobiliare
Anche se le trattative si trovano nello stato avanzato della «puntuazione», con l'offerta le parti si impegnano solo a concludere in futuro un contratto con effetti obbligatori che a sua volta le vincolerà a stipulare in seguito il negozio definitivoLa proposta sarà pure irrevocabile, ma non scatta automaticamente il dovere di acquistare l'immobile. Quando le parti sono in trattativa per la compravendita e l'aspirante compratore formalizza un'offerta (senza passaggio di denaro), la "puntuazione" che ne scaturisce è soltanto il preliminare del contratto preliminare e non ha effetti vincolanti. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 8038/09, emessa dalla seconda sezione civile (e qui leggibile come documento correlato). Obblighi esclusi. Niente da fare per il venditore e l'agenzia immobiliare: il primo non otterrà la somma indicata dalla proposta irrevocabile d'acquisto come futura caparra, il secondo dovrà rinunciare a provvigione e rimborso spese. Dopo l'accettazione della proposta i due trascinano in tribunale la firmataria della scrittura contenente l'offerta, deducendone l'inadempienza e chiedendo la risoluzione del contratto. Oggi, a quasi un quarto di secolo da quella firma, la Suprema corte mette la parola fine alla vicenda. E conferma che le parti con l'atto "incriminato" non volevano concludere un contratto preliminare (e tantomeno il negozio definitivo) ma solo un "pre-preliminare" non vincolante. Né si può configurare in quella fase una clausola penale sulla caparra.Potenza e atto. Tra preliminare e contratto definitivo - spiegano gli "ermellini" - c'è un collegamento strumentale destinato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti (cfr. Cassazione 25185/08, 10394/08 e 9970/08 negli arretrati 28 ottobre, 16 maggio e 22 aprile 2008). Invece non ha senso - osservano - promettere oggi di promettere ancora qualcosa in seguito, anziché farlo subito. Fra le funzioni del preliminare, insomma, non può essere riconosciuta quella di "obbligarsi ad obbligarsi" a ottenere quel determinato effetto: il risultato sarebbe un'inutile superfetazione non legittimata da alcun interesse degno di tutela. Nella specie le trattative erano sì in una fase avanzata, ma la scrittura firmata era solo una puntuazione senza effetti obbligatori destinata solo a fissare il contenuto del negozio successivo, vale a dire il contratto preliminare (Cassazione 2561/09, arretrato 13 febbraio 2009). (d.f.)
Tratto dal sito http://giuffre.it/
all'URL http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=54&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_id_news=22838&NEWS.p_tipo=5&NEWS.p_livello=D&p_data=20090417
Anche se le trattative si trovano nello stato avanzato della «puntuazione», con l'offerta le parti si impegnano solo a concludere in futuro un contratto con effetti obbligatori che a sua volta le vincolerà a stipulare in seguito il negozio definitivoLa proposta sarà pure irrevocabile, ma non scatta automaticamente il dovere di acquistare l'immobile. Quando le parti sono in trattativa per la compravendita e l'aspirante compratore formalizza un'offerta (senza passaggio di denaro), la "puntuazione" che ne scaturisce è soltanto il preliminare del contratto preliminare e non ha effetti vincolanti. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 8038/09, emessa dalla seconda sezione civile (e qui leggibile come documento correlato). Obblighi esclusi. Niente da fare per il venditore e l'agenzia immobiliare: il primo non otterrà la somma indicata dalla proposta irrevocabile d'acquisto come futura caparra, il secondo dovrà rinunciare a provvigione e rimborso spese. Dopo l'accettazione della proposta i due trascinano in tribunale la firmataria della scrittura contenente l'offerta, deducendone l'inadempienza e chiedendo la risoluzione del contratto. Oggi, a quasi un quarto di secolo da quella firma, la Suprema corte mette la parola fine alla vicenda. E conferma che le parti con l'atto "incriminato" non volevano concludere un contratto preliminare (e tantomeno il negozio definitivo) ma solo un "pre-preliminare" non vincolante. Né si può configurare in quella fase una clausola penale sulla caparra.Potenza e atto. Tra preliminare e contratto definitivo - spiegano gli "ermellini" - c'è un collegamento strumentale destinato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti (cfr. Cassazione 25185/08, 10394/08 e 9970/08 negli arretrati 28 ottobre, 16 maggio e 22 aprile 2008). Invece non ha senso - osservano - promettere oggi di promettere ancora qualcosa in seguito, anziché farlo subito. Fra le funzioni del preliminare, insomma, non può essere riconosciuta quella di "obbligarsi ad obbligarsi" a ottenere quel determinato effetto: il risultato sarebbe un'inutile superfetazione non legittimata da alcun interesse degno di tutela. Nella specie le trattative erano sì in una fase avanzata, ma la scrittura firmata era solo una puntuazione senza effetti obbligatori destinata solo a fissare il contenuto del negozio successivo, vale a dire il contratto preliminare (Cassazione 2561/09, arretrato 13 febbraio 2009). (d.f.)
Tratto dal sito http://giuffre.it/
all'URL http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=54&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_id_news=22838&NEWS.p_tipo=5&NEWS.p_livello=D&p_data=20090417
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martedì 19 maggio 2009
13:06 | Pubblicato da
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Giusto per iniziare la discussione su temi giuridici e considerata l'attualità della gestione della politica dell'immigrazione nel nostro Paese, mi sembra più che mai utile sottoporre all'attenzione di tutti coloro che stanno discutendo in tema di legittimità o meno della pratica dei "respingimenti" i principi enuicleati nella "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo"
CARTA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Firmata a Parigi il 10/12/1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
considerato il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà della parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra Nazioni;
considerato che i popoli delle Nazioni unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni:
L'ASSEMBLEA GENERALE
Proclama
La presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
ARTICOLO 2
A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.
ARTICOLO 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto a una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto a un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa che gli venga rivolta.
ARTICOLO 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
ARTICOLO 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto a lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare al proprio paese.
ARTICOLO 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni unite.
ARTICOLO 15
Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
ARTICOLO 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o di religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.
ARTICOLO 17
Ogni individuo ha il diritto di avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
ARTICOLO 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
ARTICOLO 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
ARTICOLO 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
ARTICOLO 24
Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
ARTICOLO 25
Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini nati nel Matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
ARTICOLO 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
ARTICOLO 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale dell'umanità, a godere della arti e a partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurarsi il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni unite.
ARTICOLO 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
A questo punto, lascio a Voi giudicare quale sia la posizione maggiormente condivisibile tra quelle espresse dal nostro Governo e dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati
CARTA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Firmata a Parigi il 10/12/1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
considerato il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà della parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra Nazioni;
considerato che i popoli delle Nazioni unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni:
L'ASSEMBLEA GENERALE
Proclama
La presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
ARTICOLO 2
A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.
ARTICOLO 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto a una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto a un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa che gli venga rivolta.
ARTICOLO 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
ARTICOLO 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto a lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare al proprio paese.
ARTICOLO 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni unite.
ARTICOLO 15
Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
ARTICOLO 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o di religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.
ARTICOLO 17
Ogni individuo ha il diritto di avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
ARTICOLO 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
ARTICOLO 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
ARTICOLO 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
ARTICOLO 24
Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
ARTICOLO 25
Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini nati nel Matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
ARTICOLO 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
ARTICOLO 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale dell'umanità, a godere della arti e a partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurarsi il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni unite.
ARTICOLO 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
A questo punto, lascio a Voi giudicare quale sia la posizione maggiormente condivisibile tra quelle espresse dal nostro Governo e dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati
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