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venerdì 14 maggio 2010
12:03 | Pubblicato da
Massimiliano Ferretti |
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In questi ultimi mesi mi è capitato con maggior frequenza di dover assistere persone indagate in procedimenti penali per aver guidato in stato di ebbrezza.
In questi casi, stante la gravità delle sanzioni amministrative accessorie comminate in punto di sospensione della patente nonché -nei casi più gravi- di sequestro e successiva confisca del mezzo, ben si comprende come le preoccupazioni degli indagati si incentrino pressochè esclusivamente su tali aspetti con conseguente disinteresse alla vera e propria sanzione penale che, perlatro, nella maggior parte dei casi viene “neutralizzata” dell'istituto della sospensione condizionale.
A questo proposito, posto che l'art. 186 secondo comma lettera c) del codice della strada -applicabile al soggetto cui è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro- prevede che in caso di condanna pronunciata nel procedimento penale si proceda a confisca del veicolo “salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato” ritengo utile “socializzare” il contenuto della sentenza n.10688 pronunciata il 18 marzo 2010 dalla IV° Sezione della Corte di Cassazione e l'interessante nota redatta in materia dal Dott. Alessandro Calò.
Il tutto, come potranno constatare coloro che procederanno alla lettura della sentenza e della nota sopra richiamate, verte in punto di legittimità del sequestro e successiva confisca del veicolo condotto dal soggetto trovato alla guida in stato di ebbrezza e da quest'ultimo utilizzato sulla base della preventiva stipulazione di un contratto di leasing.
In altri termini, la vettura condotta dal soggetto era stata acquistata con contratto di leasing.
In tali ipotesi, come ormai tutti sanno, la proprietà del mezzo permane in capo alla società finanziaria e, solo dopo il pagamento dell'ultima rata, si ha il trasferimento di proprietà in capo all'utilizzatore.
Si tratta quindi di capire se, a fronte della disciplina di diritto civile in tema di proprietà e della locuzione riportata al secondo comma lettera c) dell'art. 186 del codice della strada ( “salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”), in questi casi si possa legittimamente procedere al sequestro e successiva confisca del veicolo.
Francamente debbo ammettere che, qualora fossi stato chiamato a rispondere ad un tal quesito senza aver modo di procedere ad un più attento approfondimento della terminologia utilizzata nel codice della strada e, soprattutto, dalla ratio dell'istituto in parola (confisca) in riferimento alle condotte contestate (ipotesi più gravi della guida in stato di ebbrezza), molto probabilmente mi sarei sbagliato.
Infatti, tenendo conto unicamente del dato di fatto secondo cui la società finanziaria può definirsi in astratto estranea all'utilizzatore e che, sicuramente, il diritto di proprietà del mezzo è ascrivibile alla stessa, esistono svariate possibilità di esser indotti in errore.
Ad una più attenta disamina, però, non possono sfuggire le considerazioni che seguono.
Il codice della strada non consente di procedere a confisca del mezzo qualora appartenga a soggetti estranei a colui che è stato colto in flagranza di reato ma, nel caso di specie, l'estraneità è esclusa proprio dalla sussistenza del contratto di leasing.
Secondariamente, le ragioni per le quali si è ritenuto necessario introdurre la sanzione amministrativa accessoria della confisca oltre che da finalità di tutela della collettività in ordine al possibile reiterarsi della condotta criminosa (ti confisco il mezzo in maniera tale che tu non possa in futuro guidare di nuovo in stato di grave ebbrezza esponendo i consociati al pericolo della verificazione di gravi incidenti stradali) sono costituite da finalità generalpreventive (prevedo la confisca affinchè gli automobilisti, temendo gli effetti di tale istituto, si astengano in futuro dal commettere il reato).
Ecco quindi che, considerato quanto appena argomentato, risulta assai arduo contestarela legittimità del sequestro e della successiva confisca di veicoli acquistati con contratto di leasing.
Di seguito si riportano integralmente sia il testo della citata sentenza n.10688 pronunciata dalla Corte di Cassazione il 18 marzo 2010, sia la nota redatta dal Dott. Alessandro Calò.
Corte di Cassazione Sez. Quarta - Sent. del 18.03.2010, n. 10688
Osserva
Con decreto del 10 giugno 2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Fermo convalidava il sequestro preventivo della vettura Audi Q7 tg. (…) nella disponibilità di D. G. E. M. , in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, secondo comma, del codice della strada.
Avverso detto provvedimento, il D. G. presentava istanza di riesame basata sull’asserita non confiscabilità del veicolo, in quanto nella disponibilità del D. G. in virtù di contratto di leasing e quindi intestato a terzi; l’istante prospettava altresì l’insussistenza del “periculum in mora” per essergli stata ritirata, e quindi sospesa, la patente di guida.
Il Tribunale di Fermo - in funzione di giudice del riesame - rigettava il gravame rilevando che: 1) a nulla rilevava che il veicolo fosse intestato a terzi (nella specie, alla “Banca I.”), essendo stato accertato che l’indagato aveva la disponibilità del veicolo stesso, e trattandosi di una “res” in evidente rapporto di strumentalità rispetto al reato: di tal che l’auto, se lasciata nella libera disponibilità dell’indagato, avrebbe comportato pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti; 2) quanto al “periculum in mora”, la sospensione della patente, anche perché misura temporanea, non avrebbe di certo impedito la reiterazione di analoghe condotte.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, reiterando la tesi della non confiscabilità del bene perché appartenente a terzi, e sostenendo che la sospensione della patente di guida avrebbe fatto venir meno il “periculum in mora”.
All’odierna udienza, il difensore dell’indagato ha rappresentato che il contratto di leasing è stato risolto e che quindi l’auto in questione è rientrata nella piena ed esclusiva disponibilità della “Banca I.”.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Tenuto conto della natura e degli effetti di un contratto di leasing, non v’è dubbio che un bene detenuto in forza di tale contratto “appartiene” al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso: ed invero, “appartenenza” non significa astrattamente proprietà di una “res”, ma sostanzialmente diritto di goderne e disporne sulla base di titolo che esclude i terzi (caratteristica propria del leasing). Muovendo da tale presupposto, appare evidente dunque la legittimità del sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida di quel veicolo in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma secondo, lett. c), del codice della strada, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing: anche in tal caso, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidarlo in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione; la stessa società di leasing, per riavere la materiale disponibilità di un veicolo concesso a terzi in virtù di contratto di leasing, dovrebbe dimostrare che il contratto é cessato e che, conseguentemente, é sorto il suo diritto alla restituzione.
Correttamente il Tribunale del riesame ha poi ritenuto, con argomentazioni assolutamente condivisibili, del tutto irrilevante la sospensione della patente di guida del D. G. ai fini del “periculum in mora”.
Donde la manifesta infondatezza delle dedotte censure.
Ai rilievi che precedono, pur di carattere decisivo ed assorbente, deve inoltre aggiungersi, “ad abundantiam”, che all’odierna udienza (cfr. verbale di udienza) il difensore dell’indagato, nell’illustrare la tesi difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ha precisato che il contratto di leasing è stato risolto e l’auto in sequestro è rientrata nella piena disponibilità, formale e sostanziale, della società “Banca I.”: orbene, è, dunque, anche cessato qualsiasi interesse dell’indagato alla restituzione dell’auto stessa. Sarà onere della predetta società - in quanto soggetto “estraneo al reato” - far valere eventualmente le sue ragioni nella sede opportuna.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Depositata in Cancelleria il 18.03.2010
Nota redatta dal Dott. Alessandro Calò tratta dal sito www.altalex.it all'URL
E’ legittimo il sequestro di un veicolo, alla cui guida il conducente è stato sorpreso in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., detenuto in forza di un contratto di leasing.
Così ha stabilito la sentenza 18 marzo 2010 n. 10688, con la quale la IV Sezione della Suprema Corte è tornata ad interessarsi della materia attinente all’applicazione della sequestro prodromico alla successiva confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato sopra menzionato.
Nel caso di specie l’imputato presenta istanza di Riesame avverso la pronuncia del G.I.P. con cui viene convalidato il sequestro di una vettura, asserendo la non confiscabilità in quanto bene nella disponibilità di una Banca in virtù di un contratto di leasing, nonché l’insussistenza del “periculum in mora”.
Il Tribunale della Libertà rigetta il gravame e l’imputato ricorre in Cassazione. Tuttavia, la Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, afferma che il concetto di “appartenenza” del bene al soggetto al quale è attribuita la materiale disponibilità dello stesso non implica esclusivamente una mera proprietà astratta della “res”, bensì, anche, un diritto al suo godimento, con la ovvia conseguenza di escludere i terzi.
Difatti, come rilevano gli ermellini, il bene detenuto in forza di tale contratto “appartiene” al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso, per cui “non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidarlo in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione”
Conseguenza di tale asserzione è che, al fine di ottenere la restituzione del bene in parola, dovrà essere la società di leasing – quale soggetto estraneo al reato – a dimostrare la cessazione del contratto.
Brevi cenni sul concetto di appartenenza del bene e di estraneità al reato. Due precedenti giurisprudenziali.
In tema di guida sotto l’effetto di alcool l’art. 186, comma 2, C.d.S. prevede l’applicazione della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea; allo stesso modo l’art. 240 c.p. esclude l’applicazione della misura se i beni appartengano a terzi, estranei al reato, di modo che le cose devono essere restituite e non potranno essere confiscate. Sorge, quindi, una riflessione circa l’interferenza nel provvedimento di confisca di beni appartenenti a persona estranea al reato, di talché esiste un obbligo del giudice di accertare che i terzi non vantino un diritto di proprietà incompatibile con la confisca, ovvero di verificare la non «appartenenza» della cosa al terzo «estraneo al reato».
Su quest’ultima locuzione, si è più volte espressa la giurisprudenza della Cassazione penale, evidenziando, innanzitutto, come non abbia nulla a che vedere con l’estraneità al procedimento penale: è estraneo al reato «chi non ha nessun collegamento – diretto o meno – con la consumazione del fatto, o chi non ha partecipato o concorso in alcun modo, ancorché non punibile e non colui che, pur implicato nel reato, sia sfuggito o non sia ancora sottoposto o venga separatamente sottoposto a procedimento penale»[1]. Per quanto riguarda il concetto di «appartenenza», non vi è compreso solo il diritto di proprietà ma anche i diritti reali di garanzia, i quali fanno sì che il bene passi dalla disponibilità del proprietario a quella del titolare della garanzia, per mezzo del quale soddisfa le sue pretese; di conseguenza la cosa oggetto di garanzia non potrebbe, allo stesso tempo, essere oggetto di un fatto di reato, né di confisca[2].
Pertanto, entra in gioco un rapporto di inerenza tra la cosa e l’illecito, ossia una relazione diretta, oggettiva di “asservimento”, nel senso che la prima deve risultare oggettivamente collegata al secondo da un nesso strumentale, in mancanza della quale viene meno la misura ablativa.
Orbene, per quanto concerne più specificatamente la materia in esame – sulla scia di una continua integrazione delle disposizioni del codice penale da parte di numerose leggi speciali – sarebbe opportuno rammentare due recentissime pronunce della Suprema Corte con le quali si è ribadita una impostazione ermeneutica oramai consolidata attinente ai concetti cui si è fatto innanzi cenno ed alla quale la sentenza n. 10688/10 non può non essersi accostata.
Nella prima ipotesi[3] posta al suo esame la Corte rigetta il ricorso volto alla illegittimità di un provvedimento ex art. 186 C.d.S. e quindi alla restituzione di una autovettura sequestrata a seguito del reato di cui si discute avanzata da un soggetto diverso dall’imputato – la moglie – nel relativo procedimento penale, ma comproprietario dello stesso bene, a nulla rilevando la sua estraneità al reato, né tantomeno la stipulazione di un contratto di finanziamento per il suo acquisto. Similmente, nel secondo caso[4], la Suprema Corte conferma la legittimità del provvedimento su ricorso presentato dal medesimo imputato sul presupposto che l’autovettura fosse in comproprietà di altra persone (la madre del ricorrente).
Orbene, gli elementi a supporto di entrambi i ricorsi non sono stati ritenuti ostativi al sequestro preventivo.
Invero, con motivazioni pressoché analoghe nelle due ipotesi, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui l’appartenenza a persona estranea al reato è tale solo se il veicolo risulta nella proprietà esclusiva del soggetto interessato alla restituzione, di talché in caso di comproprietà del mezzo sequestrato e confiscato al soggetto imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., la stessa è esclusa poiché “la presunzione di pericolosità derivante dall’uso del mezzo rimane integra”.
Invero, secondo i Cassazionisti, tale “presunzione si attenua solamente nel caso in cui il bene appartenga a persona totalmente estranea”, stante la finalità della misura cautelare volta alla confiscabilità della quota di proprietà dell’imputato “ove evitare che il bene sia disperso e che, ritornando nella disponibilità dei comproprietari, possa essere nuovamente usato dal trasgressore, fermo restando la possibilità del comproprietario non imputato di rivalersi sul prezzo ricavabile dalla vendita della autovettura”.
Ciò ha consentito di statuire che, se dal certificato di proprietà della vettura risulta che la stessa è intestata a due soggetti, di cui uno è imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., non si rinviene alcun elemento che dimostri l’esclusiva proprietà in capo all’altro non imputato, per cui deve essere negata la qualifica di persona estranea al reato e, pertanto, la restituzione del bene.
Pertanto, anche nelle ipotesi appena illustrate, cosi come in quella oggetto della sentenza n. 10688/10, la Suprema Corte ritiene che il disposto di cui all’art. 186 C.d.S. abbia la finalità di evitare che, con la restituzione del bene sequestrato, lo stesso sia disperso e possa, altresì, ritornare nella disponibilità del soggetto imputato; da qui la legittimità del provvedimento che conferma la ratio della norma in esame.
Invero a parere degli ermellini, se da tale disposizione si desume la natura obbligatoria della confisca, l’ulteriore richiamo all’art. 240, comma 2, c.p. impone che nell’ipotesi di sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. sussiste una presunzione di legge circa la ravvisabilità del “periculum in mora”, con l’ovvia conseguenza che lo stesso non deve essere accertato caso per caso.
In questi casi, stante la gravità delle sanzioni amministrative accessorie comminate in punto di sospensione della patente nonché -nei casi più gravi- di sequestro e successiva confisca del mezzo, ben si comprende come le preoccupazioni degli indagati si incentrino pressochè esclusivamente su tali aspetti con conseguente disinteresse alla vera e propria sanzione penale che, perlatro, nella maggior parte dei casi viene “neutralizzata” dell'istituto della sospensione condizionale.
A questo proposito, posto che l'art. 186 secondo comma lettera c) del codice della strada -applicabile al soggetto cui è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro- prevede che in caso di condanna pronunciata nel procedimento penale si proceda a confisca del veicolo “salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato” ritengo utile “socializzare” il contenuto della sentenza n.10688 pronunciata il 18 marzo 2010 dalla IV° Sezione della Corte di Cassazione e l'interessante nota redatta in materia dal Dott. Alessandro Calò.
Il tutto, come potranno constatare coloro che procederanno alla lettura della sentenza e della nota sopra richiamate, verte in punto di legittimità del sequestro e successiva confisca del veicolo condotto dal soggetto trovato alla guida in stato di ebbrezza e da quest'ultimo utilizzato sulla base della preventiva stipulazione di un contratto di leasing.
In altri termini, la vettura condotta dal soggetto era stata acquistata con contratto di leasing.
In tali ipotesi, come ormai tutti sanno, la proprietà del mezzo permane in capo alla società finanziaria e, solo dopo il pagamento dell'ultima rata, si ha il trasferimento di proprietà in capo all'utilizzatore.
Si tratta quindi di capire se, a fronte della disciplina di diritto civile in tema di proprietà e della locuzione riportata al secondo comma lettera c) dell'art. 186 del codice della strada ( “salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”), in questi casi si possa legittimamente procedere al sequestro e successiva confisca del veicolo.
Francamente debbo ammettere che, qualora fossi stato chiamato a rispondere ad un tal quesito senza aver modo di procedere ad un più attento approfondimento della terminologia utilizzata nel codice della strada e, soprattutto, dalla ratio dell'istituto in parola (confisca) in riferimento alle condotte contestate (ipotesi più gravi della guida in stato di ebbrezza), molto probabilmente mi sarei sbagliato.
Infatti, tenendo conto unicamente del dato di fatto secondo cui la società finanziaria può definirsi in astratto estranea all'utilizzatore e che, sicuramente, il diritto di proprietà del mezzo è ascrivibile alla stessa, esistono svariate possibilità di esser indotti in errore.
Ad una più attenta disamina, però, non possono sfuggire le considerazioni che seguono.
Il codice della strada non consente di procedere a confisca del mezzo qualora appartenga a soggetti estranei a colui che è stato colto in flagranza di reato ma, nel caso di specie, l'estraneità è esclusa proprio dalla sussistenza del contratto di leasing.
Secondariamente, le ragioni per le quali si è ritenuto necessario introdurre la sanzione amministrativa accessoria della confisca oltre che da finalità di tutela della collettività in ordine al possibile reiterarsi della condotta criminosa (ti confisco il mezzo in maniera tale che tu non possa in futuro guidare di nuovo in stato di grave ebbrezza esponendo i consociati al pericolo della verificazione di gravi incidenti stradali) sono costituite da finalità generalpreventive (prevedo la confisca affinchè gli automobilisti, temendo gli effetti di tale istituto, si astengano in futuro dal commettere il reato).
Ecco quindi che, considerato quanto appena argomentato, risulta assai arduo contestarela legittimità del sequestro e della successiva confisca di veicoli acquistati con contratto di leasing.
Di seguito si riportano integralmente sia il testo della citata sentenza n.10688 pronunciata dalla Corte di Cassazione il 18 marzo 2010, sia la nota redatta dal Dott. Alessandro Calò.
Corte di Cassazione Sez. Quarta - Sent. del 18.03.2010, n. 10688
Osserva
Con decreto del 10 giugno 2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Fermo convalidava il sequestro preventivo della vettura Audi Q7 tg. (…) nella disponibilità di D. G. E. M. , in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, secondo comma, del codice della strada.
Avverso detto provvedimento, il D. G. presentava istanza di riesame basata sull’asserita non confiscabilità del veicolo, in quanto nella disponibilità del D. G. in virtù di contratto di leasing e quindi intestato a terzi; l’istante prospettava altresì l’insussistenza del “periculum in mora” per essergli stata ritirata, e quindi sospesa, la patente di guida.
Il Tribunale di Fermo - in funzione di giudice del riesame - rigettava il gravame rilevando che: 1) a nulla rilevava che il veicolo fosse intestato a terzi (nella specie, alla “Banca I.”), essendo stato accertato che l’indagato aveva la disponibilità del veicolo stesso, e trattandosi di una “res” in evidente rapporto di strumentalità rispetto al reato: di tal che l’auto, se lasciata nella libera disponibilità dell’indagato, avrebbe comportato pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti; 2) quanto al “periculum in mora”, la sospensione della patente, anche perché misura temporanea, non avrebbe di certo impedito la reiterazione di analoghe condotte.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, reiterando la tesi della non confiscabilità del bene perché appartenente a terzi, e sostenendo che la sospensione della patente di guida avrebbe fatto venir meno il “periculum in mora”.
All’odierna udienza, il difensore dell’indagato ha rappresentato che il contratto di leasing è stato risolto e che quindi l’auto in questione è rientrata nella piena ed esclusiva disponibilità della “Banca I.”.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Tenuto conto della natura e degli effetti di un contratto di leasing, non v’è dubbio che un bene detenuto in forza di tale contratto “appartiene” al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso: ed invero, “appartenenza” non significa astrattamente proprietà di una “res”, ma sostanzialmente diritto di goderne e disporne sulla base di titolo che esclude i terzi (caratteristica propria del leasing). Muovendo da tale presupposto, appare evidente dunque la legittimità del sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida di quel veicolo in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma secondo, lett. c), del codice della strada, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing: anche in tal caso, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidarlo in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione; la stessa società di leasing, per riavere la materiale disponibilità di un veicolo concesso a terzi in virtù di contratto di leasing, dovrebbe dimostrare che il contratto é cessato e che, conseguentemente, é sorto il suo diritto alla restituzione.
Correttamente il Tribunale del riesame ha poi ritenuto, con argomentazioni assolutamente condivisibili, del tutto irrilevante la sospensione della patente di guida del D. G. ai fini del “periculum in mora”.
Donde la manifesta infondatezza delle dedotte censure.
Ai rilievi che precedono, pur di carattere decisivo ed assorbente, deve inoltre aggiungersi, “ad abundantiam”, che all’odierna udienza (cfr. verbale di udienza) il difensore dell’indagato, nell’illustrare la tesi difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ha precisato che il contratto di leasing è stato risolto e l’auto in sequestro è rientrata nella piena disponibilità, formale e sostanziale, della società “Banca I.”: orbene, è, dunque, anche cessato qualsiasi interesse dell’indagato alla restituzione dell’auto stessa. Sarà onere della predetta società - in quanto soggetto “estraneo al reato” - far valere eventualmente le sue ragioni nella sede opportuna.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Depositata in Cancelleria il 18.03.2010
Nota redatta dal Dott. Alessandro Calò tratta dal sito www.altalex.it all'URL
E’ legittimo il sequestro di un veicolo, alla cui guida il conducente è stato sorpreso in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., detenuto in forza di un contratto di leasing.
Così ha stabilito la sentenza 18 marzo 2010 n. 10688, con la quale la IV Sezione della Suprema Corte è tornata ad interessarsi della materia attinente all’applicazione della sequestro prodromico alla successiva confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato sopra menzionato.
Nel caso di specie l’imputato presenta istanza di Riesame avverso la pronuncia del G.I.P. con cui viene convalidato il sequestro di una vettura, asserendo la non confiscabilità in quanto bene nella disponibilità di una Banca in virtù di un contratto di leasing, nonché l’insussistenza del “periculum in mora”.
Il Tribunale della Libertà rigetta il gravame e l’imputato ricorre in Cassazione. Tuttavia, la Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, afferma che il concetto di “appartenenza” del bene al soggetto al quale è attribuita la materiale disponibilità dello stesso non implica esclusivamente una mera proprietà astratta della “res”, bensì, anche, un diritto al suo godimento, con la ovvia conseguenza di escludere i terzi.
Difatti, come rilevano gli ermellini, il bene detenuto in forza di tale contratto “appartiene” al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso, per cui “non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidarlo in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione”
Conseguenza di tale asserzione è che, al fine di ottenere la restituzione del bene in parola, dovrà essere la società di leasing – quale soggetto estraneo al reato – a dimostrare la cessazione del contratto.
Brevi cenni sul concetto di appartenenza del bene e di estraneità al reato. Due precedenti giurisprudenziali.
In tema di guida sotto l’effetto di alcool l’art. 186, comma 2, C.d.S. prevede l’applicazione della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea; allo stesso modo l’art. 240 c.p. esclude l’applicazione della misura se i beni appartengano a terzi, estranei al reato, di modo che le cose devono essere restituite e non potranno essere confiscate. Sorge, quindi, una riflessione circa l’interferenza nel provvedimento di confisca di beni appartenenti a persona estranea al reato, di talché esiste un obbligo del giudice di accertare che i terzi non vantino un diritto di proprietà incompatibile con la confisca, ovvero di verificare la non «appartenenza» della cosa al terzo «estraneo al reato».
Su quest’ultima locuzione, si è più volte espressa la giurisprudenza della Cassazione penale, evidenziando, innanzitutto, come non abbia nulla a che vedere con l’estraneità al procedimento penale: è estraneo al reato «chi non ha nessun collegamento – diretto o meno – con la consumazione del fatto, o chi non ha partecipato o concorso in alcun modo, ancorché non punibile e non colui che, pur implicato nel reato, sia sfuggito o non sia ancora sottoposto o venga separatamente sottoposto a procedimento penale»[1]. Per quanto riguarda il concetto di «appartenenza», non vi è compreso solo il diritto di proprietà ma anche i diritti reali di garanzia, i quali fanno sì che il bene passi dalla disponibilità del proprietario a quella del titolare della garanzia, per mezzo del quale soddisfa le sue pretese; di conseguenza la cosa oggetto di garanzia non potrebbe, allo stesso tempo, essere oggetto di un fatto di reato, né di confisca[2].
Pertanto, entra in gioco un rapporto di inerenza tra la cosa e l’illecito, ossia una relazione diretta, oggettiva di “asservimento”, nel senso che la prima deve risultare oggettivamente collegata al secondo da un nesso strumentale, in mancanza della quale viene meno la misura ablativa.
Orbene, per quanto concerne più specificatamente la materia in esame – sulla scia di una continua integrazione delle disposizioni del codice penale da parte di numerose leggi speciali – sarebbe opportuno rammentare due recentissime pronunce della Suprema Corte con le quali si è ribadita una impostazione ermeneutica oramai consolidata attinente ai concetti cui si è fatto innanzi cenno ed alla quale la sentenza n. 10688/10 non può non essersi accostata.
Nella prima ipotesi[3] posta al suo esame la Corte rigetta il ricorso volto alla illegittimità di un provvedimento ex art. 186 C.d.S. e quindi alla restituzione di una autovettura sequestrata a seguito del reato di cui si discute avanzata da un soggetto diverso dall’imputato – la moglie – nel relativo procedimento penale, ma comproprietario dello stesso bene, a nulla rilevando la sua estraneità al reato, né tantomeno la stipulazione di un contratto di finanziamento per il suo acquisto. Similmente, nel secondo caso[4], la Suprema Corte conferma la legittimità del provvedimento su ricorso presentato dal medesimo imputato sul presupposto che l’autovettura fosse in comproprietà di altra persone (la madre del ricorrente).
Orbene, gli elementi a supporto di entrambi i ricorsi non sono stati ritenuti ostativi al sequestro preventivo.
Invero, con motivazioni pressoché analoghe nelle due ipotesi, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui l’appartenenza a persona estranea al reato è tale solo se il veicolo risulta nella proprietà esclusiva del soggetto interessato alla restituzione, di talché in caso di comproprietà del mezzo sequestrato e confiscato al soggetto imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., la stessa è esclusa poiché “la presunzione di pericolosità derivante dall’uso del mezzo rimane integra”.
Invero, secondo i Cassazionisti, tale “presunzione si attenua solamente nel caso in cui il bene appartenga a persona totalmente estranea”, stante la finalità della misura cautelare volta alla confiscabilità della quota di proprietà dell’imputato “ove evitare che il bene sia disperso e che, ritornando nella disponibilità dei comproprietari, possa essere nuovamente usato dal trasgressore, fermo restando la possibilità del comproprietario non imputato di rivalersi sul prezzo ricavabile dalla vendita della autovettura”.
Ciò ha consentito di statuire che, se dal certificato di proprietà della vettura risulta che la stessa è intestata a due soggetti, di cui uno è imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., non si rinviene alcun elemento che dimostri l’esclusiva proprietà in capo all’altro non imputato, per cui deve essere negata la qualifica di persona estranea al reato e, pertanto, la restituzione del bene.
Pertanto, anche nelle ipotesi appena illustrate, cosi come in quella oggetto della sentenza n. 10688/10, la Suprema Corte ritiene che il disposto di cui all’art. 186 C.d.S. abbia la finalità di evitare che, con la restituzione del bene sequestrato, lo stesso sia disperso e possa, altresì, ritornare nella disponibilità del soggetto imputato; da qui la legittimità del provvedimento che conferma la ratio della norma in esame.
Invero a parere degli ermellini, se da tale disposizione si desume la natura obbligatoria della confisca, l’ulteriore richiamo all’art. 240, comma 2, c.p. impone che nell’ipotesi di sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. sussiste una presunzione di legge circa la ravvisabilità del “periculum in mora”, con l’ovvia conseguenza che lo stesso non deve essere accertato caso per caso.
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1 commenti:
Egr. Avv. Ferretti,
sono il dott. Alessandro Calò ed intervengo in questo spazio per ringraziarLa sentitamente di aver pubblicato il mio articolo sul suo blog. E', per me, motivo di orgoglio oltrechè di gratitudine nei suoi confronti.
La ringrazio nuovamente.
Distinti Saluti.
dott. Alessandro Calò.
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